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STORIA ISEE

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giovedì 9 aprile 2026

 

IRREGOLARITA' E SANZIONI

Spesso sorgono dubbi sulla disciplina applicabile all’ISEE in occasione di irregolarità.

L’ISEE, o più precisamente la dichiarazione a monte del suo calcolo, cioè la DSU, ha struttura composita: contiene dati autodichiarati dal dichiarante e dati acquisiti automaticamente dal sistema informativo ISEE tramite cooperazione tra INPS, Agenzia delle Entrate e altre banche dati rilevanti. La precompilazione, in particolare, utilizza informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto, negli archivi dell’INPS e i dati su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare. Non tutte le componenti reddituali e patrimoniali, tuttavia, sono integralmente precompilate o non modificabili, sicché il dichiarante deve sempre verificare con attenzione la correttezza dei dati e integrare quelli che restano a suo carico.

In materia di patrimonio immobiliare occorre particolare attenzione, perché ai fini ISEE rilevano non solo la proprietà piena, ma anche i diritti reali di godimento sugli immobili, tra cui usufrutto, uso e abitazione, mentre è esclusa la nuda proprietà. Ne consegue che, in presenza del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite sulla casa familiare, non si può dire genericamente che l’immobile “non va dichiarato”: a ad esempio per il diritto del coniuge superstite (art. 540 del codice civile), il diritto reale di abitazione rileva in capo al coniuge superstite che ne è titolare, mentre gli altri coeredi, se titolari della sola nuda proprietà (che spesso non è presente in visura catastale), non lo indicano nel patrimonio immobiliare ISEE.

Quanto alle irregolarità riscontrate, non trova applicazione, in via ordinaria, la disciplina generale delle sanzioni tributarie di cui ai d.lgs. 471/1997 e 472/1997 (dal 2027 DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2024, n. 173). In ambito ISEE, quando emerga l’indebita fruizione di una prestazione sociale agevolata per effetto di maggior reddito accertato o di una discordanza tra quanto indicato nella DSU e i dati reddituali o patrimoniali noti all’anagrafe tributaria, si applica l’art. 38, comma 3, del d.l. 78/2010: resta fermo il recupero del vantaggio indebitamente conseguito; si applica una sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro; la sanzione è irrogata dall’ente erogatore; nei casi di discordanza non fondata su un maggior reddito definitivamente accertato, il soggetto interessato deve essere previamente invitato a chiarire, e solo in mancanza di chiarimenti idonei la sanzione viene determinata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito, entro i limiti previsti dalla legge.

Accanto a tale disciplina opera il DPR 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive: se dal controllo emerge la non veridicità della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici ottenuti sulla base di essa; inoltre, in caso di dichiarazioni mendaci, atti falsi o uso di atti falsi, restano fermi i profili penali richiamati dall’art. 76 del medesimo decreto.

Sul piano pratico, per la compilazione della DSU è opportuno prestare particolare attenzione, anche quando si utilizza la modalità precompilata. Il ricorso a un CAF può essere utile, anche perché i CAF operano nell’ambito di un sistema assistenziale disciplinato e con copertura assicurativa obbligatoria; tuttavia, la DSU resta una dichiarazione sottoscritta dal dichiarante, il quale assume la responsabilità del contenuto autodichiarato. Per questo motivo, il conferimento dell’incarico al CAF non elimina la necessità di verificare con precisione la completezza e l’esattezza della documentazione e delle informazioni fornite.

 


ISEE, arrivano i nuovi modelli DSU e ISEE: aggiornate le attestazioni ISEE di tutte le DSU presentate dal 1° gennaio 2026

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze ha approvato, per il 2026, il nuovo modello DSU, al seguente link trovate il messaggio INPS

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.03.messaggio-numero-799-del-06-03-2026_15192.html