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STORIA ISEE

    Storia ISEE       L’indicatore della situazione economica è strettamente collegato al diritto allo studio universitario. E’ infatti pr...

sabato 19 marzo 2022

Estratto delle FAQ

Di seguito propongo alcune risposte INPS alle frequenti domande relative a disposizioni di incerta comprensione.
                                            

NUCLEO FAMILIARE

Se i soggetti sono residenti all’estero ma non sono iscritti all’Aire. Ci pare di aver capito che possiamo anche evitare di indicarli. 
Non devono essere inseriti. 

Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come compente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori? 
No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva.

Per prestazioni rivolte a soggetti minorenni in caso ad esempio di ragazza madre, in cui l’altro genitore ha riconosciuto il figlio ma non se ne occupa a livello materiale e non versa il mantenimento al figlio riconosciuto. E’ possibile fruire dell’agevolazione “Il nucleo è composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni” pur in assenza di provvedimento attestante che l’altro genitore non si occupa del minore? 
Nel caso esposto, non è possibile fruire della maggiorazione in assenza di provvedimento attestante l'estraneità dell'altro genitore poiché le situazioni "di fatto" non sono rilevanti ai fini ISEE. La maggiorazione può essere fruita solo se il genitore non coniugato e non convivente che ha riconosciuto il figlio si trovi in una delle seguenti situazioni: 
a) risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; 
b) risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; 
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; 
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità' competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Se l’altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate (lettere a)-e)), ai fini ISEE il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore.

Nel caso di richiesta di prestazione per minorenni come ad esempio: iscrizione asilo nido, mensa scolastica, assegno ANF e MAT, qualora uno dei due genitori non sia presente nel nucleo ed è di nazionalità straniera, il dichiarante deve indicare l’altro genitore in DSU? 
L’altro genitore, di nazionalità estera e residente all’estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all’Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero.

Se ci sono dei figli che risultano nello stato di famiglia dei genitori (non si sono iscritti all'Aire) che hanno lavorato e/o che lavorano tutt'ora all'estero, per il concetto di residenza si fa riferimento alla materia fiscale pertanto se per i requisiti li posso considerare residente all'estero non lo inserisco nella DSU? Oppure visto che risultano ad oggi sempre nello stato di famiglia, a prescindere dal requisito di residenza fiscale, li deve inserire e di conseguenza dichiaro il reddito di lavoro dipendente all' estero (anche se non ha fatto denuncia dei redditi). 
Il nucleo del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, ne consegue che per il caso rappresentato i figli essendo presenti nello stato di famiglia vanno inseriti nel nucleo della DSU. Chiaramente il reddito dei figli prestato all'estero che non confluisce nel reddito complessivo dichiarato in Italia va inserito nel quadro FC4. 

Si richiede se il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia del cittadino straniero con residenza in Italia, richiedente il calcolo ISEE, debba essere inserito nel nucleo familiare rilevante ai fini ISEE in analogia a quanto previsto per il coniuge italiano iscritto all’A.I.R.E. del cittadino italiano residente in Italia richiedente il calcolo ISEE. 
Il DPCM fa riferimento alla famiglia anagrafica che per sua definizione comprende solo i familiari iscritti nell’anagrafe italiana con l’eccezione dei coniugi iscritti all’AIRE. Ne consegue che il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia non può essere inserito.

Coniugi legalmente separati con sentenza/divorziati che per vari motivi mantengono ancora la stessa residenza, fanno ancora parte dello stesso nucleo familiare ai fine ISEE? 
In questo caso la verifica deve essere fatta sul nucleo familiare di residenza. Si precisa che i due ex coniugi separati/divorziati che mantengono la residenza possono richiedere al Comune la scissione del nucleo d’origine in due distinti. Se il Comune valuterà l’inesistenza dei vincoli previsti per la famiglia anagrafica provvederà a separare i due nuclei pur “vivendo nella stesa abitazione”.

Famiglia anagrafica composta esclusivamente dai i nonni con la presenza di nipoti minorenni in totale assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo. Per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE i “nipoti minorenni” devono essere attratti con quello dei genitori? Se si in presenza di genitori non coniugati e non conviventi con quale dei due? 
I minori sono attratti nel nucleo familiare dei genitori e ad essi si applicano in via analogica le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2 dpcm 159/2013 (riporto: I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.







venerdì 13 novembre 2020

1. Valutazione dell’impatto della riforma ISEE modificata dalle sentenze del Consiglio di Stato del 2016

 

5.        Valutazione dell’impatto della riforma ISEE modificata dalle sentenze del Consiglio di Stato del 2016

Viene di seguito proposta una simulazione che utilizza i dati degli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio nell’anno accademico 2017-2018, calcolando i loro valori simulati ISEE, ISPE e gli altri dati della attestazione secondo le regole vigenti prima della riforma al fine di valutare, a parità di condizioni, se gli obietti della riforma di:

-            adottare una nozione di reddito disponibile includendo anche somme fiscalmente esenti;

-            migliorare la capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;

-            considerare le caratteristiche dei nuclei familiari con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;

-            consentire una differenziazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;

-            ridurre l’area dell’autodichiarazione, consentendo di rafforzare i controlli e ridurre le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate;

-          evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”[1] e tenere conto dei costi di produzione del reddito[2];

siano stati raggiunti o meno.

Non tutti gli obiettivi sono qui valutabili, sia perché il target di utenti è limitato agli studenti universitari e quindi al relativo ISEE per il diritto allo studio universitario, sia perché alcuni previsioni – come quella relativa alla disabilità – sono state modificate a seguito dell’intervento della giustizia amministrativa; inoltre non è possibile valutare l’efficacia dei controlli ex ante sul patrimonio mobiliare, a ragione della mancanza dei dati che si avrebbe avuto in assenza dei controlli stessi, anche se per una valutazione in merito si può fare riferimento all’analisi longitudinale indicata nei precedenti post.

Per la simulazione è stato utilizzato questo anno accademico e non i primi due anni di attuazione della riforma per vari motivi. E’ stato escluso l’anno accademico 2015-2016 in quanto l’ISEE post-riforma, nella sua prima applicazione, aveva una modalità di calcolo differente da quella degli anni successivi, dovuta alla maggiore consistenza dei redditi e alla previsione di alcune detrazioni, ambedue collegati alla presenza nel nucleo familiare di soggetti in condizione di disabilità. Gli ISEE di questo anno accademico, inoltre, presentavano ancora problemi di sotto dichiarazione del patrimonio mobiliare, come evidenziato nei rapporti di monitoraggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’anno accademico 2016-2017, invece, non è stato utilizzato in quanto nella prima metà dell’anno sono intervenute le sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato alcune disposizioni della riforma ISEE e nonostante tutte le attestazioni siano state ricalcolate d’ufficio dall’INPS stessa secondo le nuove regole, alcuni studenti, nella compilazione della domanda di borsa di studio, hanno comunque utilizzato le attestazioni non ricalcolate e quindi errate.

Più in generale, è stato opportuno utilizzare questo anno accademico in quanto la maggiore distanza temporale dall’introduzione della riforma dovrebbe aver consentito una migliore assimilazione delle regole e quindi una migliore qualità dei dati; ad esempio nelle prime dichiarazioni sostitutive uniche era spesso erroneamente indicato il valore ICI degli immobili anziché il valore IMU.

Non è stato invece possibile procedere alla simulazione secondo il percorso inverso, ovvero rispondere alla domanda: “cosa sarebbe successo agli indicatori ISEE e ISPE del 2014 utilizzando le regole della riforma?”, in quanto sarebbero stati necessari dati non presenti nel vecchio modello della DSU come ad esempio la consistenza media annua dei depositi e conti correnti bancari e postali, il numero dei figli conviventi e molti dati reddituali che sono stati aggiunti dalla riforma.

Occorre preliminarmente fare presente alcune assunzioni che sono state adottate e limitazioni in cui è incorsa questa simulazione. La rideterminazione del valore del patrimonio immobiliare ai fini ICI è necessariamente dovuta procedere a ritroso, la cui base di partenza è il valore degli immobili, sia fabbricati che terreni, dichiarato ai fini IMU nelle DSU del 2017. Per quanto concerne i fabbricati, nella DSU oltre alla indicazione della casa principale e del mutuo residuo, qualora presenti, non sono richiesti altri dati utili alla definizione del tipo di patrimonio. In assenza quindi delle informazioni relative alla categoria catastale, l’assunzione è stata quella di considerare tutti i fabbricati come rientranti nelle categorie per le quali il calcolo del valore IMU è determinato dalla moltiplicazione della rendita catastale per 160, come ad esempio accade per l’abitazione, il garage, il posto auto, i magazzini ecc.. Questa scelta è peraltro supportata dal fatto che in caso di proprietà di fabbricati il cui valore IMU derivi da un moltiplicatore diverso da 160, si è di fronte ad un immobile adibito ad attività commerciali, artigianali, professionali, ecc…, quindi rientranti nei beni strumentali dell’attività lavorativa e pertanto da non dichiarare ai fini ISEE se il proprietario ha una delle attività citate; diversamente, se il proprietario del fabbricato non svolge tali attività è invece tenuto a dichiarare questi fabbricati.  Con i dati in possesso non è quindi possibile valutare se il patrimonio immobiliare sia stato sottostimato o sovrastimato.

Occorre poi rilevare che non è stato possibile effettuare la simulazione per alcuni studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio. Come già evidenziato nella parte relativa ai confronti tra i vari anni accademici, i dati utilizzati sono stati oggetto di pulizia e omogeneizzazione che ha implicato una riduzione dell’insieme dei dati ma contemporaneamente una sua migliore qualità.

Sono stati esclusi dalla simulazione:

·         gli studenti in condizione di detenzione, per la particolarità della loro condizione sociale ed economica;

·         gli studenti i cui valori ISEE sono stati rideterminati manualmente dall’ufficio come somma di due ISEE (ad esempio quello dei figli e dei genitori, nel caso non abbiano presentato l’ISEE con lo studente aggregato al nucleo);

·         gli studenti i cui indicatori ISEE sono stati inseriti manualmente per problemi diversi, come ad esempio il protocollo errato dell’attestazione o problemi nel recupero dell’attestazione dal database INPS;

·         studenti che pur in condizioni di non rispettare i criteri di autonomia ai fini delle prestazioni del diritto allo studio[3], non sono stati aggregati ai nuclei familiari dei genitori per motivi diversi come ad esempio l’orfanezza o provvedimenti dell’autorità giudiziaria o delle autorità competente in materia di servizi sociali che ha accertato la estraneità dei genitori in termini di rapporti affettivi ed economici;

·         studenti iscritti a un corso di dottorato di ricerca che abbiano presentato un ISEE con il nucleo familiare ristretto – cioè composto esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni – al posto dell’ISEE specifico per le prestazioni per il diritto allo studio universitario richiesto per gli altri livelli di studi.

Ulteriori precisazioni da fare: gli studenti disabili, nella simulazione, sono stati definiti vincitori o esclusi sulla base dei requisiti economici a loro riservati, diversi dai requisiti economici generali, ovvero ISEEP 27.000,00 euro e ISPEP 50.000,00 euro e  per la loro collocazione nelle fasce ISEE è stata rispettata la riparametrazione prevista dal bando di concorso per le borse di studio[4].

Infine, nella fase di ricalcolo, nelle attestazioni ISEE sono state osservate delle scale di equivalenza palesemente errate, come ad esempio 0, 2, 3, 4, cosi come errate sono risultate alcune maggiorazioni, che in tal caso è stato ritenuto opportuno rideterminare in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare[5]. In alcuni casi è stato opportuno togliere lo studente dal dataset in quanto la scala di equivalenza complessiva, sbagliata, aveva generato dei valori ISEE e ISPE che avevano consentito di ottenere la borsa di studio mentre in realtà con una scala di equivalenza corretta il beneficio non sarebbe mai stato erogato (questo tipo di irregolarità sarebbe emersa solo nel caso in cui lo studente fosse stato sottoposto ad accertamento delle condizioni economiche).

L’insieme dei dati utilizzati per la simulazione è stato quindi di complessivi 7.514 studenti.

Ulteriore precisazione: per semplicità di calcolo, il patrimonio mobiliare di ciascun componente del nucleo familiare non è stato arrotondato per difetto ai 500 euro, o ai suoi multipli, così come era previsto dalla normativa pre-riforma. Pertanto, utilizzare i valori senza soglia minima e senza arrotondamenti può aver reso più alti sia i valori ISEE che i valori ISPE, seppure in misura molto contenuta[6].

Nella simulazione l’insieme dei dati degli studenti è stato suddiviso in due gruppi, vincitori o esclusi, sulla base del rispetto o meno del solo requisito economico, senza considerare altre eventuali causali di esclusione come ad esempio il mancato raggiungimento del requisito di merito, il rispetto dei tempi di ripresentazione dell’attestazione ISEE in caso di difformità, la percezione di altre borse di studio incompatibili e senza considerare se l’iscrizione all’Università sia poi effettivamente avvenuta o meno[7].

            Lasciando invece la suddivisione in due gruppi secondo le graduatorie, appare che tra i vincitori quelli che hanno avuto un miglioramento dovuto alla riforma – inteso come riduzione del valore ISEE – sono poco più di uno ogni due studenti, mentre tra gli esclusi solo uno ogni quattro (tabella 14). L’ISEE, quindi, sembra aver peggiorato la situazione di coloro che già erano esclusi con le vecchie regole, o, letta diversamente, non ha consentito l’accesso ai benefici a coloro che già venivano considerati “ricchi”.

 

Tabella 14 – cambiamento ISEE, suddivisone in gruppi secondo le graduatorie delle borse di studio

cambiamento ISEE

vincitori effettivi

%

esclusi effettivi

%

migliora

3202

51,55

326

25,02

peggiora

2923

47,06

977

74,98

uguale

86

1,38

 

Gli stessi dati se presentati diversamente, ovvero suddividendo gli studenti secondo l’esito – vincitore o escluso – che avrebbe dato l’ISEE calcolato secondo le precedenti regole, rappresentano una riforma meno vantaggiosa per gli studenti (tabella 15). Infatti tra coloro i quali con le vecchie regole sarebbero stati vincitori, poco oltre la metà ha subìto un peggioramento (un ISEE più alto).

 

Tabella 15 – cambiamento ISEE, suddivisone in gruppi secondo simulazione delle regole pre-riforma

cambiamento ISEE

vincitore pre-riforma

%

escluso pre-riforma

%

migliora

3063

47,90

465

41,52

peggiora

3245

50,75

655

58,48

uguale

86

1,34

 

L’impatto che la riforma ha avuto sulle borse di studio è tuttavia percepibile, più che sul singolo miglioramento o peggioramento del valore dell’indicatore, sulla conseguenza nel passaggio da escluso a vincitore (e viceversa) e anche nel cambiamento dell’importo della borsa di studio associato alla fascia ISEE in cui si colloca lo studente mediante il proprio indicatore economico[8] e quindi dei benefici gratuiti ad essa connessi; dove per l’anno accademico 2017-2018 le tre fasce ISEE sono articolate in: prima fascia da zero a 9.000,00 euro, seconda fascia da 9.000,01 fino a 12.000,00 euro e terza fascia da 12.000,01 fino al limite massimo di 22.000.

 Dalla tabella 16 si rileva che le penalizzazioni dovute alla riforma, intese come la somma di coloro che passano da accolti ad esclusi e di coloro che subiscono riduzioni della quota monetaria, pari all’ 11,72%, sono maggiori dei benefici che sono del 7,62% e cioè della somma di quelli che passano da esclusi ad accolti e quelli che incrementano la quota monetaria.

 

Tabella 16 – transizione vincitore/escluso/stabile a seguito della riforma

Effetto della riforma

numero studenti

%

resta vincitore con la medesima fascia

5094

67,79

resta escluso

967

12,87

riduce la borsa di studio

545

7,25

aumenta la borsa di studio

419

5,58

escluso a causa della riforma

336

4,47

incluso a causa della riforma

153

2,04

 

Di seguito vengono illustrati, quindi, gli esiti della simulazione dell’ISEE degli studenti che hanno presentato domanda di borsa di studio nell’anno accademico 2017-2018 suddividendo gli stessi in due gruppi, come illustrato in precedenza.

Dapprima verranno considerati gli studenti che sono risultati esclusi nelle graduatorie definitive delle borse di studio e che con la simulazione avrebbero rispettato i requisiti economici previsti dal bando di concorso (336 studenti). Successivamente saranno analizzati i dati relativi agli studenti che con l’ISEE effettivo rientrano nei limiti di ISEE e ISPE richiesti dal bando di concorso e che con la simulazione sarebbero stati esclusi (153 studenti), confrontandoli con gli studenti vincitori e che tali restano anche con la simulazione.

 

Tabella 17 – confronto vincitori/esclusi, effettivi e simulati

Esito

vincitore post-riforma

escluso post-riforma

vincitore pre-riforma

6058

336

escluso pre-riforma

153

967

 

Complessivamente con l’ISEE 2017 sono risultati esclusi il 17,34% degli studenti, un incremento di circa 2,4 punti percentuali rispetto all’ISEE calcolato con le precedenti regole, dove gli esclusi sarebbero stati pari a 14,91%.

 

Grafico 19 – confronto percentuali di vincitori/esclusi tra ISEE 2017 e simulazione

 


Nell’analisi si cercherà di verificare come le nuove regole ISEE hanno inciso sulla possibilità o meno di ottenere una borsa di studio; quali sono le cause di esclusione di coloro che sarebbero stati accolti senza la riforma e perché, invece, taluni studenti sono stati avvantaggiati dalle nuove regole, se sono più quelli esclusi per la causale ISEE o quelli per la causale ISPE;  come si è modificata la parte reddituale, con l’aggiunta di redditi che sono entrati a far parte del calcolo e come si è modificata la parte patrimoniale con la rivalutazione del patrimonio immobiliare, cercando di capire se le nuove regole hanno agevolato i nuclei residenti in affitto o in case di proprietà. Un ulteriore aspetto da verificare è vedere cosa cambia nella composizione del nucleo familiare, se sono stati agevolati i nuclei più numerosi o meno numerosi. Lo studio cercherà poi di capire se le nuove regole hanno avvantaggiato in misura maggiore i lavoratori dipendenti e/o pensionati o i lavoratori autonomi o ancora le categorie svantaggiate come i disoccupati.

1.        Studenti esclusi che sarebbero stati vincitori con l’ISEE simulato

Su una base dati di 1.303 studenti esclusi, 967 continuano ad essere in questa condizione – per motivi economici – anche con l’ISEE calcolato con le precedenti regole, mentre 336 studenti, uno ogni quattro, sarebbero risultati in possesso dei requisiti economici per accedere alla borsa di studio se non vi fosse stata la riforma.

Come si rileva nella tabella 18, gli esclusi sono stati individuati secondo la causale economica di esclusione e quindi suddivisi in tre gruppi: esclusi per il superamento del limite ISEE, esclusi per il superamento del limite ISPE ed esclusi per il superamento di entrambi i limiti.

 

Tabella 18  – causali di esclusione , ISEE 2017 e ISEE simulato

 

escluso per ISEE

escluso per ISPE

 escluso per entrambe la causali

totale

escluso pre-riforma

450

150

367

967

escluso post-riforma

397

310

596

1303

 

Secondo la simulazione il 46,54% degli esclusi, con le passate regole, si trova in tale condizione a causa del superamento della soglia ISEE, il 15,51% a causa del superamento della soglia ISPE e il 37,95% a causa del superamento di entrambe le soglie.

Si rileva che con l’ISEE 2017 la causa di esclusione per ISEE ha perso circa sedici punti percentuali a beneficio della causale di esclusione per ISPE e della doppia causale di esclusione ISPE + ISEE, che hanno guadagnato entrambe circa otto punti percentuali (grafico 20). Sembra pertanto, da una prima analisi dell’effetto complessivo sugli indicatori, che la riforma ISEE abbia prodotto gli effetti voluti, ottenendo un maggior peso della componente patrimoniale. 

 

Grafico 20confronto causali esclusione, ISEE simulato e ISEE 2017

 


2.1    I parametri ISEE e ISPE

Analizzando nel dettaglio le caratteristiche dei 336 studenti che con la simulazione sono risultati vincitori, si rileva i seguenti valori medi dei parametri ISEE e ISPE, entrambi più bassi nella simulazione rispetto al dato effettivo (tabella 19).

 

Tabella 19 – media di ISEE e ISPE, esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi - vincitori simulati

Pre-riforma

Post-riforma

Media di ISEE

€ 16.535,15

€ 19.847,92

Media di ISPE

€ 31.971,74

€ 50.926,84

esclusi effettivi - esclusi simulati

Media di ISEE

€ 28.786,16

€ 30.569,01

Media di ISPE

€ 49.942,48

€ 67.716,70

 

Si osserva che è l’ISPE a subire l’incremento maggiore. Il suo valore medio effettivo nel 2017 è 50.926,84 euro, quindi un aumento del 59,29% rispetto all’ISPE simulato il cui valore medio risulta di 31.971,74 euro. L’ISEE invece ha un incremento minore, del 20,00% e passa dall’ISEE simulato medio di 16.535,15 euro, all’ISEE 2017 di euro 19.847,92 euro.

 

Grafico 21 – confronto valori medi ISEE e ISPE, esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione

 


Parte dell’incremento dell’indicatore patrimoniale, come detto, è dovuto certamente alla diversa valutazione del patrimonio immobiliare che, a seguito della riforma, viene valutato ai fini IMU e non più ICI. Tuttavia la variazione dell’ISPE non consente di cogliere l’effettivo incremento patrimoniale e le relative cause, dato che è il valore del patrimonio al netto delle detrazioni e rapportato all’unità equivalente.

2.2    I valori patrimoniali

Verificando in particolare le due diverse situazioni pre e post riforma, riguardo al patrimonio, si rileva l’aumento precedentemente descritto (tabella 20).

 

Tabella 20 – media di patrimonio immobiliare, mobiliare e detrazioni, esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi - vincitori simulati

Pre-riforma

Post-riforma

patrimonio mobiliare

€ 36.881,71

€ 40.168,18

detrazione patrimonio mobiliare

€ 12.545,32

€ 8.702,70

patrimonio immobiliare

€ 89.258,67

€ 145.872,52

detrazione patrimonio immobiliare

€ 37.660,99

€ 56.403,91

ISP

€ 75.934,06

€ 120.934,09

esclusi effettivi - esclusi simulati

 

 

patrimonio mobiliare

€ 74.453,31

€ 77.569,03

detrazione patrimonio mobiliare

€ 13.267,33

€ 9.127,35

patrimonio immobiliare

€ 97.957,01

€ 157.642,69

detrazione patrimonio immobiliare

€ 40.886,94

€ 64.355,56

ISP

€ 118.256,05

€ 161.728,81

 

L’aumento del patrimonio immobiliare nell’ISEE 2017, rispetto alla simulazione, non è precisamente del 60% e questo perché, oltre alla assunzione già illustrata in precedenza, nel computo del patrimonio immobiliare sono presenti anche i terreni che con la valutazione ai fini IMU al posto di della valutazione ai fini ICI hanno subìto un incremento non allineato a quello degli immobili; inoltre, per i terreni edificabili sono stati manutenuti inalterati i valori dichiarati nell’ISEE 2017, in quanto sono valori di mercato che non sono stati interessati dalla riforma ISEE. Le detrazioni del patrimonio immobiliare, invece, risultano aver avuto un minor incremento rispetto al patrimonio, di quasi quattordici punti percentuali; considerato che le detrazioni sulla prima casa sono state ampliate dalla riforma si può supporre che i soggetti esclusi con le nuove regole siano più frequentemente proprietari di immobili che non sono l’abitazione principale.

 Un’altra parte dell’incremento dell’ISP potrebbe essere imputabile, presumibilmente, sia all’effetto emersione del patrimonio mobiliare a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia delle Entrate, sia per la diversa modalità di calcolo del patrimonio mobiliare stesso, che obbliga a utilizzare il valore più alto tra la consistenza media annua e il saldo al 31 dicembre dei depositi e conti correnti bancari e postali.

Con questa simulazione non è possibile evidenziare o comunque isolare l’effetto emersione dovuto alla implementazione dei controlli incrociati tra le dichiarazione sostitutive uniche e quanto presente nell’Anagrafe dei conti correnti, in quanto non si può disporre – chiaramente – del dato che si avrebbe avuto con dichiarazioni “incomplete”. Si può affermare però che forse la nuova regola di calcolo, che prevede di utilizzare il valore più altro tra il saldo al 31 dicembre dell’anno precedente e la consistenza media annua, sembra aver annullato il fenomeno dello svuotamento dei conti correnti. Infatti, sia per i vincitori che per gli esclusi, effettivi e simulati, il saldo al 31 dicembre risulta mediamente sempre più alto della consistenza media annua.

Le detrazioni del patrimonio mobiliare sono in media più basse del 30,63% con le nuove regole di calcolo, in linea con la volontà del decisore pubblico che con la riforma ha inteso ridurle, al fine di diminuire gli indicatori con valore zero e consentire un ordinamento tra famiglie anche nella parte bassa della distribuzione dell’ISEE.

Considerato quindi che le detrazioni, in linea generale, sono crescenti per nuclei familiari più numerosi, confrontando il valore delle detrazioni del patrimonio mobiliare post-riforma del gruppo degli esclusi dalla graduatoria ma che con l’ISEE riformato sarebbero stati vincitori (tabella 20), con quelle dei vincitori effettivi (tabella 27), si rileva che le detrazioni post-riforma del patrimonio mobiliare dei vincitori effettivi hanno avuto una riduzione percentualmente inferiore rispetto agli esclusi e che pertanto quest’ultimi nuclei familiari sono meno numerosi di quelli dei vincitori; dato che peraltro risulta confermato dall’analisi della scala di equivalenza che verrà vista successivamente.

2.3    I valori reddituali

Passando adesso all’analisi del dato reddituale, si osservano i seguenti valori medi (tabella 21). 

 

Tabella 21 – media della somma dei redditi, reddito figurativo e detrazioni, esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi - vincitori simulati

Pre-riforma

Post-riforma

Media somma redditi

€ 23.466,34

€ 22.598,47

Media reddito figurativo

€ 405,70

€ 214,27

Media detrazioni

€ 185,99

€ 223,18

ISR

€ 23.698,24

€ 22.610,39

esclusi effettivi - esclusi simulati

 

 

Media somma redditi

€ 44.266,36

€ 40.745,20

Media reddito figurativo

€ 818,99

€ 483,36

Media detrazioni

€ 112,74

€ 135,03

ISR

€ 44.972,61

€ 41.093,53

 

La riforma ISEE ha portato, per gli studenti vincitori nella simulazione, a una riduzione media del 3,70% della somma dei redditi rispetto a quella si avrebbe avuto con le vecchie regole. Per coloro che invece restano esclusi la riduzione è più alta e questo risulta coerente con il fatto che, presentando una media già più alta – quasi il doppio – si tratta di nuclei familiari con almeno due redditi da lavoro dipendente e/o da pensione cumulando così maggiori detrazioni rispetto all’altro gruppo, che può ragionevolmente essere monoreddito. Detta evoluzione non è comunque scontata, in quanto la riforma ha introdotto delle nuove tipologie di reddito da dichiarare che concorrono al calcolo della somma dei redditi e quindi dell’indicatore ISEE.

Per quanto concerne invece il reddito figurativo delle attività finanziarie, la media nell’ISEE 2017 è più bassa di quella risultante dalla simulazione; questo è un dato chiaramente prevedibile, in quanto con la riforma non più tutto il patrimonio mobiliare concorre alla determinazione di questo valore, ricordando, infatti, che sono esclusi i depositi e conti correnti bancari e postali.

Per concludere l’analisi della parte reddituale dell’ISEE, si può osservare che le detrazioni sulla somma dei redditi sono più alte con le nuove regole. Anche in questo caso, come per il reddito figurativo, l’evoluzione del dato è abbastanza scontata in considerazione dell’incremento della soglia di detraibilità del canone di locazione, modulabile in funzione del numero dei componenti e del numero dei figli presenti nel nucleo. Rispetto alle detrazioni calcolate con le precedenti regole, con le nuove l’incremento è stato praticamente uguale per entrambi i gruppi, circa il 20%; il gruppo degli svantaggiati dalla riforma ha un valore medio più elevato rispetto al gruppo confermato escluso, dovuto a un valore medio più alto dei contratti stessi e dalla maggior numerosità di nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione.

2.4    La scala di equivalenza

L’altro dato rilevabile dalle attestazioni, non di tipo economico, è la scala di equivalenza, che consente il confronto tra nuclei familiari differenti e che tiene conto delle diverse caratteristiche demografiche e socio-economiche delle famiglie.

Nella simulazione pre-riforma la scala di equivalenza risulterebbe più bassa di quella dell’ISEE 2017 e ciò porterebbe alla conclusione che la riforma ISEE abbia migliorato la valutazione della condizione economica degli studenti, intesa come riduzione del valore ISEE grazie al divisore più elevato (tabella 22).

Tuttavia il valore della scala di equivalenza deve essere scomposto in due parti: nel parametro base che tiene conto esclusivamente del dato demografico – cioè del numero dei componenti – e nelle altre eventuali maggiorazioni scaturenti dalle caratteristiche qualitative e numeriche dei nuclei familiari e/o dalla presenza di soggetti disabili.

 

Tabella 22 – media SE, parametro, maggiorazioni,  esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi - vincitori simulati

Pre-riforma

Post-riforma

Media di scala di equivalenza

2,341755952

2,365982143

Media di parametro

2,269434524

2,276994048

Media di maggiorazione

0,072321429

0,088988095

esclusi effettivi - esclusi simulati

 

 

Media di scala di equivalenza

2,397590486

2,426432265

Media di parametro

2,342057911

2,342512927

Media di maggiorazione

0,055532575

0,083919338

 

Se si guarda solo al dato relativo al parametro base si rileva che dalla situazione pre-riforma all’ISEE 2017 c’è un incremento dello 0,33% per i vincitori simulati e un incremento dello 0,02% per quelli confermati esclusi: trattandosi degli stessi nuclei familiari quello che ha inciso sulla media, accrescendola, è Il fatto che la riforma ha creato la figura della componente attratta, che ha necessariamente fatto aumentare il parametro base. A parità di condizioni, pertanto, il medesimo nucleo familiare con genitori non sposati ha quindi adesso un valore del parametro più alto rispetto a quello che avrebbe avuto con l’ISEE prima della riforma e proprio questa condizione è più frequente nel gruppo dei vincitori simulati dove l’incremento è stato più consistente rispetto alla generalità degli esclusi.

Osservando adesso gli altri dati che riguardano le caratteristiche del nucleo familiare e che incidono sulla scala di equivalenza, aumentandola, si può notare che la maggiorazione applicata ha una variazione abbastanza diversa tra il prima e il dopo riforma: per quelli che restano esclusi la maggiorazione aumenta del 51,12% mentre per i vincitori simulati aumenta del 23,05%.

Di seguito vengono evidenziate le caratteristiche che hanno portato a questa diversa variazione, ricordando che la riforma ha reso molto articolata la maggiorazione, legata al numero dei figli e all’attività di lavoro, che brevemente di seguito.

In base al numero dei figli conviventi si applica una maggiorazione di:

-          0,20 in caso di tre figli;

-          0,35 in caso di quattro figli;

-          0,50 in caso di almeno cinque figli.

La maggiorazione già esistente per il caso di genitori che abbiano lavorato per almeno sei mesi, viene elevata da 0,20 di base a 0,30 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, applicabile anche al caso dell’unico genitore che abbia lavorato almeno sei mesi. Una medesima maggiorazione di 0,20 e 0,30 nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni (questo ultimo caso risulta assai difficile che si verifichi, perché lo studente universitario è sempre maggiorenne a meno che non sia lui stesso ad avere figli e vivere solo pur in assenza di reddito e quindi sostanzialmente in deroga all’art. 8 del DPCM che ha previsto il caso dello studente autonomo ma con redditi).

E’ stata poi introdotta una maggiorazione di un punto nel caso in cui, tra i componenti del nucleo familiare, vi sia un soggetto in convivenza anagrafica.

Tenendo ferma la maggiorazione per la presenza di soggetti disabili, che si suppone sia uguale in ogni scenario (salvo il caso che i disabili siano i componenti aggregati al nucleo dello studente e quindi che non sarebbero invece presenti nell’ISEE pre-riforma; questi nuclei sono meno del 2% del totale) e separando la maggiorazione per il caso di soggetti in convivenza anagrafica, si può ricavare quanto abbia contribuito la revisione delle regole agli incrementi della scala di equivalenza (tabella 23).

 

Tabella 23media maggiorazioni suddivise per voci, esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi - vincitori simulati

ISEE Pre-rifroma

ISEE post-riforma

Media di maggiorazione

0,072321429

0,088988095

Media di maggiorazione se disabile

0,058035714

0,058035714

Media di maggiorazione  figlio unico o lavoro

0,014285714

0,030952381

(+116,67%)

Media di maggiorazione convivenza anagrafica

 

 

esclusi effettivi - esclusi simulati

 

 

Media di maggiorazione

0,055532575

0,083919338

Media di maggiorazione se disabile

0,028438469

0,028438469

Media di maggiorazione  figlio unico o lavoro

0,027094105

0,050310238

(+85,69%)

Media di maggiorazione convivenza anagrafica

 

0,005170631

 

Non essendoci, tra gli esclusi sia pre-riforma che post-riforma, dichiarazioni sostitutive uniche nelle quali sia indicata la presenza di soggetti in convivenza anagrafica, tutto l’incremento che hanno avuto le nuove maggiorazioni è dovuto alla nuova casistica associata al numero dei figli e alla revisione di quelle già presenti con la vecchia normativa. Per gli esclusi divenuti tali con le nuove regole, invece, la maggiorazione complessiva è in minima parte imputabile alla presenza di soggetti in convivenza.

Risulta difficile separare l’incremento della maggiorazione dovuto alle varie casistiche e attribuire a ciascuna il proprio contributo. È comunque possibile individuare alcune situazioni prevalenti nei vari gruppi estraendo dalle DSU determinati dati, il primo dei quali è quello relativo al caso in cui sia presente nella famiglia almeno un figlio minore in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi (tabella 24).

 

Tabella 24 – frequenza nuclei con figli minori e lavoro genitori, esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi - vincitori simulati

n. nuclei con lavoro genitori

almeno 6 mesi

%

No lavoro genitori

almeno 6 mesi

312

92,86%

Si lavoro genitori

almeno 6 mesi

24

7,14%

esclusi effettivi - esclusi simulati

 

 

No lavoro genitori

almeno 6 mesi

836

86,45%

Si lavoro genitori

almeno 6 mesi

131

13,55%

 

            Dalla tabella 24 si rileva che gli esclusi a causa della riforma sono nuclei familiari in cui la condizione di avere figli minori e genitori (o genitore) che hanno lavorato almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi, è minore rispetto a tutti gli esclusi in generale (7,14%). Questo dato, letto in combinazione con la tabella 21 dove si rileva che i redditi prodotti nel nucleo sono più elevati per gli esclusi con entrambe le regole, fa supporre che questa maggiorazione (nei nuclei familiari di coloro che sarebbero rimasti vincitori con le precedenti regole) sia sostanzialmente comandata dalla maggiore presenza di nuclei con figli minori piuttosto che dall’attività lavorativa per almeno un semestre.

            Questa ipotesi può trovare un possibile riscontro se si estrae dalle DSU il dato relativo alla frequenza con cui sono presenti i figli nei nuclei familiari, suddivisi per numero (tabella 25).

 

Tabella 25 – frequenza nuclei suddivisi per numero di figli conviventi, esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi - vincitori simulati

Numero nuclei

%

Figli conviventi    0*

879

90,90%

                           3

76

7,86%

                           4

9

0,93%

                           5

3

0,31%

esclusi effettivi - esclusi simulati

 

 

Figli conviventi    0*

312

92,86%

                           3

21

6,25%

                           4

2

0,60%

                           5

1

0,30%

*Quasi l’85% delle DSU non contiene il dato relativo al numero dei figli conviventi, in quanto sotto ai due non rileva in nessun meccanismo di calcolo. Mentre per quasi il 7% delle DSU, nonostante sia composto da almeno 5 componenti (cioè parametro base oltre 2,85), non risulta indicato il numero dei figli.

 

Dalla tabella 25 si ricava che nel gruppo di coloro che sarebbero stati vincitori senza la riforma, la percentuale di ciascuna tipologia di nucleo familiare in cui sono presenti 3, 4 o 5 figli – che consentono un incremento della scala di equivalenza – è sempre maggiore che degli esclusi con entrambi gli scenari. Inoltre, questo dato può trovare una consonanza con il fatto che la maggiorazione vista in precedenza sia legata più alla presenza di figli minori che alla attività di lavoro: è sicuramente più ragionevole supporre che i figli minorenni siano presenti all’interno del nucleo familiare più che dei figli maggiorenni.

L’altro incremento dovuto alla condizione di monogenitorialità e figli minori non è qui presente.

7.        Studenti vincitori che sarebbero stati esclusi con l’ISEE simulato

Analogamente a quanto visto per gli studenti esclusi che sarebbero stati vincitori con l’ISEE simulato, adesso vengono presentate le risultanze relative a coloro che, vincitori con l’ISEE 2017, sarebbero risultati esclusi in assenza della riforma, confrontandoli con gli studenti che sono vincitori con entrambe le modalità di calcolo.

Gli studenti per i quali è stato possibile procedere alla simulazione sono 6211, che non sono tutti coloro che sono risultati vincitori, in quanto i dati sono stati oggetto di pulizia

In base alla simulazione risulterebbero esclusi, se non vi fosse stata la riforma, 153 studenti, il 2,46% dei vincitori.

3.1    I parametri ISEE e ISPE

La suddivisione in gruppi per causali di esclusione evidenzia che nella maggior parte dei casi gli studenti avvantaggiati dalla riforma sarebbero stati esclusi, con le precedenti regole, per il superamento della soglia ISEE: dei 153 studenti 2 hanno come motivazione il superamento di entrambe le soglie economiche (ISEE e ISPE), 2 hanno come motivazione il superamento della soglia ISPE e la rimanente parte, maggioritaria, sarebbe esclusa per il superamento del parametro ISEE.

Il risultato di questa simulazione non dovrebbe stupire in quanto, come detto in precedenza, la riforma ha portato ad un aumento del peso del patrimonio immobiliare e quindi coloro che con le vecchie regole sarebbero stati esclusi principalmente per il solo ISEE sono stati “recuperati” con le nuove regole. Si deve rilevare, invero, che le diverse detrazioni per la casa di abitazione principale, non più tra le due alternative del debito residuo del mutuo o della detrazione forfettaria di 51.645,69 euro, hanno invece abbattuto il valore dell’abitazione stessa, consentendo a taluni studenti di rientrare nella soglia ISPE che avrebbero altrimenti superato in virtù dei nuovi valori IMU. Sia nel caso in cui sarebbe stato superato il parametro ISPE, sia nel caso di superamento di entrambi i parametri – che comunque già prima della riforma avevano valori prossimi alle soglie previste dal bando di concorso – il miglioramento è dovuto al maggiore valore della scala di equivalenza post-riforma.

            Guardando alle misure descrittive emerge che i due indicatori, ISEE e ISPE, non hanno subìto le stesse variazioni (tabella 26). L’indicatore della situazione economica equivalente successivo alla riforma ha subìto in media, per tutti, un aumento dello 0,95%, mentre l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente riformato ha subìto un incremento molto più consistente, del 61,19%.

 

Tabella 26 – medie ISEE e ISPE, ISEE 2017 vincitori effettivi suddivisi per esito della simulazione

vincitori effettivi - esclusi simulati

Pre-riforma

Post-riforma

Media di ISEE

€ 23.199,77

€ 20.607,23

Media di ISPE

€ 13.225,70

€ 16.191,49

vincitori effettivi - vincitori simulati

 

 

Media di ISEE

€ 10.915,84

€ 11.090,77

Media di ISPE

€ 7.414,92

€ 12.081,78

 

 

 

Media di ISEE generale

€ 11.218,43

€ 11.325,24

Media di ISPE generale

€ 7.558,06

€ 12.183,01

 

Suddividendo gli studenti in due gruppi a seconda dell’esito della simulazione si può osservare come gli studenti stessi presentassero già caratteristiche molto diverse nella situazione pre-riforma; per gli esclusi simulati entrambi i parametri sono più alti della media generale, circa il doppio.

Nel passaggio dalle vecchie regole di calcolo alle nuove, di conseguenza, i valori non seguono lo stesso andamento. Coloro che ne sono avvantaggiati vedono decrescere il valore medio dell’ISEE dell’11,17% mentre L’ISPE sale del 22,42%. Da qui è possibile supporre che questi nuclei familiari siano meno frequentemente proprietari di beni immobiliari oltre la prima casa, il cui valore, al netto delle nuove franchigie, è aumentato meno della differenza tra la valutazione degli immobili ai fini IMU anziché ICI. Mentre riguardo ai redditi è plausibile supporre che si tratti di nuclei familiari più frequentemente con entrate provenienti da attività di lavoro dipendente o pensione.

Vediamo se le analisi in dettaglio dei valori patrimoniali e reddituali possono validare queste ipotesi.

3.2    I valori patrimoniali

Come nel caso della simulazione per gli studenti esclusi nella graduatoria, si riporta l’evoluzione del patrimonio (tabella 27). In generale l’ISP medio ha un incremento del 63,36% per effetto della riforma, passando da 18.940,83 a 30.942,66 euro; se però si suddividono gli studenti per gruppi, gli incrementi sono molti diversi, è il 32,52% per gli esclusi con le vecchie regole ed è il 63,36% per i vincitori in entrambi i casi.

 

Tabella 27media patrimonio mobiliare, immobiliare e detrazioni, vincitori effettivi  suddivisi per esito della simulazione

vincitori effettivi - esclusi simulati

Pre-riforma

Post-riforma

Media patrimonio mobiliare

€ 32.898,27

€ 34.339,05

Media detrazione patrimonio mobiliare

€ 11.771,68

€ 8.868,11

Media patrimonio immobiliare

€ 49.393,10

€ 79.856,50

Media detrazione patrimonio immobiliare

€ 35.688,61

€ 59.169,29

Media ISP

€ 34.831,08

€ 46.158,16

vincitori effettivi - vincitori simulati

 

 

Media patrimonio mobiliare

€ 15.232,69

€ 16.483,44

Media detrazione patrimonio mobiliare

€ 8.271,67

€ 6.642,64

Media patrimonio immobiliare

€ 37.570,02

€ 60.395,97

Media detrazione patrimonio immobiliare

€ 25.991,52

€ 39.678,46

Media ISP

€ 18.539,51

€ 30.558,32

 

            Il patrimonio mobiliare dell’ISEE riformato risulta sempre superiore, seppur di poco, a quello simulato. Tale differenza è abbastanza scontata in quanto il nuovo ISEE, come già illustrato in precedenza, prevede che sia computato il valore più alto tra la consistenza media annua e il saldo al 31 dicembre dei depositi e conti correnti bancari e postali. Mentre per quanto concerne le detrazioni del patrimonio mobiliare, per il gruppo che ha tratto vantaggio dalla riforma la riduzione media delle detrazioni è più elevata – nel passaggio al nuovo ISEE – che per gli atri nuclei familiari, infatti passa da 11.771,68 a 8.868,11 euro con un decremento del 24,67%, mentre quelli che restano vincitori vedono decrescere le detrazioni del 19,69%. Vista questa evoluzione e considerato che le detrazioni sono adesso modulari e legate sia alla numerosità del nucleo familiare che alla presenza di figli oltre il secondo, si potrebbe supporre che gli avvantaggiati siano nuclei familiari meno numerosi e con minor numero di figli conviventi. In realtà come si vedrà successivamente, non è questo il motivo; la ragione di questa maggiore riduzione è dovuta alla distribuzione del patrimonio mobiliare, infatti nel gruppo degli avvantaggiati dalla riforma il 56% dei nuclei familiari ha un patrimonio mobiliare superiore ai 15.493,71 euro contro il 30% dei nuclei che sono sempre vincitori e questo avrebbe comportato che la detrazione massima con le regole pre-riforma – appunto di 15.493,71 euro – fosse più presente nel primo nucleo, alzando il valore medio delle loro detrazioni (che poi decresce in misura maggiore con l’ISEE riformato).

Il patrimonio immobiliare a seguito della riforma è cresciuto di circa il 60% in entrambi i gruppi, inevitabilmente per l’operare del criterio di indicare il valore degli immobili e dei terreni ai fini IMU al posto di quello ai fini ICI. Mentre le relative detrazioni, nel post-riforma, hanno una diversa evoluzione. Per il gruppo degli avvantaggiati, la detrazione aumenta del 65,79% ovvero più di quanto aumenti il valore del patrimonio immobiliare (61,68%). In questo caso l’incremento della detrazione (che è più alto di quello del gruppo degli svantaggiati, pari a 49,77%), è da attribuire sia a un patrimonio immobiliare composto in prevalenza da abitazioni adibite a prima casa e/o dalla presenza di un mutuo residuo per l’acquisto/costruzione (infatti con il vecchio ISEE si potevano detrarre alternativamente dal valore dell’abitazione principale, o la detrazione forfettaria o il mutuo residuo, mentre adesso si ha la possibilità di cumularle abbattendo quindi maggiormente il valore dell’immobile) e sia alle caratteristiche socio-economiche di tali nuclei, come verrà illustrato successivamente.

Entrambe le ipotesi trovano conferma se si estrapolano i dati presenti nelle dichiarazioni sostitutive uniche e relative alle suddette condizioni.

 

Tabella 28  media mutuo residuo, frequenza abitazione principale, incidenza abitazione principale sul patrimonio immobiliare, vincitori effettivi suddivisi per esito della simulazione

vincitori effettivi

Presenza casa di abitazione

Media mutuo residuo

Incidenza prima casa su valore IMU totale

esclusi pre-riforma

75,82%

€ 37.936,19

81,46%

vincitori pre-riforma

62,91%

€ 22.863,99

77,05%

 

Dalla tabella 28 si evidenzia che coloro che sono vincitori grazie al cambiamento delle regole di calcolo ISEE, abitano più frequentemente in casa di proprietà rispetto al gruppo confermato vincitore, hanno un valore residuo del mutuo più elevato (che quindi abbatte di più il valore IMU) e un patrimonio immobiliare concentrato sulla prima casa più di ogni altro gruppo o letta diversamente, hanno minor proprietà immobiliari oltre la prima casa.

3.3    I valori reddituali

Anche la parte reddituale dell’ISEE vede sostanziali differenze tra esclusi e vincitori, come si può notare nella tabella 29.

                                           

Tabella 29media della somma dei redditi, reddito figurativo e detrazioni, vincitori effettivi suddivisi per esito della simulazione

vincitori effettivi - esclusi simulati

Pre-riforma

Post-riforma

Media somma redditi

€ 51.778,83

€ 46.660,44

Media reddito figurativo

€ 361,88

€ 128,61

Media detrazioni

€ 273,37

€ 342,38

ISR

€ 51.867,35

€ 46.446,66

vincitori effettivi - vincitori simulati

 

 

Media somma redditi

€ 23.702,07

€ 22.370,51

Media reddito figurativo

€ 167,56

€ 65,65

Media detrazioni

€ 733,92

€ 857,71

ISR

€ 23.203,90

€ 21.647,44

 

Coloro che sarebbero rimasti esclusi se non vi fosse stata la riforma sono nuclei familiari già con redditi medi più alti, quasi il doppio, rispetto a coloro che erano e restano vincitori. In entrambi i gruppi – ma in generale per tutti i nuclei familiari – la media della somma dei redditi risulta abbassarsi con le regole post-riforma, tuttavia con delle variazioni differenti: nel caso di quelli che sarebbero esclusi usando le vecchie regole, la media della somma dei redditi subisce un decremento del 9,89% (nel passaggio alle nuove regole), mentre nel caso di quelli che sono vincitori sia con le regole pre-riforma che quelle post-riforma, il decremento è del 5,62%.

Ciò può significare tre ipotesi, anche compresenti e che, anzi, proprio la loro somma può aver generato i risultati nella transizione da escluso ad accolto e viceversa:

a.      che la natura dei redditi di coloro che hanno avuto vantaggi dalla riforma sono in media derivanti più da lavoro dipendente e da pensione che da altra tipologia e che precedentemente alla riforma non godevano delle detrazioni risultando così più elevati;

b.      che la quantità dei redditi aggiunti dalla riforma, per i nuclei familiari che hanno avuto vantaggio, sono in media minori rispetto agli altri nuclei;

c.       che la tipologia dei componenti dei nuclei familiari avvantaggiati dalla riforma sono contraddistinti da separazione o divorzi per i quali è prevista la possibilità di detrazione degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge (compresi quelli destinati al mantenimento dei figli) e, similmente, la detrazione degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati o separati;

d.      che coloro che sono stati avvantaggiati dalla riforma sono nuclei familiari contraddistinti dalla maggiore presenza di soggetti disabili ai quali è riconosciuta la possibilità di detrarre le spese indicate nella dichiarazione dei redditi e per le quali spetta la detrazione d’imposta (sanitarie, acquisto di cani guida, servizi di interpretariato per i soggetti riconosciuti sordi) e spese per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (spese mediche e di assistenza specifica).

Le dichiarazioni sostitutive uniche permettono di ricavare i dati necessari a verificare le ipotesi suddette.

 

 

Ipotesi a)

            Relativamente alla ipotesi a), la tabella 30 riporta i valori medi dei redditi da lavoro dipendente e da pensione.

 

Tabella 30 – confronto redditi da lavoro dipendente e da pensione, media e incidenza su reddito IRPEF, vincitori effettivi suddivisi per esito della simulazione

Esclusi effettivi

Media reddito IRPEF

Media lavoro dipend.

Inciden.  redditi dipend. su IRPEF

Media reddito  pensione

Inciden. redditi pensione su IRPEF

Incidenza complessiva su IRPEF

Esclusi pre-riforma

€ 43.587,57 

€ 34.881,76 

80,03%

€ 2.873,16 

6,59%

86,62%

Vincitori pre-riforma

€ 23.225,69 

€ 16.891,31 

72,73%

€ 2.094,01 

9,02%

81,74%

Vincitori effettivi

 

 

 

 

 

 

Esclusi pre-riforma

€ 51.207,03 

€ 47.558,19 

92,87%

€ 1.444,44 

2,82%

95,70%

Vincitori pre-riforma

€ 23.510,05 

€ 19.503,74 

82,96%

€ 1.274,87 

5,42%

88,38%

 

Si può rilevare che gli studenti che grazie alla riforma soddisfano i requisiti economici, appartengono a nuclei familiari che hanno in media una maggiore incidenza di redditi da lavoro dipendente sul totale dei redditi IRPEF, pari al 92,87%. Specularmente, gli studenti che in conseguenza della riforma sono passati esclusi appartengono a nuclei familiari che presentano la minore incidenza di redditi da lavoro dipendente, il 72,73%.

Se invece si osservano i dati relativi ai redditi da pensione, l’osservazione fatta in precedenza si rovescia e sembra che i nuclei familiari che hanno tali redditi siano stati svantaggiati dalla riforma. In realtà se si pongono a confronto le incidenze dei due tipi di redditi, si nota un andamento contrapposto (grafico 22).

Ben può essere che lo stesso individuo abbia redditi sia da lavoro dipendente che da pensione, ma in genere i due redditi sono alternativi, ovvero il soggetto lavora o si trova in pensione, ma nel caso abbia entrambi i redditi le due detrazioni previste dalla riforma sono alternative tra loro e con valori più alti per il lavoro dipendente, che di solito viene utilizzato dal calcolo ISEE in quanto più vantaggioso (fino a un massimo di 3.000 euro contro un massimo di 1.000 euro per i redditi da pensione).

Grafico 22 – confronto redditi da lavoro dipendente e da pensione

 


Comunque, se si sommano le incidenze di entrambi i due tipi di detrazione, in quanto è plausibile che all’interno del nucleo familiare vi siano soggetti che percepiscono redditi da pensione e soggetti che invece percepiscono redditi da lavoro dipendente, l’esito non cambia, i risultati sono meno accentuati ma comunque sempre in linea con la valutazione iniziale, ovvero che i redditi da lavoro dipendente sono stati agevolati dalla riforma.  

Ipotesi b)

Si rileva dalla tabella 31 che gli studenti che sono stati “recuperati” dalla riforma e che altrimenti sarebbero stati esclusi, hanno in media una quantità minore di redditi aggiunti, 364,80 euro, cioè circa quattro volte meno rispetto agli altri nuclei familiari. All’opposto, gli esclusi in conseguenza della riforma ISEE – che sarebbero stati vincitori con la vecchia normativa – hanno in media una quantità maggiore di nuovi redditi, 1.241,67 euro, rispetto al gruppo degli esclusi con ogni metodo di calcolo, per i quali il valore è meno della metà, 601,29 euro.

 

 

 

Tabella 31 – media di redditi aggiunti, detrazione per disabilità, detrazioni assegni corrisposti, esclusi e vincitori effettivi  suddivisi per esito della simulazione

Esclusi effettivi

Media di nuovi redditi aggiunti

Media detrazioni per la disabilità

Media detrazioni per assegni corrisposti al coniuge e ai figli

Esclusi pre-riforma

€ 601,29 

€ 7,89 

€ 19,17 

Vincitori pre-riforma

€ 1.241,67 

€ 0,00 

€ 16,07 

Vincitori effettivi

 

 

 

Esclusi pre-riforma

€ 364,80 

€ 80,92 

€ 54,12 

Vincitori pre-riforma

€ 1.412,75 

€ 5,71 

€ 17,38 

 

            Ipotesi c)

Nella tabella 31 si trova conferma dell’ipotesi che gli studenti che con le nuove regole hanno avuto accesso alle borse di studio, hanno la media più elevata relativa alla detrazione delle spese per gli assegni corrisposti in caso di separazione o divorzio, pari a 54,12 euro. Tuttavia questo dato non sembra indicare una prevalente caratteristica sociale di tali nuclei familiari, sia perché la quota di coloro che presentano questa voce è inferiore all’1%, sia perché l’altro dato che può svolgere la stessa segnalazione, ovvero gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli – quindi non più detrazione, ma reddito – risulta assente negli avvantaggiati dalla riforma mentre è presente negli altri gruppi (tabella 32). Relativamente a questo tipo di connotazione dei nuclei familiari, si veda la successiva analisi riguardante la scala di equivalenza.

            Ipotesi d)

Infine per quanto concerne il punto d), si rileva, sempre dalla tabella 31, che gli studenti avvantaggiati dalla riforma fanno parte di nuclei familiari che hanno in media la maggiore detrazione per le spese legate alla presenza di soggetti disabili, indicate in dichiarazione dei redditi, fino a un massimo di 5.000 euro. Tuttavia non è da confondere la maggiore spesa media legata alla presenza dei disabili con la maggior presenza di soggetti disabili, come viene evidenziato in seguito.

Nella tabella 32, è possibile vedere che, in generale, il tipo di (nuovo) reddito più presente e mediamente più alto degli altri è quello dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF, nella duplice forma di redditi erogati da INPS che da altri soggetti. Questa tipologia di reddito è più alta in media (542,80 euro) nei nuclei familiari degli studenti vincitori sia con le regole pre-riforma che post-riforma, identificando tali nuclei familiari come quelli più deboli e in condizione meno agiata. La medesima considerazione vale per i redditi esenti da imposta, che sono in genere redditi erogati per particolari finalità sociali e assistenziali (come ad esempio le pensioni, i sussidi in genere e anche le borse di studio delle quali si tratta in questo lavoro, che sono entrate nel calcolo ISEE) e sono presenti in misura maggiore e mediamente con un valore più elevato (265,64 euro) sempre per coloro che sono vincitori sia prima che dopo la riforma.

Gli studenti che invece sono stati svantaggiati dalla riforma – vincitori solo con le precedenti regole – si collocano al di sotto dei vincitori confermati, con una media complessiva di 457,25 euro di redditi associati all’assistenza. Secondo questa lettura tali studenti sarebbero purtroppo “più bisognosi” di quelli che invece sono stati favoriti dal nuovo ISEE (complessivi 320,48 euro di redditi). Questi dati sono peraltro quasi in linea con la presenza di disabili nei nuclei familiari: gli esclusi a causa della riforma hanno il più alto numero di disabili, quasi  tre punti percentuali in più degli inclusi.

È quindi opportuno ricordare che questi nuclei, in realtà, devono imputare per lo più la loro esclusione a causa del parametro ISPE – causale che, sola o in combinazione con il parametro ISEE, è cresciuta del 17% (tabella 18). Il parametro ISPE viene utilizzato per selezionare i beneficiari solo nell’ambito del diritto allo studio universitario e difatti se non venisse considerato il saldo tra esclusi e accolti vedrebbe un incremento dei borsisti, peraltro se si guarda solamente al loro ISEE medio si registra un miglioramento, con il valore che scende del 24,00% circa, grazie alla riforma.

Un’altra voce di reddito aggiunta dalla riforma, presente con percentuali molto inferiori rispetto a quelle legate all’assistenza (in generale, il 7,73% contro il 49,02%), sono gli assegni percepiti dal coniuge per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio. Come già evidenziato al punto c), ancorché risulti avventato collegare questo dato alla prevalente situazione genitoriale dello studente, è da rilevare che gli studenti passati esclusi con la riforma sono quelli che più degli altri presentano questo reddito e con il valore medio più elevato, 632,38 euro.

 

Tabella 32 – redditi aggiunti dalla riforma, esclusi e vincitori effettivi, suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi

Trattamenti assistenziali no IRPEF

Trattamenti assistenziali, , no IRPEF, no INPS

Redditi Agrari

Redditi assogg. ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta

Redditi Esenti Imposta (esempio borse)

Redditi Fondiari beni non locati soggetti a IMU

Redditi Tassati Estero

Assegni Figli

Esclusi pre-riforma

 

€ 50,73

€ 19,75

€ 6,58

€ 47,55

€ 57,63

€ 92,95

€ 7,47

€ 218,63

20,68%

0,52%

0,62%

1,34%

4,14%

25,85%

0,21%

3,72%

Vincitori pre-riforma

€ 228,65

€ 11,95

€ 4,49

€ 53,57

€ 216,64

€ 93,98

€ 0,00

€ 632,38

24,40%

1,19%

0,30%

0,89%

7,14%

25,60%

0,00%

8,93%

vincitori effettivi

 

Esclusi pre-riforma

 

€ 120,03

€ 12,33

€ 0,05

€ 0,16

€ 188,11

€ 44,12

€ 0,00

€ 0,00

21,57%

1,31%

0,65%

0,65%

14,38%

19,61%

0,00%

0,00%

Vincitori pre-riforma

 

€ 481,89

€ 60,90

€ 0,65

€ 37,97

€ 265,64

€ 28,39

€ 24,21

€ 513,09

34,57%

3,83%

0,26%

1,21%

15,60%

14,13%

0,26%

8,50%

 

 

Tuttavia la variazione dell’ISR – quindi dell’ISEE – non è conseguenza esclusiva della diversa previsione di detrazioni in base alla natura dei redditi, dell’ampliamento degli stessi e delle altre detrazioni legate alla disabilità che riguardano il reddito del singolo soggetto. Un’altra voce che influisce sul calcolo dell’indicatore e contribuisce a diminuire il valore dell’ISR è la detrazione per nucleo familiare.

La riforma ISEE ha confermato la detrazione del canone di locazione per l’abitazione principale in cui risiede il nucleo familiare, aumentandone la soglia di detraibilità da 5.165,00 a 7.000,00 euro e prevedendo la possibilità di incrementarla a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare, in particolare se presenti ulteriori figli oltre il secondo. Mentre le detrazioni sulla somma dei redditi e legate alla disabilità, come detto in precedenza, sono state tolte con il D.L. 42/2016.

Come si rileva dalla tabella 29, l’incremento maggiore delle detrazioni (25,25%) hanno riguardato coloro che dalla riforma hanno tratto vantaggio, con una media che passa da 273,37 a 342,38 euro. Anche in questo caso la variazione è possibile imputarla a più fattori: una maggior presenza di nuclei familiari che abitano in affitto e, per tali nuclei, un maggior numero di figli presenti oltre il secondo, oltreché, naturalmente, una maggiore spesa sostenuta per il canone di locazione. Tali fattori, a seconda della loro combinazione, possono generare risultati diversi, come indicato nella tabella 33.

 

Tabella 33 – numero locazioni e frequenza, importo medio effettivo e detratto, incidenza nell’ISEE e numero figli conviventi, esclusi e vincitori effettivi, suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi

Num. di locazioni

% di locaz.

Media importo effettivo canone locazione

Media importo detratto canone

locazione

Incidenza locazione nell’ISEE

Media di numero figli conviventi*

Esclusi pre-riforma

26

2,69%

€ 5.414,54

€ 5.022,23

92,75%

0,6154

Vincitori pre-riforma

15

4,46%

€ 5.536,00

€ 4.999,20

90,30%

0,2000

vincitori effettivi

 

 

 

 

 

 

Esclusi pre-riforma

10

6,54%

€ 5.738,40

€ 5.238,40

91,29%

0,4000

Vincitori pre-riforma

1167

19,26%

€ 4.767,42

€ 4.449,22

93,33%

0,5707

Media generale

1218

16,21%

€ 4.798,67

€ 4.474,71

93,25%

3,2994

*Questo valore è stato calcolato solo per le DSU nelle quali risulta indicato un canone di locazione.

 

Il saldo tra coloro che, grazie alla riforma, sono diventati vincitori e coloro che invece sono passati esclusi risulta positivo, con circa due punti percentuali in più di nuclei familiari in affitto. Il canone di locazione medio dei “nuovi” vincitori risulta più alto dei “vecchi” vincitori, in linea peraltro con la loro maggiore capacità di reddito (tabella 30). Tuttavia non tutto il canone è possibile che sia detratto dalla somma dei redditi, visto i limiti già indicati in precedenza e difatti dalla tabella 33 si rileva che la quota portata in detrazione è in media del 93,33% per quelli confermati vincitori con entrambe le regole ISEE, mentre per quelli diventati vincitori grazie alle nuove regole è del 91,29%. Questo valore varia in funzione anche del numero dei figli conviventi e, appunto, è possibile osservare che decresce al decrescere del numero dei figli; l’unica eccezione sono gli esclusi in ogni scenario, probabilmente per la maggiore presenza di nuclei familiari con un alto numero di figli conviventi associati a canoni sotto la soglia di detraibilità – che in tal caso non consentono ulteriori incrementi.

3.4    La scala di equivalenza

Considerati tutti gli studenti risultati vincitori nella graduatoria 2017, la scala di equivalenza complessiva aumenta, tra il prima e il dopo la riforma, mediamente del 2,31%. Se tale valore viene diversificato in base all’esito della simulazione si ottiene un differente cambiamento del valore medio in questione (tabella 34).

 

Tabella 34media SE, parametro e maggiorazioni, vincitori effettivi suddivisi per esito della simulazione

vincitori effettivi - esclusi simulati

ISEE simulato

ISEE 2017

Media di scala di equivalenza

2,538300654

2,718235294

Media di parametro

2,447450980

2,429346405

Media di maggiorazione

0,090849673

0,288888889

vincitori effettivi - vincitori simulati

 

Media di scala di equivalenza

2,461639155

2,515473754

Media di parametro

2,385062727

2,386520304

Media di maggiorazione

0,076576428

0,128953450

 

Per quanto concerne gli studenti che erano vincitori e tali restano a seguito della riforma, la differenza è un incremento del 2,19% ed è invece poco più del triplo per quelli che hanno beneficiato della riforma che passano da una media di 2,5383 a 2,7182. Come già visto in precedenza, ciò porta alla conclusione che la riforma ISEE ha agevolato gli studenti nell’accesso ai benefici del diritto allo studio – in quanto alzando il valore della scala di equivalenza si abbassano i parametri ISEE e ISPE.

Per comprendere meglio cosa abbia contribuito a questa miglior valutazione e quindi capire come si è evoluta la scala di equivalenza, occorre analizzare le singole voci di cui la scala di equivalenza stessa è composta.

Per quanto riguarda la media del parametro, per tutti gli studenti complessivamente osservati non sono rilevabili cambiamenti considerevoli, infatti subisce un lieve incremento, dello 0,05%, a seguito della riforma. Pur essendo gli stessi nuclei familiari la media del parametro aumenta per le medesime considerazioni già viste in precedenza, ovvero a causa della creazione della componente attratta.

Analizzando i dati suddivisi secondo le risultanze della simulazione, si ottengono valori appena di poco diversi, ad eccezione del caso degli studenti che sono passati accolti grazie alla riforma che vedono diminuire il parametro con le nuove regole, passando da 2,4475 a 2,4293: in questo caso la diminuzione è da attribuire a sette nuclei familiari nei quali è presente uno o più soggetti in convivenza anagrafica, che a parità di individui fa diminuire il parametro ma poi fa aumentare la scala di equivalenza mediante le maggiorazioni[9].

Confrontando la media del parametro dei soggetti che a causa della riforma sono esclusi dalla borsa di studio, che è di 2,2769 (tabella 22), con la media dei soggetti che invece sono diventati vincitori grazie alle nuove regole che è di 2,4293 (tabella 34) è possibile rilevare un’apprezzabile differenza, del 6,69% – nonostante la riduzione dei secondi dovuta al caso della convivenza anagrafica sopra indicata – e quindi si può realisticamente affermare che la nuova normativa ha agevolato i nuclei familiari più numerosi.

Nella tabella 35, procedendo in analogia a quanto già visto in precedenza, si riporta come si sono evolute le maggiorazioni.

 

Tabella 35 – media maggiorazioni suddivise per voci, vincitori effettivi, suddivisi per esito della simulazione

vincitori effettivi - esclusi simulati 

ISEE Pre-rifroma

ISEE post-riforma

Media di maggiorazione

0,090849673

0,288888889

Media di maggiorazione se disabile

0,042483660

0,042483660

Media di maggiorazione  figlio unico o lavoro

0,048366013

0,181045752

(+274,32%)

Media di maggiorazione convivenza anagrafica

0,065359477

vincitori effettivi - vincitori simulati 

 

 

Media di maggiorazione

0,076576428

0,128953450

Media di maggiorazione se disabile

0,052575107

0,052575107

Media di maggiorazione  figlio unico o lavoro

0,024001321

0,073572136

(+206,53%)

Media di maggiorazione convivenza anagrafica

0,002806207

 

Gli studenti che sono diventati vincitori a seguito della riforma presentano il maggior incremento della maggiorazione legata alla presenza di almeno un figlio minore in cui entrambi i genitori (o l'unico presente) abbiano svolto attività di lavoro per almeno sei mesi e al numero dei figli conviventi, che passa da 0,0484 a 0,1810. Questo dato dovrebbe già indicare che, secondo i giudizi di valore alla base della riforma ISEE, tali nuclei sono quelli che più di altri presentano caratteristiche per essere considerati meritevoli di aiuto economico.

Sempre in analogia a quanto esposto nella precedente disamina, si riportano gli ulteriori dati che cercano di indicare le caratteristiche dei nuclei familiari che presentano i requisiti per accedere al diritto allo studio.

  

 

Tabella 36frequenza nuclei con figli minori e lavoro genitori, vincitori effettivi suddivisi per esito della simulazione

vincitori effettivi - esclusi simulati

n. nuclei con lavoro genitori

almeno 6 mesi

%

No lavoro genitori

almeno 6 mesi

116

75,82%

Si lavoro genitori

almeno 6 mesi

37

24,18%

vincitori effettivi - vincitori simulati

No lavoro genitori

almeno 6 mesi

5344

88,21%

Si lavoro genitori

almeno 6 mesi

714

11,79%

 

Coloro che sono entrati nel gruppo dei vincitori grazie alla riforma presentano la più alta percentuale di maggiorazione (24,18%) dovuta alla presenza di figli minori e genitori che hanno lavorato almeno sei mesi (tabella 36), quasi il doppio degli esclusi con ogni scenario (13,55%, tabella 24).

In questo caso la motivazione di questo valore elevato è da attribuire a due condizioni presenti e prevalenti rispetto a tutti gli altri gruppi, che è possibile dedurre dai dati già emersi: si tratta di nuclei nei quali l’attività di lavoro è frequentemente oltre i sei mesi, in considerazione del fatto che presentano una elevata somma dei redditi, quasi il doppio di coloro che sono sempre vincitori (tabella 29); si tratta, poi, di nuclei in cui è più frequente la presenza di figli minori che, come già detto, è più ragionevole che siano presenti nei nuclei familiari più numerosi come in questo caso (tabella 37).

 

 

 

 

 

 

Tabella 37 – frequenza nuclei suddivisi per numero  figli conviventi, vincitori effettivi, suddivisi per esito della simulazione

vincitori effettivi - esclusi simulati

Numero nuclei

%

Figli conviventi  0

113

73,86%

                         2

2

1,31%

                         3

30

19,61%

                         4

6

3,92%

                         5

2

1,31%

vincitori effettivi - vincitori simulati

 

 

Figli conviventi  0

5051

83,38%

                         1

1

0,02%

                         2

20

0,33%

                         3

747

12,33%

                         4

168

2,77%

                         5

48

0,79%

                         6

15

0,25%

                         7

7

0,12%

                         8

1

0,02%

 

Dalla tabella 37 si può evincere che i nuclei familiari nei quali sono presenti almeno due figli assommano il 26,14% nel gruppo dei vincitori effettivi che sarebbero esclusi simulando le precedenti regole ISEE, molto più del 16,61% del gruppo vincitori con entrambe le regole di calcolo. E’ importante evidenziare che devono essere almeno due i figli, in quanto uno dei due, essendo uno iscritto all’università, è necessariamente maggiorenne.

Anche l’incremento introdotto dalla riforma e legato al numero dei figli sembra essere più incisivo per gli avvantaggiati dalla riforma, in questo caso devono essere presi in considerazione i nuclei familiari nei quali siano presenti figli oltre il secondo e anche in tale caso sono sempre in percentuale maggiore per tale gruppo; peraltro è da ricordare che l’incremento decresce al crescere dei figli conviventi, cioè 0,20 per il terzo, 0,15 per uno in più, e dal quinto in poi un ulteriore incremento di 0,15.  

8.        Le tipologie lavorative

Per concludere l’analisi di questa simulazione, è opportuno adesso vedere le caratteristiche dei componenti dei nuclei familiari in base alle tipologie lavorative dichiarate.

Questa analisi verrà condotta dapprima prendendo in considerazione solo i soggetti che nel nucleo familiare possono essere i sostenitori delle spese di studio degli studenti, ovvero i genitori o i nonni qualora presenti

Anche in questo caso (tabella 38) viene confermato quanto già emerso in precedenza, tra gli inclusi a seguito della riforma sono prevalenti i nuclei familiari nei quali almeno un reddito è derivante da lavoro dipendente nella tipologia dell’indeterminato (91,50%), con una percentuale quasi doppia rispetto a coloro che sono stati sfavoriti dalla riforma (59,52%).

Per i redditi da pensione si riconferma che al crescere dei redditi da lavoro dipendente si riducono quelli da pensione e pertanto tra gli avvantaggiati dalla riforma sono meno ricorrenti nuclei familiari nei quali è presente almeno un pensionato.

Si può inoltre presupporre che coloro che senza la riforma sarebbero stati vincitori sono nuclei familiari in prevalenza monoreddito. Infatti in questo gruppo la percentuale con nuclei familiari ove è presente almeno una casalinga (33,33%) è più che doppia rispetto a coloro che con la riforma hanno avuto accesso al beneficio (14,38%). Un ulteriore dato che può confermare questa opinione è lo stato di disoccupazione: infatti tra gli esclusi a causa della riforma quasi il 13,00% dei nuclei familiari presenta almeno un disoccupato, contro il 1,96% di coloro che invece grazie alla riforma sono entrati tra i vincitori. A confermare questa ipotesi vi è da ricordare che, con la riforma, la media della somma dei redditi di quelli che sono diventati vincitori (tabella 29) è più alta di quelli che sono passati esclusi (tabella 21).

 

Tabella 38 – frequenza nuclei con tipologie di lavoro filtrati per età, esclusi e vincitori effettivi, suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi

Casalinga

disoccupato

autonomo

cassa integrazione

dipend. tempo determinato

dipend. tempo indeterminato

Lavoro occasionale

Pensione

esclusi pre-riforma

18,51%

8,58%

22,85%

2,90%

5,58%

74,25%

0,62%

11,69%

vincitore pre-riforma

33,33%

13,39%

26,19%

4,17%

7,44%

59,52%

0,30%

13,99%

vincitori effettivi

 

 

 

 

 

 

 

 

esclusi pre-riforma

14,38%

1,96%

7,84%

0,65%

3,92%

91,50%

0,65%

7,19%

vincitore pre-riforma

31,99%

19,36%

16,72%

2,43%

10,07%

62,73%

0,63%

10,14%

Nota: la tabella non riporta i valori relativi alla indicazione, nella DSU, del lavoro “interinale” e del lavoro “subordinato”, in quanto presentano percentuali inferiori all’1%; non riporta altresì i valori corrispondenti alla dichiarazione di “altro” e di “studente”, in quanto non identificabili in una precisa categoria lavorativa.

Trattandosi di attività che possono essere compresenti nel medesimo nucleo familiare la somma delle percentuali non restituisce un valore intero.

 

Un ulteriore dato che si può trarre dalla tabella 38 è quello che riguarda il lavoro di tipo autonomo. L’intento che il legislatore si era prefissato era quello di agevolare – o quanto meno non penalizzare – i soggetti percettori di redditi da lavoro dipendente rispetto a quelli che ricavano i propri redditi da attività autonoma. È da evidenziare, quindi, che la riforma ISEE ha modificato in maniera rilevante la frequenza con la quale nei nuclei familiari è presente almeno un lavoratore autonomo; difatti se si fossero applicate ancora le precedenti regole, dei 336 nuclei familiari passati esclusi e che sarebbero invece risultati vincitori, il 26,19% presenterebbe come minimo un reddito derivante da lavoro autonomo, frequenza che invece è scesa al 7,84% nel gruppo dei 153 nuclei effettivamente vincitori grazie alle regole attuali.

Con l’estrapolazione dei medesimi dati, ma senza filtro per età (tabella 39), si ottengono quasi le solite caratteristiche prevalenti. Nel gruppo degli avvantaggiati sono da evidenziare: il valore della percentuale dei nuclei familiari in cui è presente almeno un disoccupato, che passa dall’1,96 al 9,80% riducendo la distanza da coloro che con la riforma sono stati esclusi (che passano dal 13,39 a 18,45%) e l’incremento di nuclei con lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

 

Tabella 39 – frequenza nuclei con tipologie di lavoro senza filtri per età, esclusi e vincitori effettivi, suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi

Casalinga

disoccupato

Autonomo

cassa integrazione

dipend. tempo determinato

dipend. tempo indeterminato

Lavoro occasionale

Pensione

esclusi pre-riforma

18,61%

13,13%

23,27%

3,00%

9,51%

75,80%

0,93%

11,69%

vincitore pre-riforma

34,52%

18,45%

26,79%

5,06%

10,71%

61,61%

0,89%

13,99%

vincitori effettivi

 

 

 

 

 

 

 

 

esclusi pre-riforma

15,03%

9,80%

9,80%

1,31%

11,76%

94,12%

0,65%

8,50%

vincitore pre-riforma

32,40%

25,69%

17,46%

2,81%

13,62%

65,29%

1,25%

10,38%

 

Anche se con i dati così rappresentati appare che i nuclei che sono stati avvantaggiati dalla riforma siano in condizioni sociali lievemente migliori (l’incremento dei percettori di reddito è di poco maggiore all’incremento dei disoccupati) rispetto a come sono stati rappresentati in precedenza, è tuttavia il caso di far presente che questa migliore condizione è relativa all’aver incluso, nelle percentuali, quelli che probabilmente sono i fratelli e le sorelle degli studenti e che è plausibile supporre che tali soggetti contribuiscano in minor misura al mantenimento dello studente, non a caso il DPCM del 9 aprile 2001 all’art. 5 c. 6 dispone(va) che: “ […] al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.” Questa disposizione, tuttavia, ha cessato di avere valore cogente a seguito della riforma del titolo V della Costituzione.

Infine, viene proposta l’analisi dell’attività del soggetto presente nella dichiarazione sostitutiva unica indipendentemente dal proprio nucleo familiare e suddivisa, come negli altri casi, in base all’esito della simulazione (tabella 40), al fine di verificare se i dati presentati in precedenza, in modo aggregato, abbiano subito una possibile distorsione.

In questo caso sono quindi presenti i dati di tutti i soggetti, per complessivi 26.955 individui. Si rimarca, anche qui, le considerazioni già viste in precedenza, con poche e limitate variazioni. Rispetto ai dati della tabella 39, nel gruppo di quelli divenuti vincitori con la riforma c’è un incremento di circa il 4% dei soggetti disoccupati, una riduzione dei lavoratori autonomi del 1,69% e un incremento dei lavoratori dipendenti a tempo determinato (1,93%) e indeterminato (2,14%). Per il gruppo degli esclusi a causa della riforma, le variazioni sono in pratica speculari con l’unica eccezione dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che aumentano rispetto ai dati aggregati per nucleo familiare.

Si può anche qui rilevare che coloro che guadagnano dalla riforma ISEE sono individui con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lo 0,34% passa da una condizione di – nucleo familiare dello studente – escluso quale avrebbe avuto senza riforma a una condizione di vincitore nell’ISEE 2017. Altri soggetti che hanno avuto un vantaggio dalla riforma, ma in percentuali molto minori rispetto ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sono i disoccupati, le casalinghe e i pensionati.

 

Tabella 40frequenza tipologia lavorative senza distinzione per nucleo familiare, esclusi e vincitori effettivi, suddivisi per esito della simulazione

esclusi effettivi

casalinga

disoccupato

autonomo

cassa integrazione

dipend. tempo determinato

dipend. tempo indeterminato

pensione

altro

esclusi pre-riforma

4,59%

4,06%

7,51%

1,06%

2,48%

32,24%

3,61%

44,46%

vincitore pre-riforma

8,81%

5,59%

9,51%

1,68%

2,80%

19,86%

4,06%

47,69%

vincitori effettivi

 

 

 

 

 

 

 

 

esclusi pre-riforma

3,69%

2,73%

2,73%

0,32%

3,69%

42,38%

2,73%

41,73%

vincitore pre-riforma

8,63%

8,22%

5,15%

0,79%

3,97%

21,62%

3,02%

48,59%

Nota: nella categoria altro sono ricompresi: lavoro occasionale, parasubordinato, interinale e studente.

 

            Sono pertanto confermate le osservazioni esposte in precedenza: la riforma ISEE ha agevolato l’accesso degli studenti universitari appartenenti a nuclei familiari nei quali è prevalente il reddito dipendente a discapito quindi di quelli in cui è presente il lavoro di tipo autonomo, nei quali entrambi i genitori lavorano e che, chiaramente,  presentano minori disoccupati rispetto a quelli sfavoriti dalla riforma.

 


 

Un confronto tra gli studi IRPET del 2015 e la valutazione dell’impatto della riforma  sugli studenti iscritti all’Università di Pisa nell’anno accademico 2015-2016

In questo lavoro è stato ritenuto opportuno esporre, brevemente, anche i risultati della medesima simulazione compiuta sull’anno accademico 2015-2016 e confrontarla con lo studio di valutazione ex ante dell’IRPET del 2015, per almeno tre motivazioni. Primo perché lo studio si riferisce alla stessa tipologia di prestazione, cioè il diritto allo studio universitario; secondo, perché parte della banca dati di tale studio è la medesima di quella impiegata nel presente lavoro, cioè i dati degli studenti che hanno richiesto la borsa di studio per iscriversi all’Università di Pisa; terzo, perché questo anno accademico, 2015-2016, è l’unico in cui sono state utilizzate le regole di calcolo dell’ISEE così come sono state approvate con il DPCM 159/2013 senza le modifiche apportate dalle sentenze del Consiglio di Stato del 2016.

I due lavori sono quindi speculari: quello IRPET dove gli ISEE simulati sono quelli con le nuove regole, utilizzando le banche dati con le dichiarazioni sostitutive uniche del 2014 e questo lavoro, dove gli ISEE simulati sono ricalcolati quelli con le regole previgenti utilizzando le dichiarazioni sostitutive uniche del 2015. Peraltro, in merito all’anno di riferimento dei redditi – che è cambiato con la riforma – i due studi hanno lo stesso anno di produzione dei redditi, cioè il 2013. I dati delle dichiarazioni sostitutive uniche, presentate dagli studenti universitari in Toscana nel 2014 per richiedere la borsa di studio e utilizzate dall’IRPET, sono stati integrati dalle indagini EU-SICL sul reddito e le condizioni di vita per calcolare la probabilità di ricevere l’indennità di accompagnamento nei nuclei in cui è presente almeno un disabile e da stime dell’ Azienda Regionale per la Sanità della Toscana (ARS) per determinare le detrazioni per le spese per la non autosufficienza. Gli altri dati mancanti sono stati ricostruiti mediante stime dell’IRPET; per il patrimonio immobiliare, per i residenti in Toscana, sono stati incrociati i dati della dichiarazione sostituiva unica con il Catasto mediante il codice fiscale, al fine di determinare le seconde case, mentre per quelli residenti fuori dalla Toscana è stata fatta una simulazione in base ai risultati dei primi[10].

Anche in questa simulazione l’insieme dei dati è stato sottoposto a preliminari operazioni di pulizia ed omogeneizzazione, correggendo alcuni valori palesemente anomali o eliminando direttamente l’ISEE dal data set.

Confrontando i risultati delle due valutazioni, si evidenzia che non vi sono rilevanti spostamenti tra studenti che passano da esclusi ad accolti a causa della riforma o che vedono aumentare o ridurre la borsa di studio; in generale la valutazione ex ante dell’IRPET indicava, per tutti i tipi di transizioni, movimenti a favore degli studenti più di quanto non sia risultato dalla valutazione ex post (tabella 41).

 

Tabella 41 – studenti suddivisi per effetto della riforma, confronto ex ante ed ex post

Effetto della riforma

 % studenti (secondo valutazione IRPET)

 % studenti (secondo presente lavoro)

resta vincitore con la medesima fascia

63

59

resta escluso

15

19

aumenta la borsa di studio

5

4

riduce la borsa di studio

6

7

escluso a causa della riforma

9

10

incluso a causa della riforma

1

1

 

Per entrambe le valutazioni gli studenti esclusi per causa dell’ISPEP sono più che raddoppiati con la riforma, mentre abbastanza diversa è la percentuale degli esclusi a causa dell’ISEEP, secondo l’IRPET avrebbero perso la borsa di studio il 17% degli studenti, mentre qui risulta che la riforma ha portato alla esclusione del 33% degli studenti per il motivo ISEEP.

Nella tabella 42 si riportano anche le statistiche di sintesi dei principali valori economici che compongo l’indicatore ISEE, suddivisi per effetto dovuto alla riforma e ponendo a confronto la valutazione IRPET con gli esiti della presente simulazione. 

 

Tabella 42 – confronto tra le due valutazioni, valori medi ISR e ISP

Effetto della riforma

 

ISR prima

ISR dopo

ISP prima

ISP dopo

aumenta

simulazione

27.905,58 

23.341,87 

4.778,40 

7.775,81 

IRPET

24.171,00 

20.646,00 

2.568,00 

4.161,00 

differenza % nella stima

15,45%

13,06%

86,07%

86,87%

riduce

simulazione

18.364,27 

19.301,63 

13.151,54 

31.268,50 

IRPET

18.275,00 

18.440,00 

22.124,00 

41.698,00 

differenza % nella stima

0,49%

4,67%

-40,56%

-25,01%

stessa fascia

simulazione

22.352,20 

20.511,81 

12.217,59 

21.874,59 

IRPET

20.628,00 

19.170,00 

10.442,00 

18.590,00 

differenza % nella stima

8,36%

7,00%

17,00%

17,67%

 

 

In tabella 42 si rileva la conferma degli spostamenti in aumento della parte patrimoniale tra il prima e il dopo riforma. Per la parte reddituale lo spostamento è nel verso della riduzione, eccetto pochi casi in cui il valore cresce, probabilmente a causa delle minori detrazioni, come ad esempio il canone di locazione e che non a caso corrispondono a un patrimonio più elevato. Nella valutazione IRPET tutti i valori risultano più bassi, sia prima che dopo la riforma, ad eccezione del caso degli studenti che vedono ridursi l’importo della borsa di studio; in questa circostanza sembra che l’IRPET abbia sovrastimato il patrimonio che risulta più alto di circa il 25% di quello rilevato dalle dichiarazioni sostitutive uniche del 2015, probabilmente da attribuire al fatto che non sono state correttamente ipotizzate le detrazioni del patrimonio mobiliare legate al numero dei figli e al fatto che con le vecchie dichiarazioni sostitutive uniche non veniva indicato il debito residuo del mutuo – in quanto era alternativo alla detrazione forfettaria.

In sintesi la componente che ha inciso in misura maggiore e che è aumentata in ogni gruppo, è quella patrimoniale – che è quella che ha avuto i maggiori problemi di stima da parte dell’IRPET – mentre quella reddituale, riducendosi in alcune circostanze, ha contribuito anche con spostamenti a favore dello studente.



[1] “Situazione riscontrabile quando non vi è alcun incentivo per le persone con redditi bassi o nulli a cercare un lavoro, in quanto ogni reddito addizionale sarebbe compensato da perdite di benefici sociali e aumenti delle imposte.” Fonte: https://www.simone.it/newdiz/?action=view&id=3134&dizionario=6

[2] “Infatti l'imponibile ai fini IRPEF dei redditi da lavoro dipendente è al lordo delle spese di produzione di reddito […], mentre quello da lavoro autonomo è computato al netto dei costi inerenti la sua produzione” (Toso, 2000, pag. 111).

[3] Il DPCM 159/2013 all’art.8 c.2 stabilisce che: In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:  a) residenza fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;  b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68”. Attualmente la capacità di reddito è quella fissata dal DPCM 9 aprile 2001 ed è pari a 6.500 euro.

[4] ISEE riparametrato 

[5] Le scale di equivalenza sono definite dall’allegato 1 del DPCM 159/2013 che, a parte le maggiorazioni, riprende la numerazione del D.Lgs 109/1998. L’allegato prevede che se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR 223/1989 (cioè un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune), che non sia considerato nucleo familiare a se stante […], tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1. In sostanza, per ottenere, ad esempio, una scala di equivalenza di 4 significa che tutti e quattro i componenti sono ricoverati in strutture sanitarie o sono tutti militari ecc..., in tal caso è stata applicata la scala di equivalenza corretta di 2,46.

[6] L’approssimazione doveva essere effettuata per difetto ai 500 euro o ai suoi al multipli, esempio: per 2.950 euro, indicare 2.500 euro; per 3.400 indicare 3000.

[7] Lo studente infatti può presentare domanda di borsa di studio anche in assenza di iscrizione, peraltro come spesso accade nel caso di iscrizione ai corsi ad accesso programmato il cui esito viene pubblicato successivamente alla scadenza per la presentazione delle domande di borsa di studio.

[8] Il DPCM 9 aprile 2001, all’art. 9, c. 6 stabilisce che "La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo […]. Per valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 1.100 euro per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero […].

[9] Se ad esempio si prende un nucleo familiare di quattro persone, con le regole previgenti la scala di equivalenza era di 2,46 mentre con le nuove regole, se presente un soggetto in convivenza anagrafica, il parametro diventa di 2,04 e con la maggiorazione di 1 la scala di equivalenza complessiva diventa di 3,04. Per questi sette casi vi sono alcuni dubbi sulla regolarità della dichiarazione sostitutiva unica, che può essere accertata solo con un procedimento di verifica dei requisiti economici.

[10] Relativamente agli immobili l’IRPET afferma che: “per recuperare l'informazione sulla tipologia di immobile abbiamo incrociato gli immobili per componente con i dati del catasto toscano attraverso il codice fiscale. L'incrocio, possibile solo per i componenti delle famiglie toscane, ha permesso di riclassificare gli immobili in tipologie, distinguendo le pertinenze dalle altre. Per i componenti per i quali non è stato possibile effettuare l'incrocio con il catasto si è considerato come pertinenza l'immobile con rendita catastale inferiore alla media della rendita catastale delle pertinenze in Toscana.” Questa procedura risulta poco chiara per alcuni motivi: considerato che sono state analizzate circa 18.000 DSU per altrettanti nuclei familiari e che di questi 1/3 potrebbero essere di residenti in Toscana e considerato circa 4 persone per nucleo familiare delle quali si possa suppore che due siano persone adulte, significa aver controllato circa 10.000 persone. Inoltre non esiste un catasto toscano ma un unico catasto dell’Agenzia delle Entrate che consente verifiche su tutto il territorio nazionale e che ogni persona residente in Toscana ben può essere proprietaria di immobili fuori regione.