ISEE - indicatore situazione economica equivalente
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STORIA ISEE
Storia ISEE L’indicatore della situazione economica è strettamente collegato al diritto allo studio universitario. E’ infatti pr...
sabato 19 marzo 2022
Estratto delle FAQ
venerdì 13 novembre 2020
1. Valutazione dell’impatto della riforma ISEE modificata dalle sentenze del Consiglio di Stato del 2016
5.
Valutazione dell’impatto della riforma ISEE
modificata dalle sentenze del Consiglio di Stato del 2016
Viene di seguito proposta una simulazione che utilizza i dati degli studenti che hanno
presentato domanda di borsa di studio nell’anno accademico 2017-2018,
calcolando i loro valori simulati ISEE, ISPE e gli altri dati della
attestazione secondo le regole vigenti prima della riforma al fine di valutare,
a parità di condizioni, se gli obietti della riforma di:
-
adottare una nozione di reddito disponibile
includendo anche somme fiscalmente esenti;
-
migliorare la capacità selettiva dell’indicatore
mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
-
considerare le caratteristiche dei nuclei familiari
con carichi particolarmente gravosi, come le famiglie numerose (con tre o più
figli) e quelle con persone con disabilità;
-
consentire una differenziazione dell’indicatore
in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
-
ridurre l’area dell’autodichiarazione,
consentendo di rafforzare i controlli e ridurre le situazioni di accesso indebito
alle prestazioni agevolate;
-
evitare il fenomeno noto col nome di “trappola
della povertà”[1] e tenere
conto dei costi di produzione del reddito[2];
siano stati raggiunti o
meno.
Non tutti gli obiettivi
sono qui valutabili, sia perché il target
di utenti è limitato agli studenti universitari e quindi al relativo ISEE per
il diritto allo studio universitario, sia perché alcuni previsioni – come
quella relativa alla disabilità – sono state modificate a seguito dell’intervento
della giustizia amministrativa; inoltre non è possibile valutare l’efficacia
dei controlli ex ante sul patrimonio mobiliare, a ragione della mancanza dei
dati che si avrebbe avuto in assenza dei controlli stessi, anche se per una
valutazione in merito si può fare riferimento all’analisi longitudinale indicata nei precedenti post.
Per la simulazione è stato
utilizzato questo anno accademico e non i primi due anni di attuazione della
riforma per vari motivi. E’ stato escluso l’anno accademico 2015-2016 in quanto
l’ISEE post-riforma, nella sua prima applicazione, aveva una modalità di
calcolo differente da quella degli anni successivi, dovuta alla maggiore
consistenza dei redditi e alla previsione di alcune detrazioni, ambedue collegati
alla presenza nel nucleo familiare di soggetti in condizione di disabilità. Gli
ISEE di questo anno accademico, inoltre, presentavano ancora problemi di sotto
dichiarazione del patrimonio mobiliare, come evidenziato nei rapporti di monitoraggio
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’anno accademico
2016-2017, invece, non è stato utilizzato in quanto nella prima metà dell’anno
sono intervenute le sentenze del Consiglio di Stato che hanno annullato alcune
disposizioni della riforma ISEE e nonostante tutte le attestazioni siano state
ricalcolate d’ufficio dall’INPS stessa secondo le nuove regole, alcuni studenti,
nella compilazione della domanda di borsa di studio, hanno comunque utilizzato
le attestazioni non ricalcolate e quindi errate.
Più in generale, è stato
opportuno utilizzare questo anno accademico in quanto la maggiore distanza
temporale dall’introduzione della riforma dovrebbe aver consentito una migliore
assimilazione delle regole e quindi una migliore qualità dei dati; ad esempio
nelle prime dichiarazioni sostitutive uniche era spesso erroneamente indicato
il valore ICI degli immobili anziché il valore IMU.
Non è stato invece
possibile procedere alla simulazione secondo il percorso inverso, ovvero
rispondere alla domanda: “cosa sarebbe successo agli indicatori ISEE e ISPE del
2014 utilizzando le regole della riforma?”, in quanto sarebbero stati necessari
dati non presenti nel vecchio modello della DSU come ad esempio la consistenza
media annua dei depositi e conti correnti bancari e postali, il numero dei
figli conviventi e molti dati reddituali che sono stati aggiunti dalla riforma.
Occorre preliminarmente
fare presente alcune assunzioni che sono state adottate e limitazioni in cui è
incorsa questa simulazione. La rideterminazione del valore del patrimonio
immobiliare ai fini ICI è necessariamente dovuta procedere a ritroso, la cui
base di partenza è il valore degli immobili, sia fabbricati che terreni,
dichiarato ai fini IMU nelle DSU del 2017. Per quanto concerne i fabbricati, nella
DSU oltre alla indicazione della casa principale e del mutuo residuo, qualora
presenti, non sono richiesti altri dati utili alla definizione del tipo di
patrimonio. In assenza quindi delle informazioni relative alla categoria
catastale, l’assunzione è stata quella di considerare tutti i fabbricati come
rientranti nelle categorie per le quali il calcolo del valore IMU è determinato
dalla moltiplicazione della rendita catastale per 160, come ad esempio accade
per l’abitazione, il garage, il posto auto, i magazzini ecc.. Questa scelta è
peraltro supportata dal fatto che in caso di proprietà di fabbricati il cui
valore IMU derivi da un moltiplicatore diverso da 160, si è di fronte ad un
immobile adibito ad attività commerciali, artigianali, professionali, ecc…,
quindi rientranti nei beni strumentali dell’attività lavorativa e pertanto da
non dichiarare ai fini ISEE se il proprietario ha una delle attività citate;
diversamente, se il proprietario del fabbricato non svolge tali attività è
invece tenuto a dichiarare questi fabbricati.
Con i dati in possesso non è quindi possibile valutare se il patrimonio
immobiliare sia stato sottostimato o sovrastimato.
Occorre poi rilevare che
non è stato possibile effettuare la simulazione per alcuni studenti che hanno presentato
domanda di borsa di studio. Come già evidenziato nella parte relativa ai
confronti tra i vari anni accademici, i dati utilizzati sono stati oggetto di
pulizia e omogeneizzazione che ha implicato una riduzione dell’insieme dei dati
ma contemporaneamente una sua migliore qualità.
Sono stati esclusi dalla
simulazione:
·
gli studenti in condizione di detenzione, per la
particolarità della loro condizione sociale ed economica;
·
gli studenti i cui valori ISEE sono stati
rideterminati manualmente dall’ufficio come somma di due ISEE (ad esempio quello
dei figli e dei genitori, nel caso non abbiano presentato l’ISEE con lo
studente aggregato al nucleo);
·
gli studenti i cui indicatori ISEE sono stati
inseriti manualmente per problemi diversi, come ad esempio il protocollo errato
dell’attestazione o problemi nel recupero dell’attestazione dal database INPS;
·
studenti che pur in condizioni di non rispettare
i criteri di autonomia ai fini delle prestazioni del diritto allo studio[3],
non sono stati aggregati ai nuclei familiari dei genitori per motivi diversi
come ad esempio l’orfanezza o provvedimenti dell’autorità giudiziaria o delle
autorità competente in materia di servizi sociali che ha accertato la
estraneità dei genitori in termini di rapporti affettivi ed economici;
·
studenti iscritti a un corso di dottorato di
ricerca che abbiano presentato un ISEE con il nucleo familiare ristretto – cioè
composto esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori
di anni 18, nonché dai figli maggiorenni – al posto dell’ISEE specifico per le
prestazioni per il diritto allo studio universitario richiesto per gli altri
livelli di studi.
Ulteriori precisazioni da
fare: gli studenti disabili, nella simulazione, sono stati definiti vincitori o
esclusi sulla base dei requisiti economici a loro riservati, diversi dai
requisiti economici generali, ovvero ISEEP 27.000,00 euro e ISPEP 50.000,00
euro e per la loro collocazione nelle
fasce ISEE è stata rispettata la riparametrazione prevista dal bando di
concorso per le borse di studio[4].
Infine, nella fase di
ricalcolo, nelle attestazioni ISEE sono state osservate delle scale di
equivalenza palesemente errate, come ad esempio 0, 2, 3, 4, cosi come errate
sono risultate alcune maggiorazioni, che in tal caso è stato ritenuto opportuno
rideterminare in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare[5].
In alcuni casi è stato opportuno togliere lo studente dal dataset in quanto la scala di equivalenza complessiva, sbagliata,
aveva generato dei valori ISEE e ISPE che avevano consentito di ottenere la
borsa di studio mentre in realtà con una scala di equivalenza corretta il
beneficio non sarebbe mai stato erogato (questo tipo di irregolarità sarebbe
emersa solo nel caso in cui lo studente fosse stato sottoposto ad accertamento
delle condizioni economiche).
L’insieme dei dati
utilizzati per la simulazione è stato quindi di complessivi 7.514 studenti.
Ulteriore precisazione: per
semplicità di calcolo, il patrimonio mobiliare di ciascun componente del nucleo
familiare non è stato arrotondato per difetto ai 500 euro, o ai suoi multipli, così
come era previsto dalla normativa pre-riforma. Pertanto, utilizzare i valori
senza soglia minima e senza arrotondamenti può aver reso più alti sia i valori
ISEE che i valori ISPE, seppure in misura molto contenuta[6].
Nella simulazione l’insieme
dei dati degli studenti è stato suddiviso in due gruppi, vincitori o esclusi,
sulla base del rispetto o meno del solo requisito economico, senza considerare
altre eventuali causali di esclusione come ad esempio il mancato raggiungimento
del requisito di merito, il rispetto dei tempi di ripresentazione
dell’attestazione ISEE in caso di difformità, la percezione di altre borse di
studio incompatibili e senza considerare se l’iscrizione all’Università sia poi
effettivamente avvenuta o meno[7].
Lasciando
invece la suddivisione in due gruppi secondo le graduatorie, appare che tra i
vincitori quelli che hanno avuto un miglioramento dovuto alla riforma – inteso
come riduzione del valore ISEE – sono poco più di uno ogni due studenti, mentre
tra gli esclusi solo uno ogni quattro (tabella 14). L’ISEE, quindi, sembra aver
peggiorato la situazione di coloro che già erano esclusi con le vecchie regole,
o, letta diversamente, non ha consentito l’accesso ai benefici a coloro che già
venivano considerati “ricchi”.
Tabella 14 –
cambiamento ISEE, suddivisone in gruppi secondo le graduatorie delle borse di
studio
cambiamento ISEE |
vincitori
effettivi |
% |
esclusi
effettivi |
% |
migliora |
3202 |
51,55 |
326 |
25,02 |
peggiora |
2923 |
47,06 |
977 |
74,98 |
uguale |
86 |
1,38 |
Gli stessi dati se
presentati diversamente, ovvero suddividendo gli studenti secondo l’esito –
vincitore o escluso – che avrebbe dato l’ISEE calcolato secondo le precedenti
regole, rappresentano una riforma meno vantaggiosa per gli studenti (tabella 15).
Infatti tra coloro i quali con le vecchie regole sarebbero stati vincitori,
poco oltre la metà ha subìto un peggioramento (un ISEE più alto).
Tabella 15 –
cambiamento ISEE, suddivisone in gruppi secondo simulazione delle regole
pre-riforma
cambiamento ISEE |
vincitore pre-riforma |
% |
escluso pre-riforma |
% |
migliora |
3063 |
47,90 |
465 |
41,52 |
peggiora |
3245 |
50,75 |
655 |
58,48 |
uguale |
86 |
1,34 |
L’impatto che la riforma
ha avuto sulle borse di studio è tuttavia percepibile, più che sul singolo
miglioramento o peggioramento del valore dell’indicatore, sulla conseguenza nel
passaggio da escluso a vincitore (e viceversa) e anche nel cambiamento
dell’importo della borsa di studio associato alla fascia ISEE in cui si colloca
lo studente mediante il proprio indicatore economico[8]
e quindi dei benefici gratuiti ad essa connessi; dove per l’anno accademico
2017-2018 le tre fasce ISEE sono articolate in: prima fascia da zero a 9.000,00
euro, seconda fascia da 9.000,01 fino a 12.000,00 euro e terza fascia da
12.000,01 fino al limite massimo di 22.000.
Dalla tabella 16 si rileva che le
penalizzazioni dovute alla riforma, intese come la somma di coloro che passano
da accolti ad esclusi e di coloro che subiscono riduzioni della quota monetaria,
pari all’ 11,72%, sono maggiori dei benefici che sono del 7,62% e cioè della
somma di quelli che passano da esclusi ad accolti e quelli che incrementano la quota
monetaria.
Tabella 16 – transizione
vincitore/escluso/stabile a seguito della riforma
Effetto
della riforma |
numero studenti |
% |
resta
vincitore con la medesima fascia |
5094 |
67,79 |
resta
escluso |
967 |
12,87 |
riduce la
borsa di studio |
545 |
7,25 |
aumenta la
borsa di studio |
419 |
5,58 |
escluso a
causa della riforma |
336 |
4,47 |
incluso a
causa della riforma |
153 |
2,04 |
Di seguito vengono illustrati,
quindi, gli esiti della simulazione dell’ISEE degli studenti che hanno
presentato domanda di borsa di studio nell’anno accademico 2017-2018
suddividendo gli stessi in due gruppi, come illustrato in precedenza.
Dapprima verranno
considerati gli studenti che sono risultati esclusi nelle graduatorie
definitive delle borse di studio e che con la simulazione avrebbero rispettato
i requisiti economici previsti dal bando di concorso (336 studenti). Successivamente
saranno analizzati i dati relativi agli studenti che con l’ISEE effettivo
rientrano nei limiti di ISEE e ISPE richiesti dal bando di concorso e che con
la simulazione sarebbero stati esclusi (153 studenti), confrontandoli con gli
studenti vincitori e che tali restano anche con la simulazione.
Tabella 17 – confronto
vincitori/esclusi, effettivi e simulati
Esito |
vincitore post-riforma |
escluso post-riforma |
vincitore pre-riforma |
6058 |
336 |
escluso pre-riforma |
153 |
967 |
Complessivamente con
l’ISEE 2017 sono risultati esclusi il 17,34% degli studenti, un incremento di
circa 2,4 punti percentuali rispetto all’ISEE calcolato con le precedenti
regole, dove gli esclusi sarebbero stati pari a 14,91%.
Grafico 19 –
confronto percentuali di vincitori/esclusi tra ISEE 2017 e simulazione
Nell’analisi si cercherà
di verificare come le nuove regole ISEE hanno inciso sulla possibilità o meno
di ottenere una borsa di studio; quali sono le cause di esclusione di coloro
che sarebbero stati accolti senza la riforma e perché, invece, taluni studenti
sono stati avvantaggiati dalle nuove regole, se sono più quelli esclusi per la
causale ISEE o quelli per la causale ISPE;
come si è modificata la parte reddituale, con l’aggiunta di redditi che
sono entrati a far parte del calcolo e come si è modificata la parte patrimoniale
con la rivalutazione del patrimonio immobiliare, cercando di capire se le nuove
regole hanno agevolato i nuclei residenti in affitto o in case di proprietà. Un
ulteriore aspetto da verificare è vedere cosa cambia nella composizione del
nucleo familiare, se sono stati agevolati i nuclei più numerosi o meno
numerosi. Lo studio cercherà poi di capire se le nuove regole hanno avvantaggiato
in misura maggiore i lavoratori dipendenti e/o pensionati o i lavoratori
autonomi o ancora le categorie svantaggiate come i disoccupati.
1.
Studenti esclusi che sarebbero stati vincitori
con l’ISEE simulato
Su una base dati di 1.303
studenti esclusi, 967 continuano ad essere in questa condizione – per motivi
economici – anche con l’ISEE calcolato con le precedenti regole, mentre 336
studenti, uno ogni quattro, sarebbero risultati in possesso dei requisiti
economici per accedere alla borsa di studio se non vi fosse stata la riforma.
Come si rileva nella
tabella 18, gli esclusi sono stati individuati secondo la causale economica di
esclusione e quindi suddivisi in tre gruppi: esclusi per il superamento del limite
ISEE, esclusi per il superamento del limite ISPE ed esclusi per il superamento
di entrambi i limiti.
Tabella 18 – causali di esclusione , ISEE 2017 e ISEE
simulato
|
escluso
per ISEE |
escluso
per ISPE |
escluso per entrambe la causali |
totale |
escluso
pre-riforma |
450 |
150 |
367 |
967 |
escluso
post-riforma |
397 |
310 |
596 |
1303 |
Secondo la simulazione il
46,54% degli esclusi, con le passate regole, si trova in tale condizione a
causa del superamento della soglia ISEE, il 15,51% a causa del superamento
della soglia ISPE e il 37,95% a causa del superamento di entrambe le soglie.
Si rileva che con l’ISEE
2017 la causa di esclusione per ISEE ha perso circa sedici punti percentuali a
beneficio della causale di esclusione per ISPE e della doppia causale di
esclusione ISPE + ISEE, che hanno guadagnato entrambe circa otto punti
percentuali (grafico 20). Sembra pertanto, da una prima analisi dell’effetto complessivo
sugli indicatori, che la riforma ISEE abbia prodotto gli effetti voluti, ottenendo
un maggior peso della componente patrimoniale.
Grafico
20 – confronto
causali esclusione, ISEE simulato e ISEE 2017
2.1 I
parametri ISEE e ISPE
Analizzando nel dettaglio
le caratteristiche dei 336 studenti che con la simulazione sono risultati
vincitori, si rileva i seguenti valori medi dei parametri ISEE e ISPE, entrambi
più bassi nella simulazione rispetto al dato effettivo (tabella 19).
Tabella 19 – media di ISEE e ISPE, esclusi effettivi suddivisi per
esito della simulazione
esclusi effettivi - vincitori simulati |
Pre-riforma |
Post-riforma |
Media di ISEE |
€ 16.535,15 |
€ 19.847,92 |
Media di ISPE |
€ 31.971,74 |
€ 50.926,84 |
esclusi effettivi - esclusi simulati |
||
Media di ISEE |
€ 28.786,16 |
€ 30.569,01 |
Media di ISPE |
€ 49.942,48 |
€ 67.716,70 |
Si osserva che è l’ISPE a
subire l’incremento maggiore. Il suo valore medio effettivo nel 2017 è 50.926,84
euro, quindi un aumento del 59,29% rispetto all’ISPE simulato il cui valore
medio risulta di 31.971,74 euro. L’ISEE invece ha un incremento minore, del 20,00%
e passa dall’ISEE simulato medio di 16.535,15
euro, all’ISEE 2017 di euro 19.847,92
euro.
Grafico 21 – confronto
valori medi ISEE e ISPE, esclusi effettivi suddivisi per esito della
simulazione
Parte dell’incremento
dell’indicatore patrimoniale, come detto, è dovuto certamente alla diversa
valutazione del patrimonio immobiliare che, a seguito della riforma, viene
valutato ai fini IMU e non più ICI. Tuttavia la variazione dell’ISPE non
consente di cogliere l’effettivo incremento patrimoniale e le relative cause,
dato che è il valore del patrimonio al netto delle detrazioni e rapportato
all’unità equivalente.
2.2 I
valori patrimoniali
Verificando in particolare
le due diverse situazioni pre e post riforma, riguardo al patrimonio, si rileva
l’aumento precedentemente descritto (tabella 20).
Tabella 20 – media di patrimonio immobiliare, mobiliare e detrazioni, esclusi
effettivi suddivisi per esito della simulazione
esclusi effettivi - vincitori simulati |
Pre-riforma |
Post-riforma |
patrimonio mobiliare |
€ 36.881,71 |
€ 40.168,18 |
detrazione patrimonio mobiliare |
€ 12.545,32 |
€ 8.702,70 |
patrimonio immobiliare |
€ 89.258,67 |
€
145.872,52 |
detrazione patrimonio immobiliare |
€ 37.660,99 |
€ 56.403,91 |
ISP |
€ 75.934,06 |
€
120.934,09 |
esclusi effettivi - esclusi simulati |
|
|
patrimonio mobiliare |
€ 74.453,31 |
€ 77.569,03 |
detrazione patrimonio mobiliare |
€ 13.267,33 |
€ 9.127,35 |
patrimonio immobiliare |
€ 97.957,01 |
€ 157.642,69 |
detrazione patrimonio immobiliare |
€ 40.886,94 |
€ 64.355,56 |
ISP |
€
118.256,05 |
€
161.728,81 |
L’aumento del patrimonio
immobiliare nell’ISEE 2017, rispetto alla simulazione, non è precisamente del
60% e questo perché, oltre alla assunzione già illustrata in precedenza, nel
computo del patrimonio immobiliare sono presenti anche i terreni che con la
valutazione ai fini IMU al posto di della valutazione ai fini ICI hanno subìto
un incremento non allineato a quello degli immobili; inoltre, per i terreni
edificabili sono stati manutenuti inalterati i valori dichiarati nell’ISEE 2017,
in quanto sono valori di mercato che non sono stati interessati dalla riforma
ISEE. Le detrazioni del patrimonio immobiliare, invece, risultano aver avuto un
minor incremento rispetto al patrimonio, di quasi quattordici punti percentuali;
considerato che le detrazioni sulla prima casa sono state ampliate dalla
riforma si può supporre che i soggetti esclusi con le nuove regole siano più
frequentemente proprietari di immobili che non sono l’abitazione principale.
Un’altra parte dell’incremento dell’ISP
potrebbe essere imputabile, presumibilmente, sia all’effetto emersione del
patrimonio mobiliare a seguito dei controlli formali da parte dell’Agenzia
delle Entrate, sia per la diversa modalità di calcolo del patrimonio mobiliare
stesso, che obbliga a utilizzare il valore più alto tra la consistenza media
annua e il saldo al 31 dicembre dei depositi e conti correnti bancari e postali.
Con questa simulazione
non è possibile evidenziare o comunque isolare l’effetto emersione dovuto alla
implementazione dei controlli incrociati tra le dichiarazione sostitutive
uniche e quanto presente nell’Anagrafe dei conti correnti, in quanto non si può
disporre – chiaramente – del dato che si avrebbe avuto con dichiarazioni
“incomplete”. Si può affermare però che forse la nuova regola di calcolo, che
prevede di utilizzare il valore più altro tra il saldo al 31 dicembre dell’anno
precedente e la consistenza media annua, sembra aver annullato il fenomeno
dello svuotamento dei conti correnti. Infatti, sia per i vincitori che per gli
esclusi, effettivi e simulati, il saldo al 31 dicembre risulta mediamente sempre
più alto della consistenza media annua.
Le detrazioni del
patrimonio mobiliare sono in media più basse del 30,63% con le nuove regole di
calcolo, in linea con la volontà del decisore pubblico che con la riforma ha inteso
ridurle, al fine di diminuire gli indicatori con valore zero e consentire un
ordinamento tra famiglie anche nella parte bassa della distribuzione dell’ISEE.
Considerato quindi che le
detrazioni, in linea generale, sono crescenti per nuclei familiari più numerosi,
confrontando il valore delle detrazioni del patrimonio mobiliare post-riforma del
gruppo degli esclusi dalla graduatoria ma che con l’ISEE riformato sarebbero
stati vincitori (tabella 20), con quelle dei vincitori effettivi (tabella 27),
si rileva che le detrazioni post-riforma del patrimonio mobiliare dei vincitori
effettivi hanno avuto una riduzione percentualmente inferiore rispetto agli
esclusi e che pertanto quest’ultimi nuclei familiari sono meno numerosi di
quelli dei vincitori; dato che peraltro risulta confermato dall’analisi della
scala di equivalenza che verrà vista successivamente.
2.3 I
valori reddituali
Passando adesso
all’analisi del dato reddituale, si osservano i seguenti valori medi (tabella 21).
Tabella 21 – media della somma
dei redditi, reddito figurativo e detrazioni, esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione
esclusi effettivi - vincitori simulati |
Pre-riforma |
Post-riforma |
Media somma redditi |
€ 23.466,34 |
€ 22.598,47 |
Media reddito figurativo |
€ 405,70 |
€ 214,27 |
Media detrazioni |
€ 185,99 |
€ 223,18 |
ISR |
€ 23.698,24 |
€ 22.610,39 |
esclusi effettivi - esclusi simulati |
|
|
Media somma redditi |
€ 44.266,36 |
€ 40.745,20 |
Media reddito figurativo |
€ 818,99 |
€ 483,36 |
Media detrazioni |
€ 112,74 |
€ 135,03 |
ISR |
€ 44.972,61 |
€ 41.093,53 |
La riforma ISEE ha portato,
per gli studenti vincitori nella simulazione, a una riduzione media del 3,70%
della somma dei redditi rispetto a quella si avrebbe avuto con le vecchie
regole. Per coloro che invece restano esclusi la riduzione è più alta e questo
risulta coerente con il fatto che, presentando una media già più alta – quasi
il doppio – si tratta di nuclei familiari con almeno due redditi da lavoro
dipendente e/o da pensione cumulando così maggiori detrazioni rispetto
all’altro gruppo, che può ragionevolmente essere monoreddito. Detta evoluzione non
è comunque scontata, in quanto la riforma ha introdotto delle nuove tipologie
di reddito da dichiarare che concorrono al calcolo della somma dei redditi e
quindi dell’indicatore ISEE.
Per quanto concerne
invece il reddito figurativo delle attività finanziarie, la media nell’ISEE
2017 è più bassa di quella risultante dalla simulazione; questo è un dato
chiaramente prevedibile, in quanto con la riforma non più tutto il patrimonio
mobiliare concorre alla determinazione di questo valore, ricordando, infatti,
che sono esclusi i depositi e conti correnti bancari e postali.
Per concludere l’analisi
della parte reddituale dell’ISEE, si può osservare che le detrazioni sulla
somma dei redditi sono più alte con le nuove regole. Anche in questo caso, come
per il reddito figurativo, l’evoluzione del dato è abbastanza scontata in considerazione
dell’incremento della soglia di detraibilità del canone di locazione,
modulabile in funzione del numero dei componenti e del numero dei figli
presenti nel nucleo. Rispetto alle detrazioni calcolate con le precedenti
regole, con le nuove l’incremento è stato praticamente uguale per entrambi i
gruppi, circa il 20%; il gruppo degli svantaggiati dalla riforma ha un valore
medio più elevato rispetto al gruppo confermato escluso, dovuto a un valore medio
più alto dei contratti stessi e dalla maggior numerosità di nuclei familiari che
risiedono in abitazione in locazione.
2.4 La
scala di equivalenza
L’altro dato rilevabile
dalle attestazioni, non di tipo economico, è la scala di equivalenza, che
consente il confronto tra nuclei familiari differenti e che tiene conto delle diverse
caratteristiche demografiche e socio-economiche delle famiglie.
Nella simulazione pre-riforma
la scala di equivalenza risulterebbe più bassa di quella dell’ISEE 2017 e ciò
porterebbe alla conclusione che la riforma ISEE abbia migliorato la valutazione
della condizione economica degli studenti, intesa come riduzione del valore
ISEE grazie al divisore più elevato (tabella 22).
Tuttavia il valore della
scala di equivalenza deve essere scomposto in due parti: nel parametro base che
tiene conto esclusivamente del dato demografico – cioè del numero dei
componenti – e nelle altre eventuali maggiorazioni scaturenti dalle
caratteristiche qualitative e numeriche dei nuclei familiari e/o dalla presenza
di soggetti disabili.
Tabella 22 – media SE, parametro, maggiorazioni, esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione
esclusi effettivi - vincitori simulati |
Pre-riforma |
Post-riforma |
Media di scala di
equivalenza |
2,341755952 |
2,365982143 |
Media di parametro |
2,269434524 |
2,276994048 |
Media di maggiorazione |
0,072321429 |
0,088988095 |
esclusi effettivi - esclusi simulati |
|
|
Media di scala di
equivalenza |
2,397590486 |
2,426432265 |
Media di parametro |
2,342057911 |
2,342512927 |
Media di maggiorazione |
0,055532575 |
0,083919338 |
Se si guarda solo al dato
relativo al parametro base si rileva che dalla situazione pre-riforma all’ISEE
2017 c’è un incremento dello 0,33% per i vincitori simulati e un incremento
dello 0,02% per quelli confermati esclusi: trattandosi degli stessi nuclei
familiari quello che ha inciso sulla media, accrescendola, è Il fatto che la
riforma ha creato la figura della componente attratta, che ha necessariamente
fatto aumentare il parametro base. A parità di condizioni, pertanto, il
medesimo nucleo familiare con genitori non sposati ha quindi adesso un valore
del parametro più alto rispetto a quello che avrebbe avuto con l’ISEE prima
della riforma e proprio questa condizione è più frequente nel gruppo dei
vincitori simulati dove l’incremento è stato più consistente rispetto alla
generalità degli esclusi.
Osservando adesso gli
altri dati che riguardano le caratteristiche del nucleo familiare e che incidono
sulla scala di equivalenza, aumentandola, si può notare che la maggiorazione
applicata ha una variazione abbastanza diversa tra il prima e il dopo riforma:
per quelli che restano esclusi la maggiorazione aumenta del 51,12% mentre per i
vincitori simulati aumenta del 23,05%.
Di seguito vengono
evidenziate le caratteristiche che hanno portato a questa diversa variazione,
ricordando che la riforma ha reso molto articolata la maggiorazione, legata al
numero dei figli e all’attività di lavoro, che brevemente di seguito.
In base al numero dei
figli conviventi si applica una maggiorazione di:
-
0,20 in caso di tre figli;
-
0,35 in caso di quattro figli;
-
0,50 in caso di almeno cinque figli.
La maggiorazione già
esistente per il caso di genitori che abbiano lavorato per almeno sei mesi,
viene elevata da 0,20 di base a 0,30 in presenza di almeno un figlio di età
inferiore a tre anni compiuti, applicabile anche al caso dell’unico genitore
che abbia lavorato almeno sei mesi. Una medesima maggiorazione di 0,20 e 0,30
nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non
lavoratore e da figli minorenni (questo ultimo caso risulta assai difficile che
si verifichi, perché lo studente universitario è sempre maggiorenne a meno che
non sia lui stesso ad avere figli e vivere solo pur in assenza di reddito e
quindi sostanzialmente in deroga all’art. 8 del DPCM che ha previsto il
caso dello studente autonomo ma con redditi).
E’ stata poi introdotta
una maggiorazione di un punto nel caso in cui, tra i componenti del nucleo
familiare, vi sia un soggetto in convivenza anagrafica.
Tenendo ferma la
maggiorazione per la presenza di soggetti disabili, che si suppone sia uguale
in ogni scenario (salvo il caso che i disabili siano i componenti aggregati al
nucleo dello studente e quindi che non sarebbero invece presenti nell’ISEE
pre-riforma; questi nuclei sono meno del 2% del totale) e separando la
maggiorazione per il caso di soggetti in
convivenza anagrafica, si può ricavare quanto abbia contribuito la revisione
delle regole agli incrementi della scala di equivalenza (tabella 23).
Tabella 23 – media
maggiorazioni suddivise per voci, esclusi effettivi suddivisi per esito della simulazione
esclusi effettivi - vincitori simulati |
ISEE
Pre-rifroma |
ISEE
post-riforma |
Media di maggiorazione |
0,072321429 |
0,088988095 |
Media di maggiorazione se
disabile |
0,058035714 |
0,058035714 |
Media di
maggiorazione figlio unico o lavoro |
0,014285714 |
0,030952381 (+116,67%) |
Media di maggiorazione convivenza
anagrafica |
|
|
esclusi effettivi - esclusi simulati |
|
|
Media di maggiorazione |
0,055532575 |
0,083919338 |
Media di maggiorazione se
disabile |
0,028438469 |
0,028438469 |
Media di
maggiorazione figlio unico o lavoro |
0,027094105 |
0,050310238 (+85,69%) |
Media di maggiorazione
convivenza anagrafica |
|
0,005170631 |
Non essendoci, tra gli
esclusi sia pre-riforma che post-riforma, dichiarazioni sostitutive uniche
nelle quali sia indicata la presenza di soggetti in convivenza anagrafica,
tutto l’incremento che hanno avuto le nuove maggiorazioni è dovuto alla nuova
casistica associata al numero dei figli e alla revisione di quelle già presenti
con la vecchia normativa. Per gli esclusi divenuti tali con le nuove regole,
invece, la maggiorazione complessiva è in minima parte imputabile alla presenza
di soggetti in convivenza.
Risulta difficile
separare l’incremento della maggiorazione dovuto alle varie casistiche e
attribuire a ciascuna il proprio contributo. È comunque possibile individuare
alcune situazioni prevalenti nei vari gruppi estraendo dalle DSU determinati
dati, il primo dei quali è quello relativo al caso in cui sia presente nella
famiglia almeno un figlio minore in cui entrambi i genitori o l'unico presente
abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi (tabella 24).
Tabella 24 – frequenza
nuclei con figli minori e lavoro genitori, esclusi effettivi suddivisi per
esito della simulazione
esclusi effettivi - vincitori simulati |
n. nuclei
con lavoro genitori almeno 6
mesi |
% |
No lavoro
genitori almeno 6 mesi |
312 |
92,86% |
Si lavoro genitori almeno 6 mesi |
24 |
7,14% |
esclusi effettivi - esclusi simulati |
|
|
No lavoro genitori almeno 6 mesi |
836 |
86,45% |
Si lavoro genitori almeno 6 mesi |
131 |
13,55% |
Dalla
tabella 24 si rileva che gli esclusi a causa della riforma sono nuclei familiari
in cui la condizione di avere figli minori e genitori (o genitore) che hanno
lavorato almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi, è minore
rispetto a tutti gli esclusi in generale (7,14%). Questo dato, letto in
combinazione con la tabella 21 dove si rileva che i redditi prodotti nel nucleo
sono più elevati per gli esclusi con entrambe le regole, fa supporre che questa
maggiorazione (nei nuclei familiari di coloro che sarebbero rimasti vincitori
con le precedenti regole) sia sostanzialmente comandata dalla maggiore presenza
di nuclei con figli minori piuttosto che dall’attività lavorativa per almeno un
semestre.
Questa
ipotesi può trovare un possibile riscontro se si estrae dalle DSU il dato
relativo alla frequenza con cui sono presenti i figli nei nuclei familiari,
suddivisi per numero (tabella 25).
Tabella 25 – frequenza
nuclei suddivisi per numero di figli conviventi, esclusi effettivi suddivisi
per esito della simulazione
esclusi effettivi - vincitori simulati |
Numero nuclei |
% |
Figli conviventi 0* |
879 |
90,90% |
“
“ 3 |
76 |
7,86% |
“ “ 4 |
9 |
0,93% |
“ “ 5 |
3 |
0,31% |
esclusi
effettivi - esclusi simulati |
|
|
Figli conviventi 0* |
312 |
92,86% |
“ “ 3 |
21 |
6,25% |
“ “ 4 |
2 |
0,60% |
“ “ 5 |
1 |
0,30% |
*Quasi l’85% delle DSU non
contiene il dato relativo al numero dei figli conviventi, in quanto sotto ai
due non rileva in nessun meccanismo di calcolo. Mentre per
quasi il 7% delle DSU, nonostante sia composto da almeno 5 componenti (cioè
parametro base oltre 2,85), non risulta indicato il numero dei figli.
Dalla tabella 25 si ricava
che nel gruppo di coloro che sarebbero
stati vincitori senza la riforma, la percentuale di ciascuna tipologia di
nucleo familiare in cui sono presenti 3, 4 o 5 figli – che consentono un
incremento della scala di equivalenza – è sempre maggiore che degli
esclusi con entrambi gli scenari. Inoltre, questo dato può trovare una
consonanza con il fatto che la maggiorazione vista in precedenza sia legata più
alla presenza di figli minori che alla attività di lavoro: è sicuramente più
ragionevole supporre che i figli minorenni siano presenti all’interno del
nucleo familiare più che dei figli maggiorenni.
L’altro incremento
dovuto alla condizione di monogenitorialità e figli minori non è qui presente.
7.
Studenti vincitori che sarebbero stati esclusi
con l’ISEE simulato
Analogamente a quanto
visto per gli studenti esclusi che sarebbero stati vincitori con l’ISEE
simulato, adesso vengono presentate le risultanze relative a coloro che, vincitori
con l’ISEE 2017, sarebbero risultati esclusi in assenza della riforma,
confrontandoli con gli studenti che sono vincitori con entrambe le modalità di
calcolo.
Gli studenti per i quali
è stato possibile procedere alla simulazione sono 6211, che non sono tutti
coloro che sono risultati vincitori, in quanto i dati sono stati oggetto di pulizia
In base alla simulazione
risulterebbero esclusi, se non vi fosse stata la riforma, 153 studenti, il 2,46%
dei vincitori.
3.1 I
parametri ISEE e ISPE
La suddivisione in gruppi
per causali di esclusione evidenzia che nella maggior parte dei casi gli studenti
avvantaggiati dalla riforma sarebbero stati esclusi, con le precedenti regole,
per il superamento della soglia ISEE: dei 153 studenti 2 hanno come motivazione
il superamento di entrambe le soglie economiche (ISEE e ISPE), 2 hanno come
motivazione il superamento della soglia ISPE e la rimanente parte,
maggioritaria, sarebbe esclusa per il superamento del parametro ISEE.
Il risultato di questa
simulazione non dovrebbe stupire in quanto, come detto in precedenza, la
riforma ha portato ad un aumento del peso del patrimonio immobiliare e quindi
coloro che con le vecchie regole sarebbero stati esclusi principalmente per il
solo ISEE sono stati “recuperati” con le nuove regole. Si deve rilevare,
invero, che le diverse detrazioni per la casa di abitazione principale, non più
tra le due alternative del debito residuo del mutuo o della detrazione
forfettaria di 51.645,69 euro, hanno invece abbattuto il valore dell’abitazione
stessa, consentendo a taluni studenti di rientrare nella soglia ISPE che
avrebbero altrimenti superato in virtù dei nuovi valori IMU. Sia nel caso in
cui sarebbe stato superato il parametro ISPE, sia nel caso di superamento di
entrambi i parametri – che comunque già prima della riforma avevano valori
prossimi alle soglie previste dal bando di concorso – il miglioramento è dovuto
al maggiore valore della scala di equivalenza post-riforma.
Guardando
alle misure descrittive emerge che i due indicatori, ISEE e ISPE, non hanno
subìto le stesse variazioni (tabella 26). L’indicatore della situazione economica
equivalente successivo alla riforma ha subìto in media, per tutti, un aumento
dello 0,95%, mentre l’indicatore della situazione patrimoniale equivalente
riformato ha subìto un incremento molto più consistente, del 61,19%.
Tabella 26 – medie ISEE e ISPE, ISEE 2017 vincitori
effettivi suddivisi per esito della simulazione
vincitori effettivi - esclusi simulati |
Pre-riforma |
Post-riforma |
Media di ISEE |
€ 23.199,77 |
€ 20.607,23 |
Media di ISPE |
€ 13.225,70 |
€ 16.191,49 |
vincitori effettivi - vincitori simulati |
|
|
Media di ISEE |
€ 10.915,84 |
€ 11.090,77 |
Media di ISPE |
€ 7.414,92 |
€ 12.081,78 |
|
|
|
Media di ISEE generale |
€ 11.218,43 |
€ 11.325,24 |
Media di ISPE generale |
€ 7.558,06 |
€ 12.183,01 |
Suddividendo gli studenti
in due gruppi a seconda dell’esito della simulazione si può osservare come gli
studenti stessi presentassero già caratteristiche molto diverse nella
situazione pre-riforma; per gli esclusi simulati entrambi i parametri sono più
alti della media generale, circa il doppio.
Nel passaggio dalle
vecchie regole di calcolo alle nuove, di conseguenza, i valori non seguono lo
stesso andamento. Coloro che ne sono avvantaggiati vedono decrescere il valore
medio dell’ISEE dell’11,17% mentre L’ISPE sale del 22,42%. Da qui è possibile supporre
che questi nuclei familiari siano meno frequentemente proprietari di beni
immobiliari oltre la prima casa, il cui valore, al netto delle nuove
franchigie, è aumentato meno della differenza tra la valutazione degli immobili
ai fini IMU anziché ICI. Mentre riguardo ai redditi è plausibile supporre che
si tratti di nuclei familiari più frequentemente con entrate provenienti da
attività di lavoro dipendente o pensione.
Vediamo se le analisi in dettaglio
dei valori patrimoniali e reddituali possono validare queste ipotesi.
3.2 I
valori patrimoniali
Come nel caso della
simulazione per gli studenti esclusi nella graduatoria, si riporta l’evoluzione
del patrimonio (tabella 27). In generale l’ISP medio ha un incremento del 63,36%
per effetto della riforma, passando da 18.940,83 a 30.942,66 euro; se però si
suddividono gli studenti per gruppi, gli incrementi sono molti diversi, è il
32,52% per gli esclusi con le vecchie regole ed è il 63,36% per i vincitori in
entrambi i casi.
Tabella 27 – media patrimonio mobiliare, immobiliare e detrazioni,
vincitori effettivi suddivisi per esito
della simulazione
vincitori effettivi - esclusi simulati |
Pre-riforma |
Post-riforma |
Media patrimonio mobiliare |
€ 32.898,27 |
€ 34.339,05 |
Media detrazione patrimonio
mobiliare |
€ 11.771,68 |
€ 8.868,11 |
Media patrimonio
immobiliare |
€ 49.393,10 |
€ 79.856,50 |
Media detrazione
patrimonio immobiliare |
€ 35.688,61 |
€ 59.169,29 |
Media ISP |
€ 34.831,08 |
€ 46.158,16 |
vincitori effettivi - vincitori simulati |
|
|
Media patrimonio mobiliare |
€ 15.232,69 |
€ 16.483,44 |
Media detrazione
patrimonio mobiliare |
€ 8.271,67 |
€ 6.642,64 |
Media patrimonio
immobiliare |
€ 37.570,02 |
€ 60.395,97 |
Media detrazione
patrimonio immobiliare |
€ 25.991,52 |
€ 39.678,46 |
Media ISP |
€ 18.539,51 |
€ 30.558,32 |
Il
patrimonio mobiliare dell’ISEE riformato risulta sempre superiore, seppur di
poco, a quello simulato. Tale differenza è abbastanza scontata in quanto il
nuovo ISEE, come già illustrato in precedenza, prevede che sia computato il
valore più alto tra la consistenza media annua e il saldo al 31 dicembre dei depositi
e conti correnti bancari e postali. Mentre per quanto concerne le detrazioni
del patrimonio mobiliare, per il gruppo che ha tratto vantaggio dalla riforma
la riduzione media delle detrazioni è più elevata – nel passaggio al nuovo ISEE
– che per gli atri nuclei familiari, infatti passa da 11.771,68 a 8.868,11 euro
con un decremento del 24,67%, mentre quelli che restano vincitori vedono
decrescere le detrazioni del 19,69%. Vista questa evoluzione e considerato che
le detrazioni sono adesso modulari e legate sia alla numerosità del nucleo
familiare che alla presenza di figli oltre il secondo, si potrebbe supporre che
gli avvantaggiati siano nuclei familiari meno numerosi e con minor numero di
figli conviventi. In realtà come si vedrà successivamente, non
è questo il motivo; la ragione di questa maggiore riduzione è dovuta alla
distribuzione del patrimonio mobiliare, infatti nel gruppo degli avvantaggiati
dalla riforma il 56% dei nuclei familiari ha un patrimonio mobiliare superiore
ai 15.493,71 euro contro il 30% dei nuclei che sono sempre vincitori e questo
avrebbe comportato che la detrazione massima con le regole pre-riforma – appunto
di 15.493,71 euro – fosse più presente nel primo nucleo, alzando il valore
medio delle loro detrazioni (che poi decresce in misura maggiore con l’ISEE
riformato).
Il patrimonio
immobiliare a seguito della riforma è cresciuto di circa il 60% in entrambi i
gruppi, inevitabilmente per l’operare del criterio di indicare il valore degli
immobili e dei terreni ai fini IMU al posto di quello ai fini ICI. Mentre le relative
detrazioni, nel post-riforma, hanno una diversa evoluzione. Per il gruppo degli
avvantaggiati, la detrazione aumenta del 65,79% ovvero più di quanto aumenti il
valore del patrimonio immobiliare (61,68%). In questo caso l’incremento della detrazione
(che è più alto di quello del gruppo degli svantaggiati, pari a 49,77%), è da
attribuire sia a un patrimonio immobiliare composto in prevalenza da abitazioni
adibite a prima casa e/o dalla presenza di un mutuo residuo per l’acquisto/costruzione
(infatti con il vecchio ISEE si potevano detrarre alternativamente dal valore
dell’abitazione principale, o la detrazione forfettaria o il mutuo residuo,
mentre adesso si ha la possibilità di cumularle abbattendo quindi maggiormente
il valore dell’immobile) e sia alle caratteristiche socio-economiche di tali
nuclei, come verrà illustrato successivamente.
Entrambe le ipotesi
trovano conferma se si estrapolano i dati presenti nelle dichiarazioni sostitutive
uniche e relative alle suddette condizioni.
Tabella 28 – media mutuo residuo, frequenza
abitazione principale, incidenza abitazione principale sul patrimonio
immobiliare, vincitori effettivi suddivisi per
esito della simulazione
vincitori effettivi |
Presenza
casa di abitazione |
Media mutuo
residuo |
Incidenza
prima casa su valore IMU totale |
esclusi pre-riforma |
75,82% |
€ 37.936,19 |
81,46% |
vincitori pre-riforma |
62,91% |
€ 22.863,99 |
77,05% |
Dalla tabella 28 si
evidenzia che coloro che sono vincitori grazie al cambiamento delle regole di
calcolo ISEE, abitano più frequentemente in casa di proprietà rispetto al
gruppo confermato vincitore, hanno un valore residuo del mutuo più elevato (che
quindi abbatte di più il valore IMU) e un patrimonio immobiliare concentrato
sulla prima casa più di ogni altro gruppo o letta diversamente, hanno minor
proprietà immobiliari oltre la prima casa.
3.3 I
valori reddituali
Anche la parte reddituale
dell’ISEE vede sostanziali differenze tra esclusi e vincitori, come si può
notare nella tabella 29.
Tabella 29 – media
della somma dei redditi, reddito figurativo e detrazioni, vincitori effettivi suddivisi per esito della simulazione
vincitori effettivi - esclusi simulati |
Pre-riforma |
Post-riforma |
Media somma redditi |
€ 51.778,83 |
€ 46.660,44 |
Media reddito figurativo |
€ 361,88 |
€ 128,61 |
Media detrazioni |
€ 273,37 |
€ 342,38 |
ISR |
€ 51.867,35 |
€ 46.446,66 |
vincitori effettivi - vincitori simulati |
|
|
Media somma redditi |
€ 23.702,07 |
€ 22.370,51 |
Media reddito figurativo |
€ 167,56 |
€ 65,65 |
Media detrazioni |
€ 733,92 |
€ 857,71 |
ISR |
€ 23.203,90 |
€ 21.647,44 |
Coloro che sarebbero
rimasti esclusi se non vi fosse stata la riforma sono nuclei familiari già con
redditi medi più alti, quasi il doppio, rispetto a coloro che erano e restano vincitori.
In entrambi i gruppi – ma in generale per tutti i nuclei familiari – la media
della somma dei redditi risulta abbassarsi con le regole post-riforma, tuttavia
con delle variazioni differenti: nel caso di quelli che sarebbero esclusi
usando le vecchie regole, la media della somma dei redditi subisce un decremento
del 9,89% (nel passaggio alle nuove regole), mentre nel caso di quelli che
sono vincitori sia con le regole pre-riforma che quelle post-riforma, il
decremento è del 5,62%.
Ciò può significare tre
ipotesi, anche compresenti e che, anzi, proprio la loro somma può aver generato
i risultati nella transizione da escluso ad accolto e viceversa:
a. che
la natura dei redditi di coloro che hanno avuto vantaggi dalla riforma sono in
media derivanti più da lavoro dipendente e da pensione che da altra tipologia e
che precedentemente alla riforma non godevano delle detrazioni risultando così
più elevati;
b. che
la quantità dei redditi aggiunti dalla riforma, per i nuclei familiari che
hanno avuto vantaggio, sono in media minori rispetto agli altri nuclei;
c. che
la tipologia dei componenti dei nuclei familiari avvantaggiati dalla riforma
sono contraddistinti da separazione o divorzi per i quali è prevista la
possibilità di detrazione degli assegni periodici effettivamente corrisposti al
coniuge (compresi quelli destinati al mantenimento dei figli) e, similmente, la
detrazione degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il
mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i
genitori non siano coniugati o separati;
d. che
coloro che sono stati avvantaggiati dalla riforma sono nuclei familiari
contraddistinti dalla maggiore presenza di soggetti disabili ai quali è
riconosciuta la possibilità di detrarre le spese indicate nella dichiarazione
dei redditi e per le quali spetta la detrazione d’imposta (sanitarie, acquisto
di cani guida, servizi di interpretariato per i soggetti riconosciuti sordi) e
spese per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (spese mediche e
di assistenza specifica).
Le dichiarazioni
sostitutive uniche permettono di ricavare i dati necessari a verificare le
ipotesi suddette.
Ipotesi a)
Relativamente
alla ipotesi a), la tabella 30 riporta i valori medi dei redditi da lavoro
dipendente e da pensione.
Tabella 30 – confronto
redditi da lavoro dipendente e da pensione, media e incidenza su reddito IRPEF,
vincitori effettivi suddivisi per esito della simulazione
Esclusi effettivi |
Media reddito
IRPEF |
Media lavoro
dipend. |
Inciden. redditi dipend. su IRPEF |
Media reddito pensione |
Inciden. redditi
pensione su IRPEF |
Incidenza
complessiva su IRPEF |
Esclusi pre-riforma |
€ 43.587,57 |
€ 34.881,76 |
80,03% |
€ 2.873,16 |
6,59% |
86,62% |
Vincitori
pre-riforma |
€ 23.225,69 |
€ 16.891,31 |
72,73% |
€ 2.094,01 |
9,02% |
81,74% |
Vincitori effettivi |
|
|
|
|
|
|
Esclusi
pre-riforma |
€ 51.207,03 |
€ 47.558,19 |
92,87% |
€ 1.444,44 |
2,82% |
95,70% |
Vincitori pre-riforma |
€ 23.510,05 |
€ 19.503,74 |
82,96% |
€ 1.274,87 |
5,42% |
88,38% |
Si può rilevare che gli
studenti che grazie alla riforma soddisfano i requisiti economici, appartengono
a nuclei familiari che hanno in media una maggiore incidenza di redditi da
lavoro dipendente sul totale dei redditi IRPEF, pari al 92,87%. Specularmente,
gli studenti che in conseguenza della riforma sono passati esclusi appartengono
a nuclei familiari che presentano la minore incidenza di redditi da lavoro
dipendente, il 72,73%.
Se invece si osservano i
dati relativi ai redditi da pensione, l’osservazione fatta in precedenza si
rovescia e sembra che i nuclei familiari che hanno tali redditi siano stati
svantaggiati dalla riforma. In realtà se si pongono a confronto le incidenze
dei due tipi di redditi, si nota un andamento contrapposto (grafico 22).
Ben può essere che lo
stesso individuo abbia redditi sia da lavoro dipendente che da pensione, ma in genere
i due redditi sono alternativi, ovvero il soggetto lavora o si trova in
pensione, ma nel caso abbia entrambi i redditi le due detrazioni previste dalla
riforma sono alternative tra loro e con valori più alti per il lavoro
dipendente, che di solito viene utilizzato dal calcolo ISEE in quanto più
vantaggioso (fino a un massimo di 3.000 euro contro un massimo di 1.000 euro
per i redditi da pensione).
Grafico
22 – confronto redditi
da lavoro dipendente e da pensione
Comunque, se si sommano le
incidenze di entrambi i due tipi di detrazione, in quanto è plausibile che
all’interno del nucleo familiare vi siano soggetti che percepiscono redditi da
pensione e soggetti che invece percepiscono redditi da lavoro dipendente,
l’esito non cambia, i risultati sono meno accentuati ma comunque sempre in
linea con la valutazione iniziale, ovvero che i redditi da lavoro dipendente
sono stati agevolati dalla riforma.
Ipotesi b)
Si rileva dalla tabella 31
che gli studenti che sono stati “recuperati” dalla riforma e che altrimenti
sarebbero stati esclusi, hanno in media una quantità minore di redditi aggiunti,
364,80 euro, cioè circa quattro volte meno rispetto agli altri nuclei familiari.
All’opposto, gli esclusi in conseguenza della riforma ISEE – che sarebbero
stati vincitori con la vecchia normativa – hanno in media una quantità maggiore
di nuovi redditi, 1.241,67 euro, rispetto al gruppo degli esclusi con ogni
metodo di calcolo, per i quali il valore è meno della metà, 601,29 euro.
Tabella 31 – media di redditi aggiunti, detrazione per
disabilità, detrazioni assegni corrisposti, esclusi e vincitori effettivi suddivisi per
esito della simulazione
Esclusi effettivi |
Media di nuovi
redditi aggiunti |
Media detrazioni
per la disabilità |
Media detrazioni
per assegni corrisposti al coniuge e ai figli |
Esclusi pre-riforma |
€ 601,29 |
€ 7,89 |
€ 19,17 |
Vincitori pre-riforma |
€ 1.241,67 |
€ 0,00 |
€ 16,07 |
Vincitori effettivi |
|
|
|
Esclusi pre-riforma |
€ 364,80 |
€ 80,92 |
€ 54,12 |
Vincitori pre-riforma |
€ 1.412,75 |
€ 5,71 |
€ 17,38 |
Ipotesi c)
Nella tabella 31 si trova
conferma dell’ipotesi che gli studenti che con le nuove regole hanno avuto
accesso alle borse di studio, hanno la media più elevata relativa alla
detrazione delle spese per gli assegni corrisposti in caso di separazione o
divorzio, pari a 54,12 euro. Tuttavia questo dato non sembra indicare una
prevalente caratteristica sociale di tali nuclei familiari, sia perché la quota
di coloro che presentano questa voce è inferiore all’1%, sia perché
l’altro dato che può svolgere la stessa segnalazione, ovvero gli assegni
percepiti per il mantenimento dei figli – quindi non più detrazione, ma reddito
– risulta assente negli avvantaggiati dalla riforma mentre è presente negli
altri gruppi (tabella 32). Relativamente a questo tipo di connotazione dei
nuclei familiari, si veda la successiva analisi riguardante la scala di
equivalenza.
Ipotesi d)
Infine per quanto concerne
il punto d), si rileva, sempre dalla tabella 31, che gli studenti avvantaggiati
dalla riforma fanno parte di nuclei familiari che hanno in media la maggiore
detrazione per le spese legate alla presenza di soggetti disabili, indicate in
dichiarazione dei redditi, fino a un massimo di 5.000 euro. Tuttavia non è da
confondere la maggiore spesa media legata alla presenza dei disabili con la
maggior presenza di soggetti disabili, come viene evidenziato in seguito.
Nella tabella 32, è
possibile vedere che, in generale, il tipo di (nuovo) reddito più presente e
mediamente più alto degli altri è quello dei trattamenti assistenziali,
previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF, nella duplice forma di
redditi erogati da INPS che da altri soggetti. Questa tipologia di reddito è più
alta in media (542,80 euro) nei nuclei familiari degli studenti vincitori
sia con le regole pre-riforma che post-riforma, identificando tali nuclei familiari
come quelli più deboli e in condizione meno agiata. La medesima considerazione
vale per i redditi esenti da imposta, che sono in genere redditi erogati per
particolari finalità sociali e assistenziali (come ad esempio le pensioni, i sussidi
in genere e anche le borse di studio delle quali si tratta in questo lavoro,
che sono entrate nel calcolo ISEE) e sono presenti in misura maggiore e
mediamente con un valore più elevato (265,64 euro) sempre per coloro che sono vincitori
sia prima che dopo la riforma.
Gli studenti che invece
sono stati svantaggiati dalla riforma – vincitori solo con le precedenti regole
– si collocano al di sotto dei vincitori confermati, con una media complessiva
di 457,25 euro di redditi associati all’assistenza. Secondo questa lettura tali
studenti sarebbero purtroppo “più bisognosi” di quelli che invece sono stati
favoriti dal nuovo ISEE (complessivi 320,48 euro di redditi). Questi dati sono
peraltro quasi in linea con la presenza di disabili nei nuclei familiari: gli
esclusi a causa della riforma hanno il più alto numero di disabili, quasi tre punti percentuali in più degli inclusi.
È quindi opportuno
ricordare che questi nuclei, in realtà, devono imputare per lo più la loro
esclusione a causa del parametro ISPE – causale che, sola o in combinazione con
il parametro ISEE, è cresciuta del 17% (tabella 18). Il parametro ISPE
viene utilizzato per selezionare i beneficiari solo nell’ambito del diritto
allo studio universitario e difatti se non venisse considerato il saldo tra
esclusi e accolti vedrebbe un incremento dei borsisti, peraltro se si guarda
solamente al loro ISEE medio si registra un miglioramento, con il valore che
scende del 24,00% circa, grazie alla riforma.
Un’altra voce di reddito
aggiunta dalla riforma, presente con percentuali molto inferiori rispetto a
quelle legate all’assistenza (in generale, il 7,73% contro il 49,02%), sono gli
assegni percepiti dal coniuge per il mantenimento dei figli in caso di
separazione o divorzio. Come già evidenziato al punto c), ancorché risulti avventato
collegare questo dato alla prevalente situazione genitoriale dello studente, è
da rilevare che gli studenti passati esclusi con la riforma sono quelli che più
degli altri presentano questo reddito e con il valore medio più elevato, 632,38
euro.
Tabella 32 – redditi
aggiunti dalla riforma, esclusi e vincitori effettivi, suddivisi per esito
della simulazione
esclusi effettivi |
Trattamenti
assistenziali no IRPEF |
Trattamenti
assistenziali, , no IRPEF, no INPS |
Redditi
Agrari |
Redditi
assogg. ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta |
Redditi
Esenti Imposta (esempio borse) |
Redditi
Fondiari beni non locati soggetti a IMU |
Redditi
Tassati Estero |
Assegni
Figli |
Esclusi
pre-riforma |
€
50,73 |
€
19,75 |
€
6,58 |
€
47,55 |
€
57,63 |
€
92,95 |
€
7,47 |
€
218,63 |
20,68% |
0,52% |
0,62% |
1,34% |
4,14% |
25,85% |
0,21% |
3,72% |
|
Vincitori
pre-riforma |
€
228,65 |
€
11,95 |
€
4,49 |
€
53,57 |
€
216,64 |
€
93,98 |
€
0,00 |
€
632,38 |
24,40% |
1,19% |
0,30% |
0,89% |
7,14% |
25,60% |
0,00% |
8,93% |
|
vincitori
effettivi |
|
|||||||
Esclusi
pre-riforma |
€ 120,03 |
€ 12,33 |
€ 0,05 |
€ 0,16 |
€ 188,11 |
€ 44,12 |
€ 0,00 |
€ 0,00 |
21,57% |
1,31% |
0,65% |
0,65% |
14,38% |
19,61% |
0,00% |
0,00% |
|
Vincitori
pre-riforma |
€ 481,89 |
€ 60,90 |
€ 0,65 |
€ 37,97 |
€ 265,64 |
€ 28,39 |
€ 24,21 |
€ 513,09 |
34,57% |
3,83% |
0,26% |
1,21% |
15,60% |
14,13% |
0,26% |
8,50% |
Tuttavia la variazione
dell’ISR – quindi dell’ISEE – non è conseguenza esclusiva della diversa previsione
di detrazioni in base alla natura dei redditi, dell’ampliamento degli stessi e
delle altre detrazioni legate alla disabilità che riguardano il reddito del
singolo soggetto. Un’altra voce che influisce sul calcolo dell’indicatore e
contribuisce a diminuire il valore dell’ISR è la detrazione per nucleo
familiare.
La riforma ISEE ha confermato
la detrazione del canone di locazione per l’abitazione principale in cui
risiede il nucleo familiare, aumentandone la soglia di detraibilità da 5.165,00
a 7.000,00 euro e prevedendo la possibilità di incrementarla a seconda delle
caratteristiche del nucleo familiare, in particolare se presenti ulteriori
figli oltre il secondo. Mentre le detrazioni sulla somma dei redditi e legate
alla disabilità, come detto in precedenza, sono state tolte con il D.L.
42/2016.
Come si rileva dalla
tabella 29, l’incremento maggiore delle detrazioni (25,25%) hanno riguardato
coloro che dalla riforma hanno tratto vantaggio, con una media che passa da
273,37 a 342,38 euro. Anche in questo caso la variazione è possibile
imputarla a più fattori: una maggior presenza di nuclei familiari che abitano
in affitto e, per tali nuclei, un maggior numero di figli presenti oltre il
secondo, oltreché, naturalmente, una maggiore spesa sostenuta per il canone di
locazione. Tali fattori, a seconda della loro combinazione, possono generare
risultati diversi, come indicato nella tabella 33.
Tabella 33 – numero
locazioni e frequenza, importo medio effettivo e detratto, incidenza nell’ISEE
e numero figli conviventi, esclusi e vincitori effettivi, suddivisi per esito
della simulazione
esclusi effettivi |
Num. di locazioni |
% di locaz. |
Media importo effettivo canone locazione |
Media importo detratto canone locazione |
Incidenza locazione nell’ISEE |
Media di numero figli conviventi* |
Esclusi
pre-riforma |
26 |
2,69% |
€
5.414,54 |
€
5.022,23 |
92,75% |
0,6154 |
Vincitori
pre-riforma |
15 |
4,46% |
€
5.536,00 |
€
4.999,20 |
90,30% |
0,2000 |
vincitori effettivi |
|
|
|
|
|
|
Esclusi
pre-riforma |
10 |
6,54% |
€
5.738,40 |
€
5.238,40 |
91,29% |
0,4000 |
Vincitori
pre-riforma |
1167 |
19,26% |
€
4.767,42 |
€
4.449,22 |
93,33% |
0,5707 |
Media generale |
1218 |
16,21% |
€
4.798,67 |
€
4.474,71 |
93,25% |
3,2994 |
*Questo valore è stato
calcolato solo per le DSU nelle quali risulta indicato un canone di locazione.
Il saldo tra coloro che,
grazie alla riforma, sono diventati vincitori e coloro che invece sono passati
esclusi risulta positivo, con circa due punti percentuali in più di nuclei
familiari in affitto. Il canone di locazione medio dei “nuovi” vincitori
risulta più alto dei “vecchi” vincitori, in linea peraltro con la loro maggiore
capacità di reddito (tabella 30). Tuttavia non tutto il canone è possibile che
sia detratto dalla somma dei redditi, visto i limiti già indicati in precedenza
e difatti dalla tabella 33 si rileva che la quota portata in detrazione è in
media del 93,33% per quelli confermati vincitori con entrambe le regole ISEE,
mentre per quelli diventati vincitori grazie alle nuove regole è del 91,29%.
Questo valore varia in funzione anche del numero dei figli conviventi e,
appunto, è possibile osservare che decresce al decrescere del numero dei figli;
l’unica eccezione sono gli esclusi in ogni scenario, probabilmente per la maggiore
presenza di nuclei familiari con un alto numero di figli conviventi associati a
canoni sotto la soglia di detraibilità – che in tal caso non consentono
ulteriori incrementi.
3.4 La
scala di equivalenza
Considerati tutti gli
studenti risultati vincitori nella graduatoria 2017, la scala di equivalenza
complessiva aumenta, tra il prima e il dopo la riforma, mediamente
del 2,31%. Se tale valore viene diversificato in base all’esito della
simulazione si ottiene un differente cambiamento del valore medio in questione
(tabella 34).
Tabella 34 – media
SE, parametro e maggiorazioni, vincitori effettivi suddivisi per esito della simulazione
vincitori effettivi - esclusi simulati |
ISEE
simulato |
ISEE 2017 |
Media di scala di
equivalenza |
2,538300654 |
2,718235294 |
Media di parametro |
2,447450980 |
2,429346405 |
Media di maggiorazione |
0,090849673 |
0,288888889 |
vincitori effettivi - vincitori simulati |
|
|
Media di scala di
equivalenza |
2,461639155 |
2,515473754 |
Media di parametro |
2,385062727 |
2,386520304 |
Media di maggiorazione |
0,076576428 |
0,128953450 |
Per quanto concerne gli
studenti che erano vincitori e tali restano a seguito della riforma, la differenza
è un incremento del 2,19% ed è invece poco più del triplo per quelli che hanno
beneficiato della riforma che passano da una media di 2,5383 a 2,7182. Come già
visto in precedenza, ciò porta alla conclusione che la riforma ISEE ha
agevolato gli studenti nell’accesso ai benefici del diritto allo studio – in
quanto alzando il valore della scala di equivalenza si abbassano i parametri
ISEE e ISPE.
Per comprendere meglio
cosa abbia contribuito a questa miglior valutazione e quindi capire come si è evoluta
la scala di equivalenza, occorre analizzare le singole voci di cui la scala di
equivalenza stessa è composta.
Per quanto riguarda la
media del parametro, per tutti gli studenti complessivamente osservati non sono
rilevabili cambiamenti considerevoli, infatti subisce un lieve incremento,
dello 0,05%, a seguito della riforma. Pur essendo gli stessi nuclei familiari
la media del parametro aumenta per le medesime considerazioni già viste in precedenza, ovvero a causa della creazione della componente attratta.
Analizzando i dati
suddivisi secondo le risultanze della simulazione, si ottengono valori appena
di poco diversi, ad eccezione del caso degli studenti che sono passati accolti
grazie alla riforma che vedono diminuire il parametro con le nuove regole,
passando da 2,4475 a 2,4293: in questo caso la diminuzione è da attribuire a
sette nuclei familiari nei quali è presente uno o più soggetti in convivenza anagrafica,
che a parità di individui fa diminuire il parametro ma poi fa aumentare la
scala di equivalenza mediante le maggiorazioni[9].
Confrontando la media del
parametro dei soggetti che a causa della riforma sono esclusi dalla borsa di
studio, che è di 2,2769 (tabella 22), con la media dei soggetti che invece sono
diventati vincitori grazie alle nuove regole che è di 2,4293 (tabella 34) è
possibile rilevare un’apprezzabile differenza, del 6,69% – nonostante la
riduzione dei secondi dovuta al caso della convivenza anagrafica sopra indicata
– e quindi si può realisticamente affermare che la nuova normativa ha agevolato
i nuclei familiari più numerosi.
Nella tabella 35, procedendo
in analogia a quanto già visto in precedenza, si riporta come si sono evolute
le maggiorazioni.
Tabella 35 – media maggiorazioni suddivise per voci,
vincitori effettivi, suddivisi per esito della
simulazione
vincitori effettivi - esclusi
simulati |
ISEE
Pre-rifroma |
ISEE post-riforma |
Media di maggiorazione |
0,090849673 |
0,288888889 |
Media di maggiorazione se
disabile |
0,042483660 |
0,042483660 |
Media di
maggiorazione figlio unico o lavoro |
0,048366013 |
0,181045752 (+274,32%) |
Media di maggiorazione
convivenza anagrafica |
0,065359477 |
|
vincitori effettivi - vincitori
simulati |
|
|
Media di maggiorazione |
0,076576428 |
0,128953450 |
Media di maggiorazione se
disabile |
0,052575107 |
0,052575107 |
Media di
maggiorazione figlio unico o lavoro |
0,024001321 |
0,073572136 (+206,53%) |
Media di maggiorazione
convivenza anagrafica |
0,002806207 |
Gli studenti che sono
diventati vincitori a seguito della riforma presentano il maggior incremento
della maggiorazione legata alla presenza di almeno un figlio minore in cui
entrambi i genitori (o l'unico presente) abbiano svolto attività di lavoro per
almeno sei mesi e al numero dei figli conviventi, che passa da 0,0484 a 0,1810.
Questo dato dovrebbe già indicare che, secondo i giudizi di valore alla base
della riforma ISEE, tali nuclei sono quelli che più di altri presentano
caratteristiche per essere considerati meritevoli di aiuto economico.
Sempre in analogia a
quanto esposto nella precedente disamina, si riportano gli ulteriori dati che cercano
di indicare le caratteristiche dei nuclei familiari che presentano i requisiti
per accedere al diritto allo studio.
Tabella
36 – frequenza
nuclei con figli minori e lavoro genitori, vincitori effettivi suddivisi per
esito della simulazione
vincitori effettivi - esclusi simulati |
n. nuclei
con lavoro genitori almeno 6
mesi |
% |
No lavoro
genitori almeno 6 mesi |
116 |
75,82% |
Si lavoro genitori almeno 6 mesi |
37 |
24,18% |
vincitori effettivi - vincitori simulati |
||
No lavoro genitori almeno 6 mesi |
5344 |
88,21% |
Si lavoro genitori almeno 6 mesi |
714 |
11,79% |
Coloro
che sono entrati nel gruppo dei vincitori grazie alla riforma presentano la più
alta percentuale di maggiorazione (24,18%) dovuta alla presenza di figli minori
e genitori che hanno lavorato almeno sei mesi (tabella 36), quasi il doppio
degli esclusi con ogni scenario (13,55%, tabella 24).
In questo caso la
motivazione di questo valore elevato è da attribuire a due condizioni presenti
e prevalenti rispetto a tutti gli altri gruppi, che è possibile dedurre dai
dati già emersi: si tratta di nuclei nei quali l’attività di lavoro è frequentemente
oltre i sei mesi, in considerazione del fatto che presentano una elevata somma
dei redditi, quasi il doppio di coloro che sono sempre vincitori (tabella 29);
si tratta, poi, di nuclei in cui è più frequente la presenza di figli minori
che, come già detto, è più ragionevole che siano presenti nei nuclei familiari
più numerosi come in questo caso (tabella 37).
Tabella 37 – frequenza nuclei suddivisi per
numero figli conviventi, vincitori
effettivi, suddivisi per esito della simulazione
vincitori effettivi - esclusi simulati |
Numero
nuclei |
% |
Figli conviventi 0 |
113 |
73,86% |
“
“ 2 |
2 |
1,31% |
“ “ 3 |
30 |
19,61% |
“
“ 4 |
6 |
3,92% |
“ “ 5 |
2 |
1,31% |
vincitori effettivi - vincitori simulati |
|
|
Figli conviventi 0 |
5051 |
83,38% |
“ “
1 |
1 |
0,02% |
“ “ 2 |
20 |
0,33% |
“ “ 3 |
747 |
12,33% |
“ “ 4 |
168 |
2,77% |
“ “ 5 |
48 |
0,79% |
“ “ 6 |
15 |
0,25% |
“ “ 7 |
7 |
0,12% |
“ “ 8 |
1 |
0,02% |
Dalla tabella 37 si può
evincere che i nuclei familiari nei quali sono presenti almeno due figli
assommano il 26,14% nel gruppo dei vincitori effettivi che sarebbero esclusi
simulando le precedenti regole ISEE, molto più del 16,61% del gruppo vincitori con
entrambe le regole di calcolo. E’ importante evidenziare che devono essere
almeno due i figli, in quanto uno dei due, essendo uno iscritto all’università,
è necessariamente maggiorenne.
Anche l’incremento introdotto
dalla riforma e legato al numero dei figli sembra essere più incisivo per gli
avvantaggiati dalla riforma, in questo caso devono essere presi in
considerazione i nuclei familiari nei quali siano presenti figli oltre il
secondo e anche in tale caso sono sempre in percentuale maggiore per tale
gruppo; peraltro è da ricordare che l’incremento decresce al crescere dei figli
conviventi, cioè 0,20 per il terzo, 0,15 per uno in più, e dal quinto in poi un
ulteriore incremento di 0,15.
8.
Le tipologie lavorative
Per concludere l’analisi
di questa simulazione, è opportuno adesso vedere le caratteristiche dei
componenti dei nuclei familiari in base alle tipologie lavorative dichiarate.
Questa analisi verrà
condotta dapprima prendendo in considerazione solo i soggetti che nel nucleo
familiare possono essere i sostenitori delle spese di studio degli studenti,
ovvero i genitori o i nonni qualora presenti
Anche in questo caso
(tabella 38) viene confermato quanto già emerso in precedenza, tra gli inclusi a
seguito della riforma sono prevalenti i nuclei familiari nei quali almeno un reddito
è derivante da lavoro dipendente nella tipologia dell’indeterminato (91,50%),
con una percentuale quasi doppia rispetto a coloro che sono stati sfavoriti dalla
riforma (59,52%).
Per i redditi da pensione
si riconferma che al crescere dei redditi da lavoro dipendente si riducono quelli da pensione e
pertanto tra gli avvantaggiati dalla riforma sono meno ricorrenti nuclei
familiari nei quali è presente almeno un pensionato.
Si può inoltre
presupporre che coloro che senza la riforma sarebbero stati vincitori sono
nuclei familiari in prevalenza monoreddito. Infatti in questo gruppo la percentuale
con nuclei familiari ove è presente almeno una casalinga (33,33%) è più che
doppia rispetto a coloro che con la riforma hanno avuto accesso al beneficio (14,38%).
Un ulteriore dato che può confermare questa opinione è lo stato di
disoccupazione: infatti tra gli esclusi a causa della riforma quasi il 13,00%
dei nuclei familiari presenta almeno un disoccupato, contro il 1,96% di coloro
che invece grazie alla riforma sono entrati tra i vincitori. A confermare
questa ipotesi vi è da ricordare che, con la riforma, la media della somma dei
redditi di quelli che sono diventati vincitori (tabella 29) è più alta di
quelli che sono passati esclusi (tabella 21).
Tabella 38 – frequenza nuclei con tipologie di lavoro filtrati per età, esclusi e
vincitori effettivi, suddivisi per esito della simulazione
esclusi
effettivi |
Casalinga |
disoccupato |
autonomo |
cassa integrazione |
dipend. tempo determinato |
dipend. tempo indeterminato |
Lavoro occasionale |
Pensione |
esclusi
pre-riforma |
18,51% |
8,58% |
22,85% |
2,90% |
5,58% |
74,25% |
0,62% |
11,69% |
vincitore pre-riforma |
33,33% |
13,39% |
26,19% |
4,17% |
7,44% |
59,52% |
0,30% |
13,99% |
vincitori
effettivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
esclusi pre-riforma |
14,38% |
1,96% |
7,84% |
0,65% |
3,92% |
91,50% |
0,65% |
7,19% |
vincitore
pre-riforma |
31,99% |
19,36% |
16,72% |
2,43% |
10,07% |
62,73% |
0,63% |
10,14% |
Nota: la tabella non riporta i valori
relativi alla indicazione, nella DSU, del lavoro “interinale” e del lavoro “subordinato”,
in quanto presentano percentuali inferiori all’1%; non riporta altresì i valori
corrispondenti alla dichiarazione di “altro” e di “studente”, in quanto non
identificabili in una precisa categoria lavorativa.
Trattandosi di attività che possono essere compresenti
nel medesimo nucleo familiare la somma delle percentuali non restituisce un
valore intero.
Un ulteriore dato che si
può trarre dalla tabella 38 è quello che riguarda il lavoro di tipo autonomo.
L’intento che il legislatore si era prefissato era quello di agevolare – o
quanto meno non penalizzare – i soggetti percettori di redditi da lavoro
dipendente rispetto a quelli che ricavano i propri redditi da attività
autonoma. È da evidenziare, quindi, che la riforma ISEE ha modificato in
maniera rilevante la frequenza con la quale nei nuclei familiari è presente
almeno un lavoratore autonomo; difatti se si fossero applicate ancora le
precedenti regole, dei 336 nuclei familiari passati esclusi e che sarebbero
invece risultati vincitori, il 26,19% presenterebbe come minimo un reddito
derivante da lavoro autonomo, frequenza che invece è scesa al 7,84% nel gruppo
dei 153 nuclei effettivamente vincitori grazie alle regole attuali.
Con l’estrapolazione dei
medesimi dati, ma senza filtro per età (tabella 39), si ottengono quasi le
solite caratteristiche prevalenti. Nel gruppo degli avvantaggiati sono da
evidenziare: il valore della percentuale dei nuclei familiari in cui è presente
almeno un disoccupato, che passa dall’1,96 al 9,80% riducendo la distanza da
coloro che con la riforma sono stati esclusi (che passano dal 13,39 a 18,45%) e
l’incremento di nuclei con lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato sia
a tempo determinato.
Tabella 39 – frequenza
nuclei con tipologie di lavoro senza filtri per età, esclusi e vincitori
effettivi, suddivisi per esito della simulazione
esclusi
effettivi |
Casalinga |
disoccupato |
Autonomo |
cassa integrazione |
dipend. tempo determinato |
dipend. tempo indeterminato |
Lavoro occasionale |
Pensione |
esclusi
pre-riforma |
18,61% |
13,13% |
23,27% |
3,00% |
9,51% |
75,80% |
0,93% |
11,69% |
vincitore pre-riforma |
34,52% |
18,45% |
26,79% |
5,06% |
10,71% |
61,61% |
0,89% |
13,99% |
vincitori
effettivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
esclusi pre-riforma |
15,03% |
9,80% |
9,80% |
1,31% |
11,76% |
94,12% |
0,65% |
8,50% |
vincitore
pre-riforma |
32,40% |
25,69% |
17,46% |
2,81% |
13,62% |
65,29% |
1,25% |
10,38% |
Anche se con i dati così
rappresentati appare che i nuclei che sono stati avvantaggiati dalla riforma
siano in condizioni sociali lievemente migliori (l’incremento dei percettori di
reddito è di poco maggiore all’incremento dei disoccupati) rispetto a come sono
stati rappresentati in precedenza, è tuttavia il caso di far presente che
questa migliore condizione è relativa all’aver incluso, nelle percentuali,
quelli che probabilmente sono i fratelli e le sorelle degli studenti e che è
plausibile supporre che tali soggetti contribuiscano in minor misura al
mantenimento dello studente, non a caso il DPCM del 9 aprile 2001
all’art. 5 c. 6 dispone(va) che: “ […] al fine di tenere
adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di
mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle
sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla
formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al
presente articolo nella misura del 50 per cento.” Questa disposizione,
tuttavia, ha cessato di avere valore cogente a seguito della riforma del titolo
V della Costituzione.
Infine, viene proposta
l’analisi dell’attività del soggetto presente nella dichiarazione sostitutiva
unica indipendentemente dal proprio nucleo familiare e suddivisa, come negli
altri casi, in base all’esito della simulazione (tabella 40), al fine di
verificare se i dati presentati in precedenza, in modo aggregato, abbiano
subito una possibile distorsione.
In questo caso sono quindi
presenti i dati di tutti i soggetti, per complessivi 26.955 individui. Si
rimarca, anche qui, le considerazioni già viste in precedenza, con poche e
limitate variazioni. Rispetto ai dati della tabella 39, nel gruppo di quelli
divenuti vincitori con la riforma c’è un incremento di circa il 4% dei soggetti
disoccupati, una riduzione dei lavoratori autonomi del 1,69% e un incremento
dei lavoratori dipendenti a tempo determinato (1,93%) e indeterminato (2,14%).
Per il gruppo degli esclusi a causa della riforma, le variazioni sono in
pratica speculari con l’unica eccezione dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato che aumentano rispetto ai dati aggregati per nucleo familiare.
Si può anche qui rilevare
che coloro che guadagnano dalla riforma ISEE sono individui con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, lo 0,34% passa da una condizione di –
nucleo familiare dello studente – escluso quale avrebbe avuto senza riforma a
una condizione di vincitore nell’ISEE 2017. Altri soggetti che hanno avuto un
vantaggio dalla riforma, ma in percentuali molto minori rispetto ai lavoratori
subordinati a tempo indeterminato, sono i disoccupati, le casalinghe e i
pensionati.
Tabella 40 – frequenza tipologia lavorative senza distinzione per
nucleo familiare, esclusi e vincitori effettivi, suddivisi per esito della
simulazione
esclusi
effettivi |
casalinga |
disoccupato |
autonomo |
cassa integrazione |
dipend. tempo determinato |
dipend. tempo indeterminato |
pensione |
altro |
esclusi
pre-riforma |
4,59% |
4,06% |
7,51% |
1,06% |
2,48% |
32,24% |
3,61% |
44,46% |
vincitore pre-riforma |
8,81% |
5,59% |
9,51% |
1,68% |
2,80% |
19,86% |
4,06% |
47,69% |
vincitori
effettivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
esclusi pre-riforma |
3,69% |
2,73% |
2,73% |
0,32% |
3,69% |
42,38% |
2,73% |
41,73% |
vincitore
pre-riforma |
8,63% |
8,22% |
5,15% |
0,79% |
3,97% |
21,62% |
3,02% |
48,59% |
Nota: nella categoria altro sono ricompresi: lavoro
occasionale, parasubordinato, interinale e studente.
Sono
pertanto confermate le osservazioni esposte in precedenza: la riforma ISEE ha agevolato
l’accesso degli studenti universitari appartenenti a nuclei familiari nei quali
è prevalente il reddito dipendente a discapito quindi di quelli in cui è
presente il lavoro di tipo autonomo, nei quali entrambi i genitori lavorano e
che, chiaramente, presentano minori
disoccupati rispetto a quelli sfavoriti dalla riforma.
Un confronto tra gli
studi IRPET del 2015 e la valutazione dell’impatto della riforma sugli studenti iscritti all’Università di
Pisa nell’anno accademico 2015-2016
In questo lavoro è stato
ritenuto opportuno esporre, brevemente, anche i risultati della medesima
simulazione compiuta sull’anno accademico 2015-2016 e confrontarla con lo
studio di valutazione ex ante dell’IRPET del 2015, per almeno tre motivazioni.
Primo perché lo studio si riferisce alla stessa tipologia di prestazione, cioè
il diritto allo studio universitario; secondo, perché parte della banca dati di
tale studio è la medesima di quella impiegata nel presente lavoro, cioè i dati
degli studenti che hanno richiesto la borsa di studio per iscriversi
all’Università di Pisa; terzo, perché questo anno accademico, 2015-2016, è
l’unico in cui sono state utilizzate le regole di calcolo dell’ISEE così come sono
state approvate con il DPCM 159/2013 senza le modifiche apportate dalle
sentenze del Consiglio di Stato del 2016.
I due lavori sono quindi
speculari: quello IRPET dove gli ISEE simulati sono quelli con le nuove regole,
utilizzando le banche dati con le dichiarazioni sostitutive uniche del 2014 e
questo lavoro, dove gli ISEE simulati sono ricalcolati quelli con le regole
previgenti utilizzando le dichiarazioni sostitutive uniche del 2015. Peraltro, in merito all’anno
di riferimento dei redditi – che è cambiato con la riforma – i due studi hanno
lo stesso anno di produzione dei redditi, cioè il 2013. I dati delle
dichiarazioni sostitutive uniche, presentate dagli studenti universitari in
Toscana nel 2014 per richiedere la borsa di studio e utilizzate dall’IRPET,
sono stati integrati dalle indagini EU-SICL sul reddito e le condizioni di vita
per calcolare la probabilità di ricevere l’indennità di accompagnamento nei
nuclei in cui è presente almeno un disabile e da stime dell’ Azienda
Regionale per la Sanità della Toscana (ARS) per determinare le detrazioni per
le spese per la non autosufficienza. Gli altri dati mancanti sono stati
ricostruiti mediante stime dell’IRPET; per il patrimonio immobiliare, per i
residenti in Toscana, sono stati incrociati i dati della dichiarazione
sostituiva unica con il Catasto mediante il codice fiscale, al fine di
determinare le seconde case, mentre per quelli residenti fuori dalla Toscana è
stata fatta una simulazione in base ai risultati dei primi[10].
Anche in questa simulazione
l’insieme dei dati è stato sottoposto a preliminari operazioni di pulizia ed
omogeneizzazione, correggendo alcuni valori palesemente anomali o eliminando direttamente
l’ISEE dal data set.
Confrontando i risultati
delle due valutazioni, si evidenzia che non vi sono rilevanti spostamenti tra
studenti che passano da esclusi ad accolti a causa della riforma o che vedono
aumentare o ridurre la borsa di studio; in generale la valutazione ex ante
dell’IRPET indicava, per tutti i tipi di transizioni, movimenti a favore degli
studenti più di quanto non sia risultato dalla valutazione ex post (tabella 41).
Tabella
41 – studenti suddivisi per effetto della
riforma, confronto ex ante ed ex post
Effetto della riforma |
%
studenti (secondo valutazione IRPET) |
%
studenti (secondo presente lavoro) |
resta vincitore con la
medesima fascia |
63 |
59 |
resta escluso |
15 |
19 |
aumenta la borsa di studio |
5 |
4 |
riduce la borsa di studio |
6 |
7 |
escluso a causa della
riforma |
9 |
10 |
incluso a causa della
riforma |
1 |
1 |
Per entrambe le
valutazioni gli studenti esclusi per causa dell’ISPEP sono più che raddoppiati
con la riforma, mentre abbastanza diversa è la percentuale degli esclusi a
causa dell’ISEEP, secondo l’IRPET avrebbero perso la borsa di studio il 17%
degli studenti, mentre qui risulta che la riforma ha portato alla esclusione del
33% degli studenti per il motivo ISEEP.
Nella tabella 42 si
riportano anche le statistiche di sintesi dei principali valori economici che
compongo l’indicatore ISEE, suddivisi per effetto dovuto alla riforma e ponendo
a confronto la valutazione IRPET con gli esiti della presente simulazione.
Tabella
42 – confronto tra le due valutazioni, valori
medi ISR e ISP
Effetto della riforma |
|
ISR prima |
ISR dopo |
ISP prima |
ISP dopo |
aumenta |
simulazione |
27.905,58 |
23.341,87 |
4.778,40 |
7.775,81 |
IRPET |
24.171,00 |
20.646,00 |
2.568,00 |
4.161,00 |
|
differenza
% nella stima |
15,45% |
13,06% |
86,07% |
86,87% |
|
riduce |
simulazione |
18.364,27 |
19.301,63 |
13.151,54 |
31.268,50 |
IRPET |
18.275,00 |
18.440,00 |
22.124,00 |
41.698,00 |
|
differenza
% nella stima |
0,49% |
4,67% |
-40,56% |
-25,01% |
|
stessa fascia |
simulazione |
22.352,20 |
20.511,81 |
12.217,59 |
21.874,59 |
IRPET |
20.628,00 |
19.170,00 |
10.442,00 |
18.590,00 |
|
differenza
% nella stima |
8,36% |
7,00% |
17,00% |
17,67% |
In tabella 42 si rileva
la conferma degli spostamenti in aumento della parte patrimoniale tra il prima
e il dopo riforma. Per la parte reddituale lo spostamento è nel verso della
riduzione, eccetto pochi casi in cui il valore cresce, probabilmente a causa
delle minori detrazioni, come ad esempio il canone di locazione e che non a
caso corrispondono a un patrimonio più elevato. Nella valutazione IRPET tutti i
valori risultano più bassi, sia prima che dopo la riforma, ad eccezione del
caso degli studenti che vedono ridursi l’importo della borsa di studio; in
questa circostanza sembra che l’IRPET abbia sovrastimato il patrimonio che
risulta più alto di circa il 25% di quello rilevato dalle dichiarazioni
sostitutive uniche del 2015, probabilmente da attribuire al fatto che non sono
state correttamente ipotizzate le detrazioni del patrimonio mobiliare legate al
numero dei figli e al fatto che con le vecchie dichiarazioni sostitutive uniche
non veniva indicato il debito residuo del mutuo – in quanto era alternativo
alla detrazione forfettaria.
In sintesi la componente
che ha inciso in misura maggiore e che è aumentata in ogni gruppo, è quella
patrimoniale – che è quella che ha avuto i maggiori problemi di stima da parte
dell’IRPET – mentre quella reddituale, riducendosi in alcune circostanze, ha
contribuito anche con spostamenti a favore dello studente.
[1] “Situazione
riscontrabile quando non vi è alcun incentivo per le persone con redditi bassi
o nulli a cercare un lavoro, in quanto ogni reddito addizionale sarebbe
compensato da perdite di benefici sociali e aumenti delle imposte.” Fonte: https://www.simone.it/newdiz/?action=view&id=3134&dizionario=6
[2] “Infatti
l'imponibile ai fini IRPEF dei redditi da lavoro dipendente è al lordo delle
spese di produzione di reddito […], mentre quello da lavoro autonomo è
computato al netto dei costi inerenti la sua produzione” (Toso, 2000,
pag. 111).
[3] Il DPCM
159/2013 all’art.8 c.2 stabilisce che: “In presenza di genitori non conviventi
con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del
nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti
requisiti: a) residenza fuori dall’unità
abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di
presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di
studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; b) presenza di una adeguata capacità di
reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7,
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68”. Attualmente la capacità di reddito
è quella fissata dal DPCM 9 aprile 2001 ed è pari a 6.500 euro.
[4] ISEE riparametrato
[5] Le scale
di equivalenza sono definite dall’allegato 1 del DPCM 159/2013 che, a parte le
maggiorazioni, riprende la numerazione del D.Lgs 109/1998. L’allegato prevede
che se tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale
siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero
un componente in convivenza anagrafica ai sensi del DPR 223/1989 (cioè un
insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di
assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso
comune), che non sia considerato nucleo familiare a se stante […], tale
componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un
valore pari ad 1. In sostanza, per ottenere, ad esempio, una scala di
equivalenza di 4 significa che tutti e quattro i componenti sono ricoverati in
strutture sanitarie o sono tutti militari ecc..., in tal caso è stata applicata
la scala di equivalenza corretta di 2,46.
[6]
L’approssimazione doveva essere effettuata per difetto ai 500 euro o ai suoi al
multipli, esempio: per 2.950 euro, indicare 2.500 euro; per 3.400 indicare
3000.
[7] Lo
studente infatti può presentare domanda di borsa di studio anche in assenza di
iscrizione, peraltro come spesso accade nel caso di iscrizione ai corsi ad
accesso programmato il cui esito viene pubblicato successivamente alla scadenza
per la presentazione delle domande di borsa di studio.
[8] Il DPCM
9 aprile 2001, all’art. 9, c. 6 stabilisce che "La borsa verrà
corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione
economica equivalente del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale
ai due terzi del limite massimo […]. Per valori superiori, sino al
raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino
alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in
denaro non sia inferiore a 1.100 euro per gli studenti fuori sede cui siano
concessi gratuitamente il servizio abitativo ed un pasto giornaliero e 1.100
euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto
giornaliero […].
[9] Se ad
esempio si prende un nucleo familiare di quattro persone, con le regole
previgenti la scala di equivalenza era di 2,46 mentre con le nuove regole, se
presente un soggetto in convivenza anagrafica, il parametro diventa di 2,04 e
con la maggiorazione di 1 la scala di equivalenza complessiva diventa di 3,04.
Per questi sette casi vi sono alcuni dubbi sulla regolarità della dichiarazione
sostitutiva unica, che può essere accertata solo con un procedimento di
verifica dei requisiti economici.
[10]
Relativamente agli immobili l’IRPET afferma che: “per recuperare l'informazione
sulla tipologia di immobile abbiamo incrociato gli immobili per componente con
i dati del catasto toscano attraverso il codice fiscale. L'incrocio, possibile
solo per i componenti delle famiglie toscane, ha permesso di riclassificare gli
immobili in tipologie, distinguendo le pertinenze dalle altre. Per i componenti
per i quali non è stato possibile effettuare l'incrocio con il catasto si è
considerato come pertinenza l'immobile con rendita catastale inferiore alla
media della rendita catastale delle pertinenze in Toscana.” Questa procedura
risulta poco chiara per alcuni motivi: considerato che sono state analizzate
circa 18.000 DSU per altrettanti nuclei familiari e che di questi 1/3
potrebbero essere di residenti in Toscana e considerato circa 4 persone per
nucleo familiare delle quali si possa suppore che due siano persone adulte,
significa aver controllato circa 10.000 persone. Inoltre non esiste un catasto
toscano ma un unico catasto dell’Agenzia delle Entrate che consente verifiche
su tutto il territorio nazionale e che ogni persona residente in Toscana ben
può essere proprietaria di immobili fuori regione.