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STORIA ISEE

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domenica 8 novembre 2020

Il sistema previgente la riforma del DPCM 159/2013

 

Il sistema previgente la riforma del DPCM 159/2013

L’ISEE è dunque stato inserito nell’ordinamento giuridico nel 1998 dapprima in via sperimentale e poi integrato e modificato dal D.Lgs. 130/2000[1], che “ha modificato l’impostazione originariamente flessibile dell’ISEE, fornendo una definizione più rigida dello strumento in risposta all’esigenza di uniformare i criteri di prova dei mezzi espressa dalla stessa Commissione Onofri” (Betti, 2011, pag. 2), restando così in vigore fino alla riforma del 2013, eccetto poche modifiche apportate dalla L. 183/2010[2], in particolare con l’art. 34, disponendo la dichiarazione di alcune nuove componenti del reddito, oltre a quelle già previste e la previsione di controlli da parte della guardia di finanza.

Relativamente alle prestazioni per il diritto allo studio universitario è stato il DPCM  9 aprile 2001[3] – terzo ed ultimo approvato ai sensi della legge 390/1991 – che ha stabilito che le “condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al D.Lgs. 109/1998”; con la particolarità del caso dello studente indipendente (riconosciuto nel decreto ISEE del 1998 all’art. 3 comma 2 bis dove aveva previsto che “il nucleo familiare del richiedente può essere integrato […] con quello di altro soggetto, che è considerato […] sostenere l'onere di mantenimento del richiedente) che adesso doveva essere residente fuori dal nucleo familiare di origine da almeno due anni e non più da uno e avere un reddito proprio derivante da lavoro (e non da rendite) di almeno 6.500,00 euro.

L’ISEE era – ed è – una combinazione lineare di redditi e patrimoni, che può essere riassunto nella seguente formula:

 

 


dove:

R = reddito;

r= rendimento patrimonio mobiliare

D= detrazione canone locazione,

α= coefficiente pari a 0,20

PM= patrimonio mobiliare

Dpm= detrazione patrimonio mobiliare

PI= patrimonio immobiliare

Dpi= detrazione patrimonio immobiliare,

SE= scala di equivalenza che varia in funzione di:

n (numero componenti nucleo familiare)

x (determinate caratteristiche del nucleo familiare)

 

La formula (1) può essere espressa sinteticamente con:

  


Dove gli acronimi corrispondono a :

ISR =  indicatore della situazione reddituale

ISP = indicatore della situazione patrimoniale

ISE = indicatore della situazione economica

L’altro valore rilevante ai fini dell’attribuzione dei benefici del diritto allo studio è il valore ISPE, che non compare nell’attestazione ISEE ma che è facilmente determinabile:

                                                    


Di seguito il metodo di determinazione delle principali quattro voci di sintesi dell’attestazione.

1)      Calcolo ISP

L’ISP si ottiene sommando il patrimonio immobiliare e quello mobiliare.

Il patrimonio immobiliare complessivo, si ottiene sommando tutti i valori dei singoli cespiti, fabbricati e terreni, detraendo dal valore di ciascun fabbricato l’eventuale debito residuo del mutuo contratto per il suo acquisto o la sua costruzione e fino a concorrenza del valore. Se un immobile è adibito a casa di abitazione, dal valore può essere detratta una franchigia fino 51.645,70 euro, alternativamente al mutuo residuo al 31 dicembre e sempre fino a concorrenza del valore.

Il patrimonio mobiliare complessivo si ottiene sommando quelli dei singoli individui e detraendo dal totale una quota forfettaria di 15.493,71 euro fino a concorrenza del valore.

2)      Calcolo ISR

L’indicatore della situazione reddituale è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare e dal rendimento del patrimonio mobiliare totale lordo (applicando il tasso di interesse medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, pubblicato annualmente dal Ministero del Tesoro). Dalla somma viene detratto, in caso di abitazione principale in locazione, il relativo canone, nella misura massima di 5.164,57 euro.

3)      Calcolo ISE e ISEE

L’ISE è ottenuto dalla somma dell’ISR e del 20% dell’ISP e da tale somma si ottiene l’ISEE dividendo per la scala di equivalenza.

La scala di equivalenza (tabella 1) è composta dal parametro legato alle condizioni demografiche e dalle eventuali maggiorazioni legate a determinate condizioni socioeconomiche, indicate di seguito alla voce composizione nucleo del familiare.

 

 Tabella 1 - scala di equivalenza

Numero dei componenti

Parametro

1

1

2

1,57

3

2,04

4

2,46

5

2,85

N

2,85 + [0,35 X (n - 5)]

Fonte: D.Lgs. 109/1998

 

Con l’ISEE previgente, quindi, gli indicatori sono determinati grazie alla dichiarazione sostitutiva unica (DSU), resa dal sottoscrittore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000[4], di tutti i dati necessari, che vengono riportati in forma essenziale e suddivisi in 4 punti.

a) Composizione del nucleo familiare.

Devono essere indicate le persone presenti nello stato di famiglia, le persone a loro carico ai fini IRPEF, il coniuge non convivente e non separato. Devono poi essere indicate alcune situazioni eventualmente presenti: se è presente uno o più soggetti in condizione di disabilità (0,50 di maggiorazione della scala di equivalenza); se vi sono figli minori ed uno solo dei loro genitori (0,20 di maggiorazione della scala di equivalenza); se in presenza di figli minori entrambi i genitori (o l’unico genitore presente) abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi (0,20 di maggiorazione della scala di equivalenza).

b) Redditi

Per ogni componente deve essere dichiarato – se esistente – il reddito complessivo ai fini IRPEF presente dichiarazione dei redditi o nell’ultima certificazione unica dei dipendenti (CUD) e i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA (redditi agrari), relativi all’anno precedente la sottoscrizione della DSU. A questi redditi furono aggiunti – a partire dal 2011, con la L. 183/2010 –  i redditi da lavoro dipendente o d’impresa assoggettati ad imposta sostitutiva.

c) Patrimonio mobiliare

Per ogni componente, va indicato il valore complessivo del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la sottoscrizione della DSU, che include: depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, partecipazioni azionarie in società quotate e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, patrimonio netto delle imprese individuali, e altre voci meno frequenti come masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, o altri strumenti e rapporti finanziari, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita.

d) Patrimonio immobiliare             

Per ogni componente va indicato il valore ai fini ICI[5] della quota di proprietà dei singoli fabbricati o terreni posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la sottoscrizione della DSU e il valore della quota capitale residua dell’eventuale mutuo contratto per ogni singolo fabbricato e infine, se si tratta della casa di abitazione del nucleo.



[1] Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”.

[2] Legge 4 novembre 2010, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

[3] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390".

[4] Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa

[5] L’imposta comunale sugli immobili – ICI – è stata introdotta dal decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 e prevede la determinazione della base imponibile, cioè del valore ICI degli immobili, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, rivalutatati con vari interventi legislativi successivi. I moltiplicatori variavano da 34 a 100 a seconda delle categorie catastali.