2.1 Il
DPCM 159/2013
Il punto di riferimento
della riforma, cioè il suo macro obiettivo, è quello di garantire maggiore
equità sociale nell’accesso alle prestazioni cercando di fotografare in maniera
più veritiera la condizione economica delle famiglie e quindi risolvendo i
punti critici della precedente normativa: la mancata inclusione dei redditi non
soggetti all’IRPEF con conseguente sottostima della capacita reddituale, un patrimonio
che tendeva ad essere nullo per le alte detrazioni, e la tendenza a presentare
dichiarazioni mendaci sia relativamente ai redditi e sia, con più frequenza,
relativamente al patrimonio mobiliare.
Di seguito si descrive sinteticamente
l’iter che ha portato alla riforma e, brevemente, i dati aggiunti con le nuove
disposizioni, in quanto un dettagliato approfondimento del DPCM esula dal
principale scopo di questo lavoro.
Il primo passo
legislativo è stato l’emanazione del D.L. 201/2011[1]
che, modificato in sede di conversione in legge, all’art. 5 ha fissato gli
obiettivi della riforma e ha disposto che con un DPCM fossero riviste “le
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di
reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da
imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito
dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in
particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;
migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura
maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto
del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte
relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse
tipologie di prestazioni. […] Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, […], sono definite le modalità con cui viene rafforzato il
sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi
cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici […]”.
L’approvazione del DPCM
159/2013 ha quindi segnato la riforma ISEE anche se l’operatività è poi
slittata al primo gennaio 2015, a causa della tardiva approvazione dei nuovi
modelli della dichiarazione sostitutiva unica da parte del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.
Prima di passare al
contenuto strettamente legato al calcolo è da evidenziare almeno quattro aspetti
generali:
-
Il DPCM stabilisce che la determinazione e
l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali
agevolate costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;
-
viene ridotta la quantità di dati che il
sottoscrittore della DSU deve dichiarare, grazie all’acquisizione dall’Agenzia
delle Entrate del reddito della dichiarazione dei redditi (se presentata) e dei
dati provenienti dalla banca dati INPS per i nuovi redditi aggiunti;
-
sono stati introdotti controlli formali da parte
dell’Agenzia delle Entrate sia sul patrimonio mobiliare che sui redditi, il cui
esito, se rileva difformità, viene segnalato sull’attestazione;
-
attraverso il targeting sono stati previsti una pluralità di ISEE, tra i quali
quello specifico per il diritto allo studio universitario che ha particolari
disposizioni per la dichiarazione del nucleo familiare e che ha recepito quasi
esattamente le previsioni del DPCM del 9 aprile 2001 relativamente allo
studente indipendente (rinominato autonomo).
Le modalità di calcolo
non hanno subito modifiche e la formula (1) resta valida anche dopo la riforma,
con l’eccezione del caso in cui deve essere sommata la componente aggiuntiva. Detta
componente si ha nel caso in cui il genitore dello studente non sia convivente
e non sia coniugato con l’altro genitore, ma è coniugato (o ha figli) con una persona
diversa dall’altro genitore (dello studente); deve quindi essere calcolata una
quota di ISEE derivante dai soli redditi e patrimoni di tale genitore che va ad
aggiungersi all’ISEE dello studente.
Variano notevolmente,
invece, i contenuti delle singole voci. Di seguito viene riportato il metodo di
determinazione delle principali quattro voci di sintesi dell’attestazione, così
come risulta modificato dalle novità introdotte con il D.L. 42/2016[2].
1)
Calcolo
ISP riformato
Il patrimonio
immobiliare complessivo, si ottiene sommando tutti i valori dei singoli
cespiti, detraendo dal valore di ciascun fabbricato l’eventuale debito residuo
per mutui contratti per l’acquisto o la costruzione. Se un immobile è adibito a
casa di abitazione, dal valore può essere detratta una franchigia di 52.500,00
euro, incrementata di 2.500,00 euro per ogni figlio convivente dal terzo in poi
e l’eventuale valore eccedente va computato per un terzo; se presente un mutuo
residuo, tale valore deve essere detratto prima dell’applicazione della
franchigia.
Il patrimonio mobiliare
complessivo si ottiene sommando quelli dei singoli individui e detraendo dal
totale una quota forfettaria di 6.000,00 euro incrementata di 2.000,00 euro per
ogni componente del nucleo familiare oltre il primo e fino ad un massimo di 10.000,00.
La detrazione può poi essere ulteriormente incrementata di 1.000,00 euro per
ogni figlio convivente oltre il secondo.
Ogni detrazione è sempre
fino alla concorrenza del valore.
2)
Calcolo
ISR riformato
L’indicatore della
situazione reddituale è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo
familiare e del rendimento del patrimonio mobiliare totale lordo. Dalla somma
viene detratto, in caso di abitazione principale in affitto, il canone di
locazione, nella misura massima di 7.000,00 euro, incrementata di 500,00 euro per
ogni figlio convivente oltre il secondo e fino a concorrenza del valore.
3)
Calcolo
ISE e ISEE riformati
Il calcolo dell’ISE e
dell’ISEE si ottengono come per la precedente normativa.
La scala di equivalenza
resta identica a quella della tabella 1, mentre variano le eventuali
maggiorazioni che sono indicate di seguito alla voce composizione nucleo del
familiare.
Anche con l’ISEE
riformato gli indicatori sono determinati grazie alla dichiarazione resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tuttavia, come già indicato, non
più tutti i dati sono oggetto di autocertificazione. Di seguito si riportano le
principali informazioni relative ai dati necessari al calcolo degli indicatori,
in particolare con riferimento al caso dell’ISEE previsto per il diritto allo
studio universitario che differisce dagli altri ISEE per la determinazione del
nucleo familiare e rinviando al prosieguo del presente lavoro, quando occorre un
maggior dettaglio nelle informazioni.
a) Composizione
del nucleo familiare.
Vanno indicate le
persone presenti nello stato di famiglia, le persone a loro carico ai fini
IRPEF, il coniuge non convivente e non separato anche quando è iscritto nell’anagrafe
dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE). Va poi indicato – quindi attratto
nel nucleo – il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore
che abbia riconosciuto come figlio lo studente richiedente la borsa di studio, con
alcune condizioni: principalmente che non sia coniugato o che non abbia figli
con persona diversa dall’altro genitore dello studente. Lo studente autonomo,
cioè residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno
due anni, in alloggio non di proprietà di un suo membro e che presenta adeguata
capacità di reddito (almeno 9.000 euro/anno, come definito dal Decreto Ministeriale n. 1320 del 17-12-2021 art.3), può prescindere dal nucleo
familiare dei genitori, altrimenti deve essere attratto in tale ultimo nucleo.
Rientrano nel nucleo
familiare i soggetti in convivenza anagrafica (coloro che risiedono stabilmente
in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in
istituti di detenzione) nel caso siano coniugati con soggetti presenti
nell’ISEE o siano figli minori dei genitori dello studente (per ognuno di
questi soggetti è prevista la maggiorazione della scala di equivalenza di 1
punto).
Devono poi essere
indicate alcune situazioni se presenti: se vi sia uno o più soggetti in
condizione di disabilità (0,50 di maggiorazione della scala di equivalenza); se
vi siano figli minori ed uno solo dei loro genitori (0,20 di maggiorazione
della scala di equivalenza o 0,30 con figli di età inferiore a tre anni); se in
presenza di figli minori entrambi i genitori (o l’unico genitore presente) abbiano
svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi (0,20 di
maggiorazione della scala di equivalenza o 0,30 con almeno un figlio di età
inferiore a tre anni).
Va poi indicato il
numero dei figli conviventi in quanto vi sono ulteriori maggiorazioni: 0,2 in
caso di nuclei familiari con tre figli, che diventa 0,35 in caso di quattro
figli e poi 0,5 in caso di almeno cinque figli.
b) Redditi
I redditi adesso sono
riferiti a due anni precedenti la sottoscrizione della DSU. Rispetto al
precedente ISEE sono stati aggiunti: ogni componente reddituale esente da
imposta; i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassati
esclusivamente nello stato estero; gli assegni effettivamente percepiti per il
mantenimento dei figli in caso di separazione/divorzio; i trattamenti
assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti da
amministrazioni pubbliche (es. le borse di studio); i redditi fondiari relativi
ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, mentre sono esclusi i
trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.
Per ogni individuo è
adesso possibile sottrarre la quota del 20% dei redditi da lavoro dipendente (comunque
non oltre 3.000,00 euro), la quota del 20% dei redditi da pensione e dei
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (comunque non oltre
1.000,00 euro) che è però alternativa a quella sui redditi da lavoro dipendente
(se sono compresenti).
E’ poi possibile
detrarre le spese relative alla situazione di disabilità, sanitarie, mediche e
di assistenza specifica, certificate a fini fiscali (non oltre 5.000,00 euro) e
gli assegni corrisposti al coniuge e per il mantenimento dei figli in seguito
alla separazione/divorzio.
c) Patrimonio
mobiliare
Per il patrimonio
mobiliare sono confermate le componenti già previste dalla precedente normativa,
ad eccezione dei depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va
indicato oltre al saldo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di
presentazione della DSU anche il valore della consistenza media annua riferita
al medesimo anno (utilizzando tra i due, il valore più alto).
d) Patrimonio
immobiliare
Rispetto alla precedente
normativa adesso per ogni componente va indicato il valore ai fini IMU[3]
(e non più ICI) della quota di proprietà dei singoli fabbricati o terreni posseduti
alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente la sottoscrizione della DSU.
Devono essere indicati, inoltre, gli immobili
posseduti all’estero per i quali va indicato il valore indicato nel contratto
di acquisto o in sua assenza il valore di mercato.
Recentemente la disciplina ISEE è stata interessata da una modifica ad opera del D.Lgs. 147/2017[4], dove all’art. 10 ha previsto “l’ISEE precompilato”. Non sono più oggetto di dichiarazione, oltreché i redditi presenti nella dichiarazione dei redditi, anche i fabbricati e i terreni (purché sia stata già presentato un ISEE in precedenza) nonché, in futuro, le informazioni sui saldi e sulle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare.
[1] Decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il
consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge.
22 dicembre 2011, n. 214.
[2] Decreto
legge 29 marzo 2016, n. 42, “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità
del sistema scolastico e della ricerca” convertito con modificazioni dalla
legge 26 maggio 2016 , n. 89.
Questo D.L. ha recepito le sentenze del Consiglio di
Stato, nn. 841, 842 e 838 del 2016, che: hanno escluso dal computo reddito i
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di
debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione
della condizione di disabilità; hanno annullato le detrazioni relative alle
spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza
personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori,
della retta per l’ospitalità alberghiera, nonché delle franchigie
originariamente previste per la disabilità e ha ripristinato la maggiorazione dello
0,5 del parametro della scala di equivalenza per ogni componente disabile
presente nel nucleo familiare.
[3] L’imposta
municipale unica – IMU – è stata introdotta per la prima volta dall'art. 8 del
decreto legislativo del 14 marzo 2011,
n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale
municipale", e la sua entrata in vigore prevista inizialmente per il 2014,
è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201 recante 'Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici', convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214. Con l’IMU i moltiplicatori variano da 55 a 160.
[4] Decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, “Disposizioni per l'introduzione di una
misura nazionale di contrasto alla povertà.”
[5] A fine
aprile 2018 non risultano approvati né il provvedimento congiunto del Direttore
dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia
delle entrate, che individua le modalità tecniche per l’accesso alla
dichiarazione precompilata resa disponibile
in via telematica dall'INPS, né il decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
che stabilisce la data dalla quale è possibile, in via
sperimentale per un
periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità precompilata
e le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate.