IRREGOLARITA' E SANZIONI
Spesso sorgono dubbi sulla disciplina applicabile all’ISEE in occasione di irregolarità.
L’ISEE, o più precisamente la dichiarazione a monte del suo calcolo, cioè la
DSU, ha struttura composita: contiene dati autodichiarati dal
dichiarante e dati acquisiti automaticamente dal sistema informativo
ISEE tramite cooperazione tra INPS, Agenzia delle Entrate e altre banche dati
rilevanti. La precompilazione, in particolare, utilizza informazioni presenti
nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto, negli archivi dell’INPS e i dati su
saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare. Non tutte le componenti
reddituali e patrimoniali, tuttavia, sono integralmente precompilate o non
modificabili, sicché il dichiarante deve sempre verificare con attenzione la
correttezza dei dati e integrare quelli che restano a suo carico.
In materia di patrimonio
immobiliare occorre particolare attenzione, perché ai fini ISEE rilevano non
solo la proprietà piena, ma anche i diritti reali di godimento sugli
immobili, tra cui usufrutto, uso e abitazione, mentre è esclusa la nuda
proprietà. Ne consegue che, in presenza del diritto di abitazione spettante
al coniuge superstite sulla casa familiare, non si può dire genericamente che
l’immobile “non va dichiarato”: a ad esempio per il diritto del coniuge superstite
(art. 540 del codice civile), il diritto reale di abitazione rileva in capo al
coniuge superstite che ne è titolare, mentre gli altri coeredi, se titolari
della sola nuda proprietà (che spesso non è presente in visura catastale), non
lo indicano nel patrimonio immobiliare ISEE.
Quanto alle irregolarità
riscontrate, non trova applicazione, in via ordinaria, la disciplina generale
delle sanzioni tributarie di cui ai d.lgs. 471/1997 e 472/1997 (dal 2027 DECRETO
LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173). In ambito ISEE, quando emerga l’indebita
fruizione di una prestazione sociale agevolata per effetto di maggior reddito
accertato o di una discordanza tra quanto indicato nella DSU e i dati
reddituali o patrimoniali noti all’anagrafe tributaria, si applica l’art. 38,
comma 3, del d.l. 78/2010: resta fermo il recupero del vantaggio indebitamente
conseguito; si applica una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro; la
sanzione è irrogata dall’ente erogatore; nei casi di discordanza non fondata su
un maggior reddito definitivamente accertato, il soggetto interessato deve
essere previamente invitato a chiarire, e solo in mancanza di chiarimenti
idonei la sanzione viene determinata in misura proporzionale al vantaggio
economico indebitamente conseguito, entro i limiti previsti dalla legge.
Accanto a tale disciplina opera
il DPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive: se dal controllo emerge la non
veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici ottenuti
sulla base di essa; inoltre, in caso di dichiarazioni mendaci, atti falsi o uso
di atti falsi, restano fermi i profili penali richiamati dall’art. 76 del
medesimo decreto.
Sul piano pratico, per la
compilazione della DSU è opportuno prestare particolare attenzione, anche
quando si utilizza la modalità precompilata. Il ricorso a un CAF può essere
utile, anche perché i CAF operano nell’ambito di un sistema assistenziale disciplinato
e con copertura assicurativa obbligatoria; tuttavia, la DSU resta una
dichiarazione sottoscritta dal dichiarante, il quale assume la responsabilità
del contenuto autodichiarato. Per questo motivo, il conferimento dell’incarico
al CAF non elimina la necessità di verificare con precisione la completezza e
l’esattezza della documentazione e delle informazioni fornite.
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