Il
sistema previgente la riforma del DPCM 159/2013
L’ISEE è dunque stato
inserito nell’ordinamento giuridico nel 1998 dapprima in via sperimentale e poi
integrato e modificato dal D.Lgs. 130/2000[1],
che “ha modificato l’impostazione originariamente flessibile dell’ISEE,
fornendo una definizione più rigida dello strumento in risposta all’esigenza di
uniformare i criteri di prova dei mezzi espressa dalla stessa Commissione
Onofri” (Betti, 2011, pag. 2), restando così in vigore fino alla riforma
del 2013, eccetto poche modifiche apportate dalla L. 183/2010[2],
in particolare con l’art. 34, disponendo la dichiarazione di alcune nuove
componenti del reddito, oltre a quelle già previste e la previsione di
controlli da parte della guardia di finanza.
Relativamente alle
prestazioni per il diritto allo studio universitario è stato il DPCM 9 aprile 2001[3]
– terzo ed ultimo approvato ai sensi della legge 390/1991 – che ha stabilito
che le “condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al D.Lgs. 109/1998”; con la
particolarità del caso dello studente indipendente (riconosciuto nel decreto ISEE
del 1998 all’art. 3 comma 2 bis dove aveva previsto che “il nucleo
familiare del richiedente può essere integrato […] con quello di altro
soggetto, che è considerato […] sostenere l'onere di mantenimento del richiedente)
che adesso doveva essere residente fuori dal nucleo familiare di origine da almeno
due anni e non più da uno e avere un reddito proprio derivante da lavoro (e non
da rendite) di almeno 6.500,00 euro.
L’ISEE era – ed è – una
combinazione lineare di redditi e patrimoni, che può essere riassunto nella
seguente formula:
dove:
R = reddito;
r= rendimento patrimonio mobiliare
D= detrazione canone locazione,
α= coefficiente pari a 0,20
PM= patrimonio mobiliare
Dpm= detrazione patrimonio mobiliare
PI= patrimonio immobiliare
Dpi= detrazione patrimonio immobiliare,
SE= scala di equivalenza che varia in funzione di:
n (numero componenti
nucleo familiare)
x (determinate
caratteristiche del nucleo familiare)
La formula (1) può essere
espressa sinteticamente con:
Dove gli acronimi
corrispondono a :
ISR = indicatore della situazione reddituale
ISP = indicatore della situazione
patrimoniale
ISE = indicatore della
situazione economica
L’altro valore rilevante
ai fini dell’attribuzione dei benefici del diritto allo studio è il valore ISPE,
che non compare nell’attestazione ISEE ma che è facilmente determinabile:
Di seguito il metodo di
determinazione delle principali quattro voci di sintesi dell’attestazione.
1)
Calcolo
ISP
L’ISP si ottiene sommando
il patrimonio immobiliare e quello mobiliare.
Il patrimonio
immobiliare complessivo, si ottiene sommando tutti i valori dei singoli cespiti,
fabbricati e terreni, detraendo dal valore di ciascun fabbricato l’eventuale
debito residuo del mutuo contratto per il suo acquisto o la sua costruzione e fino
a concorrenza del valore. Se un immobile è adibito a casa di abitazione, dal
valore può essere detratta una franchigia fino 51.645,70 euro, alternativamente
al mutuo residuo al 31 dicembre e sempre fino a concorrenza del valore.
Il patrimonio mobiliare
complessivo si ottiene sommando quelli dei singoli individui e detraendo dal
totale una quota forfettaria di 15.493,71 euro fino a concorrenza del valore.
2)
Calcolo
ISR
L’indicatore della
situazione reddituale è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il
nucleo familiare e dal rendimento del patrimonio mobiliare totale lordo (applicando
il tasso di interesse medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, pubblicato
annualmente dal Ministero del Tesoro). Dalla somma viene detratto, in caso di
abitazione principale in locazione, il relativo canone, nella misura massima di
5.164,57 euro.
3)
Calcolo
ISE e ISEE
L’ISE è ottenuto dalla
somma dell’ISR e del 20% dell’ISP e da tale somma si ottiene l’ISEE dividendo
per la scala di equivalenza.
La scala di equivalenza
(tabella 1) è composta dal parametro legato alle condizioni demografiche e dalle
eventuali maggiorazioni legate a determinate condizioni socioeconomiche,
indicate di seguito alla voce composizione nucleo del familiare.
Numero dei componenti |
Parametro |
1 |
1 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,46 |
5 |
2,85 |
N |
2,85 + [0,35 X (n - 5)] |
Fonte: D.Lgs. 109/1998
Con l’ISEE previgente,
quindi, gli indicatori sono determinati grazie alla dichiarazione sostitutiva
unica (DSU), resa dal sottoscrittore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000[4],
di tutti i dati necessari, che vengono riportati in forma essenziale e
suddivisi in 4 punti.
a) Composizione
del nucleo familiare.
Devono essere indicate le
persone presenti nello stato di famiglia, le persone a loro carico ai fini
IRPEF, il coniuge non convivente e non separato. Devono poi essere indicate
alcune situazioni eventualmente presenti: se è presente uno o più soggetti in
condizione di disabilità (0,50 di maggiorazione della scala di equivalenza); se
vi sono figli minori ed uno solo dei loro genitori (0,20 di maggiorazione della
scala di equivalenza); se in presenza di figli minori entrambi i genitori (o
l’unico genitore presente) abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per
almeno sei mesi (0,20 di maggiorazione della scala di equivalenza).
b) Redditi
Per ogni componente deve
essere dichiarato – se esistente – il reddito complessivo ai fini IRPEF
presente dichiarazione dei redditi o nell’ultima certificazione unica dei
dipendenti (CUD) e i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in
forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della
dichiarazione IVA (redditi agrari), relativi all’anno precedente la sottoscrizione
della DSU. A questi redditi furono aggiunti – a partire dal 2011, con la L.
183/2010 – i redditi da lavoro dipendente
o d’impresa assoggettati ad imposta sostitutiva.
c) Patrimonio
mobiliare
Per ogni componente, va indicato il valore complessivo
del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente la sottoscrizione della DSU, che include: depositi e conti correnti
bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e
credito, buoni fruttiferi ed assimilati, partecipazioni azionarie in società quotate
e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore
della frazione del patrimonio netto, patrimonio netto delle imprese
individuali, e altre voci meno frequenti come masse patrimoniali, costituite da
somme di denaro o beni non relativi all’impresa, o altri strumenti e rapporti
finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita.
d) Patrimonio
immobiliare
Per ogni componente va
indicato il valore ai fini ICI[5]
della quota di proprietà dei singoli fabbricati o terreni posseduti alla data
del 31 dicembre dell’anno precedente la
sottoscrizione della DSU e il valore della quota capitale residua
dell’eventuale mutuo contratto per ogni singolo fabbricato e infine, se si tratta
della casa di abitazione del nucleo.
[1] Decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate”.
[2] Legge 4
novembre 2010, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione
di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di
servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di
occupazione femminile, nonché' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni
in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
[3] Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, “Uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390".
[4] Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , "Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa
[5] L’imposta
comunale sugli immobili – ICI – è stata introdotta dal decreto legislativo del
30 dicembre 1992, n. 504 e prevede la determinazione della base imponibile,
cioè del valore ICI degli immobili, applicando all'ammontare delle rendite
risultanti in catasto i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità
previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, rivalutatati con vari
interventi legislativi successivi. I moltiplicatori variavano da 34 a 100 a seconda
delle categorie catastali.
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