Post in evidenza

STORIA ISEE

    Storia ISEE       L’indicatore della situazione economica è strettamente collegato al diritto allo studio universitario. E’ infatti pr...

Visualizzazione post con etichetta ESTRATTO FAQ ISEE. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ESTRATTO FAQ ISEE. Mostra tutti i post

sabato 19 marzo 2022

Estratto delle FAQ

Di seguito propongo alcune risposte INPS alle frequenti domande relative a disposizioni di incerta comprensione.
                                            

NUCLEO FAMILIARE

Se i soggetti sono residenti all’estero ma non sono iscritti all’Aire. Ci pare di aver capito che possiamo anche evitare di indicarli. 
Non devono essere inseriti. 

Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come compente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori? 
No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva.

Per prestazioni rivolte a soggetti minorenni in caso ad esempio di ragazza madre, in cui l’altro genitore ha riconosciuto il figlio ma non se ne occupa a livello materiale e non versa il mantenimento al figlio riconosciuto. E’ possibile fruire dell’agevolazione “Il nucleo è composto esclusivamente da genitore solo con i suoi figli minorenni” pur in assenza di provvedimento attestante che l’altro genitore non si occupa del minore? 
Nel caso esposto, non è possibile fruire della maggiorazione in assenza di provvedimento attestante l'estraneità dell'altro genitore poiché le situazioni "di fatto" non sono rilevanti ai fini ISEE. La maggiorazione può essere fruita solo se il genitore non coniugato e non convivente che ha riconosciuto il figlio si trovi in una delle seguenti situazioni: 
a) risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; 
b) risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; 
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; 
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; 
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità' competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Se l’altro genitore non è in una delle condizioni sopra specificate (lettere a)-e)), ai fini ISEE il nucleo non può essere considerato composto esclusivamente dal minore e da un solo genitore.

Nel caso di richiesta di prestazione per minorenni come ad esempio: iscrizione asilo nido, mensa scolastica, assegno ANF e MAT, qualora uno dei due genitori non sia presente nel nucleo ed è di nazionalità straniera, il dichiarante deve indicare l’altro genitore in DSU? 
L’altro genitore, di nazionalità estera e residente all’estero, non può essere indicato in DSU in quanto non rientrante tra i coniugi iscritti all’Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero.

Se ci sono dei figli che risultano nello stato di famiglia dei genitori (non si sono iscritti all'Aire) che hanno lavorato e/o che lavorano tutt'ora all'estero, per il concetto di residenza si fa riferimento alla materia fiscale pertanto se per i requisiti li posso considerare residente all'estero non lo inserisco nella DSU? Oppure visto che risultano ad oggi sempre nello stato di famiglia, a prescindere dal requisito di residenza fiscale, li deve inserire e di conseguenza dichiaro il reddito di lavoro dipendente all' estero (anche se non ha fatto denuncia dei redditi). 
Il nucleo del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, ne consegue che per il caso rappresentato i figli essendo presenti nello stato di famiglia vanno inseriti nel nucleo della DSU. Chiaramente il reddito dei figli prestato all'estero che non confluisce nel reddito complessivo dichiarato in Italia va inserito nel quadro FC4. 

Si richiede se il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia del cittadino straniero con residenza in Italia, richiedente il calcolo ISEE, debba essere inserito nel nucleo familiare rilevante ai fini ISEE in analogia a quanto previsto per il coniuge italiano iscritto all’A.I.R.E. del cittadino italiano residente in Italia richiedente il calcolo ISEE. 
Il DPCM fa riferimento alla famiglia anagrafica che per sua definizione comprende solo i familiari iscritti nell’anagrafe italiana con l’eccezione dei coniugi iscritti all’AIRE. Ne consegue che il coniuge con cittadinanza straniera e non residente in Italia non può essere inserito.

Coniugi legalmente separati con sentenza/divorziati che per vari motivi mantengono ancora la stessa residenza, fanno ancora parte dello stesso nucleo familiare ai fine ISEE? 
In questo caso la verifica deve essere fatta sul nucleo familiare di residenza. Si precisa che i due ex coniugi separati/divorziati che mantengono la residenza possono richiedere al Comune la scissione del nucleo d’origine in due distinti. Se il Comune valuterà l’inesistenza dei vincoli previsti per la famiglia anagrafica provvederà a separare i due nuclei pur “vivendo nella stesa abitazione”.

Famiglia anagrafica composta esclusivamente dai i nonni con la presenza di nipoti minorenni in totale assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo. Per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE i “nipoti minorenni” devono essere attratti con quello dei genitori? Se si in presenza di genitori non coniugati e non conviventi con quale dei due? 
I minori sono attratti nel nucleo familiare dei genitori e ad essi si applicano in via analogica le disposizioni di cui all’art. 3, comma 2 dpcm 159/2013 (riporto: I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.