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STORIA ISEE

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domenica 8 novembre 2020

IL NUOVO ISEE - DPCM 159/2013 - Breve storia e nuovo calcolo

 

2.1    Il DPCM 159/2013

Il punto di riferimento della riforma, cioè il suo macro obiettivo, è quello di garantire maggiore equità sociale nell’accesso alle prestazioni cercando di fotografare in maniera più veritiera la condizione economica delle famiglie e quindi risolvendo i punti critici della precedente normativa: la mancata inclusione dei redditi non soggetti all’IRPEF con conseguente sottostima della capacita reddituale, un patrimonio che tendeva ad essere nullo per le alte detrazioni, e la tendenza a presentare dichiarazioni mendaci sia relativamente ai redditi e sia, con più frequenza, relativamente al patrimonio mobiliare.

Di seguito si descrive sinteticamente l’iter che ha portato alla riforma e, brevemente, i dati aggiunti con le nuove disposizioni, in quanto un dettagliato approfondimento del DPCM esula dal principale scopo di questo lavoro.

Il primo passo legislativo è stato l’emanazione del D.L. 201/2011[1] che, modificato in sede di conversione in legge, all’art. 5 ha fissato gli obiettivi della riforma e ha disposto che con un DPCM fossero riviste “le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. […] Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, […], sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici […]”.

L’approvazione del DPCM 159/2013 ha quindi segnato la riforma ISEE anche se l’operatività è poi slittata al primo gennaio 2015, a causa della tardiva approvazione dei nuovi modelli della dichiarazione sostitutiva unica da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Prima di passare al contenuto strettamente legato al calcolo è da evidenziare almeno quattro aspetti generali:

-          Il DPCM stabilisce che la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

-          viene ridotta la quantità di dati che il sottoscrittore della DSU deve dichiarare, grazie all’acquisizione dall’Agenzia delle Entrate del reddito della dichiarazione dei redditi (se presentata) e dei dati provenienti dalla banca dati INPS per i nuovi redditi aggiunti;

-          sono stati introdotti controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate sia sul patrimonio mobiliare che sui redditi, il cui esito, se rileva difformità, viene segnalato sull’attestazione;

-          attraverso il targeting sono stati previsti una pluralità di ISEE, tra i quali quello specifico per il diritto allo studio universitario che ha particolari disposizioni per la dichiarazione del nucleo familiare e che ha recepito quasi esattamente le previsioni del DPCM del 9 aprile 2001 relativamente allo studente indipendente (rinominato autonomo).

Le modalità di calcolo non hanno subito modifiche e la formula (1) resta valida anche dopo la riforma, con l’eccezione del caso in cui deve essere sommata la componente aggiuntiva. Detta componente si ha nel caso in cui il genitore dello studente non sia convivente e non sia coniugato con l’altro genitore, ma è coniugato (o ha figli) con una persona diversa dall’altro genitore (dello studente); deve quindi essere calcolata una quota di ISEE derivante dai soli redditi e patrimoni di tale genitore che va ad aggiungersi all’ISEE dello studente.

Variano notevolmente, invece, i contenuti delle singole voci. Di seguito viene riportato il metodo di determinazione delle principali quattro voci di sintesi dell’attestazione, così come risulta modificato dalle novità introdotte con il  D.L. 42/2016[2].

1)      Calcolo ISP riformato

Il patrimonio immobiliare complessivo, si ottiene sommando tutti i valori dei singoli cespiti, detraendo dal valore di ciascun fabbricato l’eventuale debito residuo per mutui contratti per l’acquisto o la costruzione. Se un immobile è adibito a casa di abitazione, dal valore può essere detratta una franchigia di 52.500,00 euro, incrementata di 2.500,00 euro per ogni figlio convivente dal terzo in poi e l’eventuale valore eccedente va computato per un terzo; se presente un mutuo residuo, tale valore deve essere detratto prima dell’applicazione della franchigia.

Il patrimonio mobiliare complessivo si ottiene sommando quelli dei singoli individui e detraendo dal totale una quota forfettaria di 6.000,00 euro incrementata di 2.000,00 euro per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo e fino ad un massimo di 10.000,00. La detrazione può poi essere ulteriormente incrementata di 1.000,00 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo.

Ogni detrazione è sempre fino alla concorrenza del valore.

2)      Calcolo ISR riformato

L’indicatore della situazione reddituale è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare e del rendimento del patrimonio mobiliare totale lordo. Dalla somma viene detratto, in caso di abitazione principale in affitto, il canone di locazione, nella misura massima di 7.000,00 euro, incrementata di 500,00 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo e fino a concorrenza del valore.

3)      Calcolo ISE e ISEE riformati

Il calcolo dell’ISE e dell’ISEE si ottengono come per la precedente normativa.

La scala di equivalenza resta identica a quella della tabella 1, mentre variano le eventuali maggiorazioni che sono indicate di seguito alla voce composizione nucleo del familiare.

Anche con l’ISEE riformato gli indicatori sono determinati grazie alla dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, tuttavia, come già indicato, non più tutti i dati sono oggetto di autocertificazione. Di seguito si riportano le principali informazioni relative ai dati necessari al calcolo degli indicatori, in particolare con riferimento al caso dell’ISEE previsto per il diritto allo studio universitario che differisce dagli altri ISEE per la determinazione del nucleo familiare e rinviando al prosieguo del presente lavoro, quando occorre un maggior dettaglio nelle informazioni.

a) Composizione del nucleo familiare.

Vanno indicate le persone presenti nello stato di famiglia, le persone a loro carico ai fini IRPEF, il coniuge non convivente e non separato anche quando è iscritto nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE). Va poi indicato – quindi attratto nel nucleo – il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore che abbia riconosciuto come figlio lo studente richiedente la borsa di studio, con alcune condizioni: principalmente che non sia coniugato o che non abbia figli con persona diversa dall’altro genitore dello studente. Lo studente autonomo, cioè residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni, in alloggio non di proprietà di un suo membro e che presenta adeguata capacità di reddito (almeno 9.000 euro/anno, come definito dal Decreto Ministeriale n. 1320 del 17-12-2021 art.3), può prescindere dal nucleo familiare dei genitori, altrimenti deve essere attratto in tale ultimo nucleo.

Rientrano nel nucleo familiare i soggetti in convivenza anagrafica (coloro che risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione) nel caso siano coniugati con soggetti presenti nell’ISEE o siano figli minori dei genitori dello studente (per ognuno di questi soggetti è prevista la maggiorazione della scala di equivalenza di 1 punto).

Devono poi essere indicate alcune situazioni se presenti: se vi sia uno o più soggetti in condizione di disabilità (0,50 di maggiorazione della scala di equivalenza); se vi siano figli minori ed uno solo dei loro genitori (0,20 di maggiorazione della scala di equivalenza o 0,30 con figli di età inferiore a tre anni); se in presenza di figli minori entrambi i genitori (o l’unico genitore presente) abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi (0,20 di maggiorazione della scala di equivalenza o 0,30 con almeno un figlio di età inferiore a tre anni).

Va poi indicato il numero dei figli conviventi in quanto vi sono ulteriori maggiorazioni: 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, che diventa 0,35 in caso di quattro figli e poi 0,5 in caso di almeno cinque figli.

b) Redditi

I redditi adesso sono riferiti a due anni precedenti la sottoscrizione della DSU. Rispetto al precedente ISEE sono stati aggiunti: ogni componente reddituale esente da imposta; i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassati esclusivamente nello stato estero; gli assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli in caso di separazione/divorzio; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche (es. le borse di studio); i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, mentre sono esclusi i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità.

Per ogni individuo è adesso possibile sottrarre la quota del 20% dei redditi da lavoro dipendente (comunque non oltre 3.000,00 euro), la quota del 20% dei redditi da pensione e dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (comunque non oltre 1.000,00 euro) che è però alternativa a quella sui redditi da lavoro dipendente (se sono compresenti).

E’ poi possibile detrarre le spese relative alla situazione di disabilità, sanitarie, mediche e di assistenza specifica, certificate a fini fiscali (non oltre 5.000,00 euro) e gli assegni corrisposti al coniuge e per il mantenimento dei figli in seguito alla separazione/divorzio.

c) Patrimonio mobiliare

Per il patrimonio mobiliare sono confermate le componenti già previste dalla precedente normativa, ad eccezione dei depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va indicato oltre al saldo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU anche il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno (utilizzando tra i due, il valore più alto).

d) Patrimonio immobiliare             

Rispetto alla precedente normativa adesso per ogni componente va indicato il valore ai fini IMU[3] (e non più ICI) della quota di proprietà dei singoli fabbricati o terreni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la sottoscrizione della DSU.

Devono essere indicati, inoltre, gli immobili posseduti all’estero per i quali va indicato il valore indicato nel contratto di acquisto o in sua assenza il valore di mercato.

Recentemente la disciplina ISEE è stata interessata da una modifica ad opera del D.Lgs. 147/2017[4], dove all’art. 10 ha previsto “l’ISEE precompilato”. Non sono più oggetto di dichiarazione, oltreché i redditi presenti nella dichiarazione dei redditi, anche i fabbricati e i terreni (purché sia stata già presentato un ISEE in precedenza) nonché, in futuro, le informazioni sui saldi e sulle giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. 

 


 



[1] Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla Legge. 22 dicembre 2011, n. 214.

[2] Decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, “Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca” convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 , n. 89.

Questo D.L. ha recepito le sentenze del Consiglio di Stato, nn. 841, 842 e 838 del 2016, che: hanno escluso dal computo reddito i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità; hanno annullato le detrazioni relative alle spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, sia sostenute direttamente sia acquisiti presso enti fornitori, della retta per l’ospitalità alberghiera, nonché delle franchigie originariamente previste per la disabilità e ha ripristinato la maggiorazione dello 0,5 del parametro della scala di equivalenza per ogni componente disabile presente nel nucleo familiare.

[3] L’imposta municipale unica – IMU – è stata introdotta per la prima volta dall'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011,  n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", e la sua entrata in vigore prevista inizialmente per il 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante 'Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici', convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con l’IMU i moltiplicatori variano da 55 a 160.

[4] Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, “Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.”

[5] A fine aprile 2018 non risultano approvati né il provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia  delle entrate, che individua le modalità tecniche per l’accesso alla dichiarazione  precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS, né il decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce la data dalla quale è possibile, in  via  sperimentale  per  un  periodo  di almeno  sei mesi, accedere alla modalità precompilata e le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate.